Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29341 del 23/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 23/12/2020), n.29341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 25409/2014 proposto da:
GIANT AUTO s.n.c. di G.G. & C. rappresentato e difeso
dagli avv.ti Ernesto Procaccini e Raffaele Avolio elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Napoli via Luca
Giordano n. 69;
– ricorrente-
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.
– intimata resistente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 316/23/13 depositata il 5/09/2013;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal
Consigliere Dott. Catello Pandolfi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Zeno Immacolata che ha concluso chiedendo il
rigetto del primo ricorso, inammissibilità dei successivi.
Udito per la difesa erariale l’avv. Giulio Bacosi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La società GIANT.Auto ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria della Campania n. 316/23/13 depositata il 5/11/2013, di accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTP di Napoli con cui era stata annullato l’avviso di accertamento di maggior reddito nei confronti della società oggi ricorrente. Il ricorso è basato si di un unico motivo. Non si è costituita l’Amministrazione finanziaria con controricorso, depositando solo richiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha eccepito in primo luogo che il frontespizio della sentenza impugnata recasse l’indicazione di un collegio giudicante formato irritualmente dal presidente e quattro giudici.
All’udienza del 26 febbraio 2019, la Corte al fine di verificare la ragioni di tale anomalia, se, in particolare, dipendesse da mero errore materiale, aveva disposto che la cancelleria acquisisse il fascicolo d’ufficio presso la Commissione regionale della Campania.
All’udienza dell’11 febbraio 2020, a cui la causa era stata rinviata, non risultava pervenuto il richiesto fascicolo, tal che il Collegio, risultando dal frontespizio la decisione impugnata adottata da un collegio in composizione irrituale, ha disposto la nullità del procedimento e il rinvio al giudice di primo grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del procedimento. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020