Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29341 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. II, 14/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11313 – 2014 R.G. proposto da:

CAMERA di COMMERCIO di FROSINONE, – c.f. (OMISSIS) – in persona del

segretario generale dottor S.F., rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato

Renato Cicerchia ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Scipio Slataper, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Simona Corvi;

– ricorrente –

contro

S.G., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 269, presso lo studio

dell’avvocato professor Romano Vaccarella che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6003 dei 8.10/11.11.2013 della corte d’appello

di Roma;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 4

luglio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’avvocato Renato Cicerchia per la ricorrente;

udito l’avvocato Romano Vaccarella per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con plurimi ricorsi al tribunale di Cassino l’avvocato S.G. esponeva che aveva rappresentato ed assistito la Camera di Commercio di Frosinone in taluni giudizi di espropriazione forzata immobiliare; che la Camera di Commercio non aveva provveduto a corrispondere quanto spettantegli a saldo per diritti ed onorari.

Chiedeva ingiungersi a controparte il pagamento delle somme dovutegli, oltre interessi e spese.

Con decreti n. 800/2008, n. 423/2009 e n. 495/2009 venivano pronunciate le ingiunzioni richieste, rispettivamente, per Euro 3.217,38, per Euro 2.725,35 e per Euro 2.663,68.

La Camera di Commercio proponeva opposizione.

Instava per la revoca dell’opposto decreto.

Si costituiva S.G..

Sollecitava il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza n. 157/2011 il tribunale di Cassino accoglieva l’opposizione, revocava l’ingiunzione e condannava l’opposto alle spese di lite.

Proponeva appello S.G..

Resisteva la Camera di Commercio di Frosinone.

Con sentenza n. 6003 dei 8.10/11.11.2013 la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, rigettava l’opposizione proposta dalla Camera di Commercio di Frosinone avverso le ingiunzioni e condannava l’appellata alle spese del doppio grado.

Esplicitava la corte che la procura, ancorchè generale ad lites, conferita all’avvocato da un ente pubblico e la sottoscrizione da parte dell’officiato patrocinatore di un qualsivoglia atto difensivo poi depositato in giudizio valgono ad integrare, non prefigurandosi la necessità della contestualità delle rispettive manifestazioni di volontà, gli estremi della stipulazione per iscritto richiesta ad substantiam negotii per i contratti della pubblica amministrazione.

Esplicitava altresì che l’eccezione con cui l’appellata aveva dedotto il difetto del potere di rappresentanza in capo al segretario generale, firmatario della procura generale ad lites per notar P. del 2.11.1998, era vanificata dall’intervenuta ratifica – puntualmente addotta dall’appellante – da parte della Camera di Commercio di Frosinone dell’operato del proprio segretario generale; che invero la Camera di Commercio, revocata la procura generale ad lites conferita all’avvocato S.G., si era costituita in tutti i giudizi di espropriazione forzata in cui era intervenuta col ministero del difensore in precedenza officiato ed aveva fatto proprie tutte le domande e richieste antecedentemente svolte, in tal guisa ratificando sia la stipulazione del contratto di patrocinio sia le prestazioni dal difensore espletate.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Camera di Commercio di Frosinone; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

S.G. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria in data 16.7/16.9.2015 si è disposta la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c. e del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 in relazione all’art. 97 Cost.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la stipulazione per iscritto richiesta ad substantiam negotii per i contratti della pubblica amministrazione postula, limitatamente al contratto di patrocinio, necessariamente la natura speciale della procura alla lite, ovvero che la procura rechi puntuale indicazione dei procedimenti cui si riferisce; che la procura per notar P. del 2.11.1998, siccome generale ad lites, non soddisfa tale esigenza e dunque non rende “possibile l’espletamento dell’indispensabile funzione di controllo da parte dell’autorità tutoria” (così ricorso, pag. 13).

Deduce che la surriferita esigenza si impone viepiù, giacchè l’avvocato S.G. ha proposto ed essa ricorrente “(sembra aver) accettato prestazioni professionali in regime convenzionale a condizioni economiche di favore e diverse da quelle stabilite dalla tariffa professionale” (così ricorso, pag. 14).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione della L. n. 580 del 1993, artt. 9 e 16 dell’art. 1399 c.c. e del principio per cui gli atti negoziali della P.A. constano di atti formali di volontà.

Deduce in primo luogo che il rilascio della procura, affinchè possa preludere al perfezionamento in forma scritta del contratto di patrocinio, deve provenire dall’organo rappresentativo dell’ente pubblico, ovvero, nel caso delle Camere di Commercio, dal presidente e non già dal segretario generale.

