Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29343 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16940 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

S.R., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Fabrizio Fedele (C.F.:

FDLFRZ69B04B963W) e Michele Izzo (C.F.: ZZIMHL47H16F636M);

– ricorrente –

nei confronti di:

COMUNE DI CASAVATORE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco,

legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta

procura generale alle liti, dall’avvocato William Esposito (C.F.:

SPSWLM76L04F839F);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.

612/2016, pubblicata in data 11 maggio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13

settembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Casavatore ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso un precetto di pagamento intimatogli da S.R. sulla base di titolo giudiziale. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Casoria.

Il Tribunale di Napoli Nord ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il S., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Casavatore.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità del controricorso del comune intimato, costituito a mezzo di difensore officiato sulla base di procura generale alle liti, priva di riferimenti al presente giudizio ed all’impugnazione da proporre.

Secondo l’indirizzo di questa Corte, infatti, “è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di una procura notarile di carattere generale, priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all’impugnazione da proporsi” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 03; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 10235 del 04/08/2000, Rv. 539160 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7611 del 14/08/1997, Rv. 506780 – 01). Altrettanto è, ovviamente, a dirsi per il controricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18 e 19”.

Con il secondo motivo si denunzia “della violazione o falsa applicazione della L. 20 settembre 1980, n. 5761, art. 11 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11 – della omessa pronuncia”.

I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione.

Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero escluso erroneamente il suo diritto di intimare il pagamento – unitamente a quello delle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo – anche dei connessi accessori tributari e previdenziali (IVA e contributo Cassa Previdenza Avvocati).

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, “la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’I. V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 18, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, consegue al pagamento degli onorari al difensore (anche se la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’I.V.A.)” (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5027 del 29/05/1990, Rv. 467454 – 01, in cui si precisa che “la parte vittoriosa nel giudizio la quale, per effetto della condanna della controparte a rimborsarle le spese processuali, ha diritto, senza bisogno di specifica richiesta o di apposita pronuncia del giudice, al rimborso dell’IVA versata al difensore – quando non si dimostri la sua possibilità di detrarre l’imposta – non è tenuta al rilascio di una fattura, atteso che, non si verte in tema di cessione di beni o prestazione di servizi, ma di semplice rimborso di un costo del processo”; nel medesimo senso, tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 22/05/2007, Rv. 596718 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7805 del 31/03/2010, Rv. 612269 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7806 del 31/03/2010, Rv. 612431 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7551 del 01/04/2011, Rv. 617515 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6111 del 12/03/2013, Rv. 625492 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18192 del 10/07/2018, Rv. 649654 – 01).

Altrettanto è a dirsi con riguardo al contributo dovuto per la c.p.A. – Cassa Previdenza Avvocati (cfr., ad es.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 02/05/1996, Rv. 497331 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3412 del 21/04/1997, Rv. 503817 – 01; Sez. L, Sentenza n. 588 del 22/01/1998, Rv. 511823 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1073 del 01/02/2000, Rv. 533318 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4806 del 02/04/2001, Rv. 545420 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 05/02/2003, Rv. 560255 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10571 del 04/07/2003, Rv. 564797 – 01).

Nella specie non risulta neanche in contestazione la non deducibilità dell’imposta da parte del creditore intimante.

Di conseguenza, tanto l’importo dell’IVA quanto quello da versarsi a titolo di c.p.A. devono ritenersi senz’altro dovuti da parte del comune intimato ed erano suscettibili di intimazione di pagamento con il precetto opposto, a differenza di quanto affermato nella decisione impugnata che, per tali aspetti, va cassata.

3. Con il terzo motivo si denunzia “della violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’errata applicazione delle norme inerenti il disconoscimento di scrittura privata ed errata interpretazione della fattispecie giudiziale”.

Il motivo è inammissibile.

La censura di violazione dell’art. 2697 c.c., non risulta prospettata con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01) e, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non contiene il puntuale richiamo al contenuto degli atti e documenti processuali su cui si fonda.

Essa, inoltre, si risolve, in sostanza, nella contestazione di un accertamento di fatto operato dal giudice di merito e sostenuto da adeguata motivazione (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile, e comunque non in tali termini censurata nella presente sede) e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

4. Sono accolti, per quanto di ragione, il primo ed il secondo motivo del ricorso, inammissibile il terzo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il secondo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il terzo;

– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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