Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29344 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16941 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), quale rappresentante di

CASTELLO FINANCE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)) e di INTESA SANPAOLO

S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura

R.G., rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del ricorso, dall’avvocato Teodoro Carsillo (C.F.:

CRSTDR70A26B776W);

– ricorrente –

nei confronti di:

CREDITO FONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura L.V. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Francesco

De Santis (C.F.: DSNFNC65C2118053) e Achille Saletti (C.F.:

SLTCLL46R08L736M)

– controricorrente –

nonchè

TRIMAR S.r.l. in liquidazione, (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

1397/2016, pubblicata in data 11 aprile 2016 (e che si assume

notificata in data 4 maggio 2016);

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13

settembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dal Credito Fondiario e Industriale – FONSPA S.p.A. (oggi Credito Fondiario S.p.A.) nei confronti di Trimar S.r.l. (oggi in liquidazione), nel quale ha spiegato intervento la Banca Commerciale Italiana S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) per un credito poi ceduto a Intesa Gestione Crediti S.p.A. e da questa a Castello Finance S.r.l., è sorta controversia in sede distributiva.

Le domande avanzate dalle parti del processo esecutivo (debitore e creditori) ai sensi dell’art. 512 c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche intervenute nel 2005), all’esito del giudizio di merito promosso da FONSPA, sono state tutte rigettate dal Tribunale di Milano, che ha confermato il progetto di distribuzione contestato.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accertato il credito dell’istituto procedente FONSPA, alla data della vendita dell’immobile pignorato, in complessivi Euro 1.860.716,92, di cui Euro 1.412.469,98 in privilegio ipotecario ed Euro 448.246,96 in chirografo, con diritto alla corrispondente collocazione nella distribuzione, mentre ha escluso la collocazione ipotecaria del credito della banca intervenuta, che ha dichiarato non sussistente nella misura da questa precisata.

Ricorre Italfondiario S.p.A. in rappresentanza di Castello Finance S.r.l. e di Intesa Sanpaolo S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Credito Fondiario S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società debitrice intimata.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

La controricorrente Credito Fondiario S.p.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata e particolarmente sintetica, per le ragioni indicate nelle note del Primo Presidente di questa Corte in data 14 settembre 2016 e 22 marzo 2011.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale il rilievo del mancato tempestivo deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che la stessa dichiara nel ricorso esserle stata notificata a mezzo p.e.c. in data 4 maggio 2016) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta, nel termine perentorio previsto dalla legge, esclusivamente una copia autentica del provvedimento impugnato, mentre la copia cartacea prodotta della relazione di notificazione dello stesso – notificazione che risulta effettuata a mezzo P.E.C. – difetta dell’attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del legale, richiesta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

Si osserva inoltre che: a) la copia della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione munita di regolare attestazione di conformità all’originale non risulta prodotta neanche dalla controricorrente; b) la predetta attestazione di conformità della relazione di notificazione all’originale informatico non risulta depositata neanche entro l’adunanza in Camera di consiglio; c) una delle parti intimate è rimasta tale; d) il ricorso non è stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto, anche come di recente rielaborati da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597-01), va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione del recente consolidamento, dopo contrasti interpretativi, dell’indirizzo della Corte in relazione ai principi che regolano l’asseverazione delle copie analogiche degli atti in formato digitale, oltre che dell’alterno andamento del giudizio di merito.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedbile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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