Deduce in secondo luogo che la ratifica richiede l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto.

Deduce conseguentemente che la ratifica avrebbe nella fattispecie postulato la delibera dell’organo, cioè della giunta, deputato a formare la volontà dell’ente e la comunicazione della medesima delibera all’interessato da parte dell’organo, cioè del presidente, deputato a manifestare all’esterno la volontà dello stesso ente.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Questa Corte spiega che il requisito della forma scritta “ad substantiam” per i contratti della P.A. è soddisfatto nel contratto di patrocinio legale mediante il rilascio al difensore, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di una procura generale alle liti, purchè in essa sia puntualmente fissato l’ambito delle controversie per le quali opera (cfr. Cass. (ord.) 24.2.2015, n. 3721; Cass. 22.7.2015, n. 15454).

Ebbene, contrariamente all’assunto della ricorrente ed alla luce di quanto la stessa ricorrente prospetta, nel caso di specie era indicato l’ambito delle controversie o, più esattamente, era sufficientemente determinabile l’ambito delle controversie cui la procura generale ad lites per notar P. del 2.11.1998 si riferiva.

Infatti il riferimento, nella procura per notar P., a “tutte la cause attive e passive promosse e da promuoversi ed in qualunque altro giudizio o procedimento innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria, esclusa la Suprema Corte, avente ad oggetto il solo recupero dei crediti della Camera di commercio”, si specifica e resta circoscritto agli “atti di intervento, a condizioni economiche di favore, in procedure esecutive immobiliari pendenti innanzi ai Tribunali di Frosinone e Cassino per il recupero dei diritti camerali annuali impagati” (così ricorso, pag. 14).

Si badi che alla specificazione, negli enunciati termini, dell’ambito di operatività della procura generale ad lites per notar P. si addiviene alla stregua dell’indiscusso tenore della Det. Dirig. Segretariato Generale della Camera di Commercio n. 105 del 1998 (“essa, infatti, espressamente rimanda alla proposta del professionista, definita parte integrante del provvedimento”: così ricorso, pag. 14), determinazione alla quale è riferimento pedissequo – comprensivo pur del secondo passaggio dapprima testualmente trascritto – nella comparsa di costituzione in appello della Camera di Commercio (a sua volta riprodotta in parte a pag. 14 del ricorso).

Cosicchè, viepiù alla luce del criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti – che si sostanzia, tra l’altro, nel non contestare i ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (cfr. Cass. 19.3.2018, n. 6675) – non esplica valenza nella fattispecie l’insegnamento di questa Corte secondo cui, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam (è il caso di specie), la ricerca della comune intenzione delle parti deve essere fatta soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto (cfr. Cass. 5.2.2004, n. 2216).

D’altronde la stessa ricorrente riferisce – riproducendo un passaggio della propria memoria di replica in appello – che “il punto dirimente della questione, (…) è il seguente: l’avv. S. ha proposto A e poi esige B” (così ricorso, pag. 15), ossia “chiede il pagamento secondo tariffa” (così ricorso, pag. 14).

Propriamente, siccome prospetta il controricorrente, “il problema (…) non è di validità ed esistenza del contratto (…) ma, semmai, di sua interpretazione (quanto al compenso dovuto al difensore per l’attività svolta) sulla base degli accordi pregressi” (così controricorso, pag. 10).

In questi termini, pur ad ammettere che la quaestio de qua – “la proposta dell’avvocato S. prevede (…) un particolare regime convenzionale dei compensi” (così ricorso, pag. 15) – sia stata, in ossequio al disposto dell’art. 346 c.p.c., riproposta in appello, certo è che, allorquando deduce che il giudice di seconde cure – “incomprensibilmente” – non ha disaminato la questione (cfr. ricorso, pag. 16), la Camera di Commercio denuncia in tal guisa un’omissione di pronuncia (il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto: cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653; Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308).

Tuttavia, e pur a prescindere dalla seconda parte della rubrica del primo motivo – ove, siccome si è premesso, è addotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – è da disconoscere che l’esperito mezzo di impugnazione possa, in parte qua, essere comunque inteso nelle forme di una rituale censura di omessa pronuncia.

Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame, allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass. sez. un. 24.7.2013, n. 17931) oppure, si soggiunge, si limiti, siccome nella fattispecie, al cospetto del novello n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, a denunciare l’omesso esame circa fatto decisivo, afferente propriamente al “giudizio di fatto” cui il giudice, se del caso, ha da attendere.

