Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29344 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.07/12/2017),  n. 29344

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 20 settembre 2016 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma si è dichiarato incompetente per territorio a decidere la controversia promossa da F.F. nei confronti di Baltour srl, ritenendo competente il Tribunale di Teramo.

Il F. ha proposto ricorso ex art. 47 c.p.c. per regolamento di competenza, chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

La Baltour si ha depositarci una duplice memoria.

Il PG ha formulato le sue osservazioni concludendo per l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale di Roma. Quanto alla sussistenza in Roma di una dipendenza della società, il Tribunale ha affermato che è irrilevante resistenza in Roma di un deposito dei mezzi “non essendo stato chiarito se trattasi di luogo nella libera disponibilità della convenuta oppure di proprietà di terzi che ne concedono l’utilizzo a vario titolo. Nè è stato dedotto che presso questa l’autorimessa in questione operino preposti aziendali così da poter presumere che presso il luogo di inizio e fine prestazione il dipendente riceva direttive o in tale sede sia svolta in qualche modo attività di amministrazione. Nè la circostanza che presso la medesima città alcuni dipendenti tra i quali il F., prendono servizio per l’espletammo delle tratte sia nazionali che internazionali può radicare di per sè la competenza territoriale del giudice adito, trattandosi di mera modalità della prestazione”.

Il PG ha invece fatto rilevare che 1) in Roma il ricorrente svolgeva l’attività lavorativa di operatore di esercizio per l’azienda, prendendo servizio presso il parcheggio romano, dove tornava al termine del lavoro, per lasciare il servizio; 2) utilizzava menti di trasporto aziendali ricoverati presso detto parcheggio, 3) al parcheggio partivano e terminavano i viaggi nazionali ed internazionali ai quali il F. era addetto. Il Procuratore Generale ha desunto da questi elementi la competenza del Tribunale capitolino.

La conclusione del PG deve essere condivisa, in quanto, anche alla stregua delle affermazioni della società e del Tribunale di Roma, il parcheggio di Roma è il luogo in cui iniziava e terminava l’attività, ed in cui erano depositati i mezzi aziendali utilizzati dal ricorrente.

Per giurisprudenza costante della Corte ciò è sufficiente ad integrare il concetto (elastico e diverso da quello di unità produttiva) di dipendenza aziendale di cui all’art. 413 c.p.c., volto ad individuare uno dei fori competenti per territorio, in modo tale da avvicinare l’accertamento processuale al luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa.

In particolare, valutando una situazione del tutto simile, si è di recente affermato che la competenza in relazione al luogo in cui sono parcheggiati gli automezzi, dal quale partono e al quale rientrano le corse, sussiste anche nel caso in cui il parcheggio sia utilizzato dal datore di lavoro senza che questi ne abbia la proprietà (in termini, cfr. Cass., ord 2 febbraio 2016, n. 2003, anche per richiami).

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma. Assegna alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente che provvederà anche sulle spese del regolamento.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA