Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29341 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 28/12/2011), n.29341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA MACERATA in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 14, presso lo studio

dell’avvocato CUCCULELLI LUCIANO C/O STUDIO STB & LEGA,

rappresentato

e difeso dall’avvocato MESCHINI PAOLO;

– ricorrente –

contro

Z.B. in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante della TOLENTINO SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE BELLE ARTI 7, presso lo

studio dell’avvocato FERRANTI ALESSANDRA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PERRI GIACOMO MARIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 849/2005 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per rigetto e condanna alle

spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Così riassume la vicenda processuale la sentenza impugnata.

“Con ricorso n. 950/03 depositato il 10/04/03, il Sig. Z.B. si opponeva avverso l’ordinanza ingiunzione Prot. n. 1882/19/1999/EC/V, emessa dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Macerata a seguito di verbale di accertamento del (OMISSIS), redatto dai Carabinieri del NOE di Roma per la violazione DEL D.Lgs. n. 27 del 1997, art. 12, comma 1 e art. 52, comma 2. La Provincia di Macerata inviava tutta la documentazione in suo possesso e si costituiva, partecipando alle udienze. (…) Dall’istruttoria svolta e dalla documentazione depositata da parte ricorrente e da parte della Provincia di Macerata è emerso sostanzialmente che:

1. Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della ditta “Tolentino srl”- veniva sanzionato perchè, in sede di ispezione del 17/06/99, i Carabinieri del Noe di Roma accertavano che “durante l’ispezione dei luoghi venivano rinvenuti n. 11 fusti di cui tre colmi di oli minerali esausti ed i restanti parzialmente pieni per un totale di circa 1.000 litri (Cod. CER. 13 02 01) – rifiuto pericoloso – e dal successivo controllo documentale non risultavano registrati sul registro di carico e scarico dei rifiuti speciali”.

2. Anzitutto, il ricorrente eccepiva che “Tolentino srl si era costituita a seguito di distacco di ramo dell’azienda dalla Tambox CCC Spa … nel gennaio 98 … che in tale contesto Tolentino srl e la nuova dirigenza della stessa avevano ereditato quanto lasciato dalla precedente gestione…” e che la Ditta sanzionata aveva “ereditato” anche i fusti oggetto della contestazione, nell’ubicazione in cui venivano rinvenuti in sede di accertamento; a tal proposito, il ricorrente specificava altresì che “tali fusti erano posizionati in una zona del capannone in fase di restauro che, pur dotata di pavimentazione in massetto cementizio, risultava tuttavia in parte priva di copertura…”.

3. Proprio la mancanza di copertura, eccepiva il ricorrente, aveva determinato la caduta di acqua piovana all’interno dei predetti fusti; in seguito ad analisi chimiche effettuate sul contenuto dei predetti fusti nello svolgimento del procedimento penale a carico del ricorrente per i medesimi fatti, emergeva infatti che “la soluzione che è stata asportata dai bidoni … presenta un contenuto medio di oli minerali stimabile nell’ordine dell’1%” . Secondo parte ricorrente, tale soluzione non sarebbe da considerarsi rifiuto, in quanto creatasi in seguito alla caduta di acqua piovana all’interno dei fusti, sul fondo dei quali era rimasto un “modesto deposito di olio”, presumibilmente residuo dell’ultima attività di scarico di “oli di scarto nero” in favore della ditta Szulc Enrico di (OMISSIS), di cui all’ultima annotazione effettuata sull’apposito registro dalla precedente gestione in data 25/07/1997;

4. I fusti vuoti, invece, erano conservati dalla Ditta ricorrente “in quanto suscettibili di riutilizzo in occasione di future operazioni di smaltimento di oli esausti” e come tali non potevano essere considerati rifiuti, bensì beni strumentali all’attività futura;

5. In sede di escussione, i testimoni confermavano che effettivamente l’ultimo cambio olio effettuato dalla Ditta era quello di cui alla registrazione di carico/scarico del 25/07/97 e che i fusti erano effettivamente conservati dalla Ditta ricorrente all’interno del capannone il cui soffitto era danneggiato;

6. Il procedimento penale n. 3813/99 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Macerata a carico del ricorrente, scaturito dal medesimo accertamento, si concludeva con una condanna del medesimo sia in relazione all’abbandono di rifiuti anche pericolosi, sia per aver depositato oli esausti; la C. d’Appello di Ancona riformava la sentenza di primo grado per avvenuta prescrizione del reato”.

2. – Il Tribunale di Macerata accoglieva l’opposizione, applicando la L. n. 689 del 1981, art. 3 ritenendo sussistente un “errore sul fatto non determinato colpa”. Al riguardo rilevava che era risultato, a seguito di accertamenti effettuati, che: a) la percentuale di olio contenuta nei fusti per cui è causa era dell’1%; b) che i fusti erano collocati in un capannone per essere riutilizzati; c) che la quantità d’olio accertata in tale percentuale, risultava “essere residuata dopo l’aspirazione prodotto” da parte di altra ditta, che si occupava della gestione della pulizia di fusti in questione”.

3. -Ricorre la Provincia di Macerata che articola un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Provincia di Macerata articola un unico motivo di ricorso col quale denuncia difetto di motivazione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver il giudicante posto a fondamento della sua decisione un errore sul fatto mai dedotto.

2. La sentenza impugnata, su riportata quanto alla esposizione del fatto, così motiva la decisione: “Il CER allegato al D.Lgs. n. 22 del 1997 ricomprende tra i rifiuti pericolosi anche “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”, come potrebbero essere i fusti oggetto della contestazione impugnata. E’ chiaro, però, il giudice ha il potere di valutare, in base al caso concreto, “l’esistenza dell’ignoranza del progetto la cui violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa” tenendo conto di “particolari positive circostanza di fatto idonee a renderla inevitabile”. Il potere dovere del giudice è quello di valutare la volontà da parte della commissione della violazione contestata e di valutare in concreto la gravità della stessa.

Rilevava, quindi, che “dagli atti di causa è emerso che la percentuale di olio contenuta nei fusti per cui è causa era dell’1%” con la conseguenza che “la Ditta ricorrente si troverebbe ad essere sanzionata per aver lasciato in alcuni fusti, che vengono di volta in volta riutilizzati, una quantità di olio assolutamente minima”, concludendo come segue: “si ritiene che la Ditta ricorrente non potesse avere piena cognizione della presenza di olio all’interno dei fusti in questione, anche perchè della pulizia degli stessi se ne era occupata altra ditta all’uopo delegata. Pertanto si ritiene che nel caso di specie si possa parlare di errore sul fatto non determinato da colpa e quindi la sanzione viene annullata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3”.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

Come emerge dall’impugnata sentenza, dalle difese dell’opponente non era in discussione che questi fosse (o dovesse) essere a conoscenza della presenza di olio nei fusti, residuando semmai un profilo non di errore sul fatto, ma di errore di diritto, se cioè la miscela presente nei fusti dovesse o meno essere considerata rifiuto.

Al riguardo occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte occasione di rilevare che “In tema di illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3 ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l’errore sul fatto esclude la responsabilità dell’agente solo quando non è determinato da sua colpa; ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l’errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l’error iuris, che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch’esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall’art. 5 cod. pen., rileva solo a fronte della inevitabilità dell’ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull’interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l’attività che egli svolge (Cass. n. 24803 del 2006 – Rv. 593362, Cass. 10621 del 2010 rv. 613100).

Nel caso in questione la qualità professionale dell’opponente esclude che si possa ritenere che vi fosse un errore di diritto di rilievo ai fini della esclusione della responsabilità.

4. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Macerata), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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