Ebbene nel caso di specie il mezzo di impugnazione in esame non contiene alcun riferimento alla nullità dell’impugnata decisione da correlare ad una pretesa omissione di pronuncia e si risolve nella mera finale prospettazione della censurabilità della sentenza della corte romana “anche sotto il secondo dei profili sopra enunciati” (così ricorso, pag. 16), ossia in relazione all'”omesso esame circa un fatto decisivo”.

Destituito di fondamento è pur il secondo motivo.

Si rileva innanzitutto che il controricorrente ha dedotto che, a fronte della sua proposta, il segretario generale “investì la Giunta – per il tramite del Presidente – affinchè adottasse idonea delibera” (così controricorso, pag. 5). E che “la Giunta, all’unanimità, approvò la proposta ritenendola valida e conveniente per l’ente camerale” (così controricorso, pag. 5).

In questi termini vi è da ritenere che l’organo deputato – per espressa indicazione della stessa ricorrente – a concepire la volontà della Camera di Commercio (a concepire le “scelte”, in quanto titolare della potestas gerendi) ebbe debitamente a pronunciarsi.

Cosicchè, in relazione al contratto di patrocinio tra l’avvocato S.G. e la Camera di Commercio di Frosinone, residua il profilo concernente il “difetto in capo al segretario generale (firmatario dell’atto di conferimento all’avv. S. della procura generale ad lites) del potere di rappresentanza all’esterno dell’Ente” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Ebbene in relazione a siffatto profilo si rileva ulteriormente quanto segue.

Per un verso, che non è stata oggetto di specifica censura l’affermazione della corte di merito secondo cui la validità della procura dalla Camera di Commercio di Frosinone conferita al nuovo difensore – alla cui attività la corte distrettuale ha riconnesso la ratifica del conferimento d’incarico (all’avvocato S.) in precedenza operato dal segretario generale, privo del potere di rappresentanza dell’ente, in luogo del presidente – è stata ammessa da ambedue le parti in lite.

Deve postularsi di conseguenza che la determinazione (gestoria) sottesa al conferimento dell’incarico al nuovo difensore sia stata debitamente assunta dall’organo – la giunta – deputato a concepire la volontà dell’ente ed in pari tempo che la volontà di conferire l’incarico al nuovo difensore sia stata a costui debitamente veicolata dall’organo – il presidente – abilitato a comunicare (all’esterno) – a rappresentare – la volontà del medesimo ente.

Per altro verso, che la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita – purchè sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere (cfr. Cass. 17.5.1999, n. 4794; in tale occasione questa Corte ha ritenuto idonea ratifica (scritta) del contratto concluso dal “falsus procurator” il rilascio della procura alle liti per citare in giudizio l’altra parte, onde ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale; Cass. 25.10.2010, n. 21844). In particolare si è puntualizzato che l’atto scritto di ratifica del preliminare di vendita immobiliare stipulato dal “falsus procurator” può essere costituito dall’atto di citazione col quale il rappresentato chiede la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, in quanto tale domanda implica l’univoca volontà del “dominus” di far proprio l’operato del rappresentante senza poteri (cfr. Cass. 3.6.2015, n. 11453).

Per altro verso ancora, che la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri (art. 1399 c.c.) si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, con la conseguenza che il contratto stipulato da un assessore regionale al di fuori dei suoi poteri – nell’ipotesi perchè non autorizzato ad esprimere la volontà dell’ente – può formare oggetto di ratifica da parte dell’organo che sarebbe stato competente; ed inoltre che, anche in tema di formazione dei contratti della P.A., l’accertamento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della ratifica involge un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 5.3.1993, n. 2681).

Negli esposti termini – precipuamente alla luce di tal ultimo rilievo – è evidente che il mezzo di impugnazione in disamina si qualifica essenzialmente in relazione alla previsione del novello n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, applicabile alla fattispecie ratione temporis, ed è da vagliare nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si osserva quanto segue.

Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – si evidenzia che la corte di Roma – siccome si è nei “fatti di causa” premesso – ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

D’altro canto, la corte di Roma ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante in parte qua la res litigiosa, ovvero l’eccezione di difetto del potere di rappresentanza in capo al segretario generale, allorchè provvide a conferire la procura generale ad lites del 2.11.1998 per notar P. all’avvocato S., e la controeccezione di intervenuta ratifica da parte della Camera di Commercio dell’operato del falsus procurator.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Più esattamente riveste valenza il complesso delle seguenti circostanze.

Ovvero il valido – e dunque evidentemente per iscritto – conferimento da parte della Camera di Commercio della procura al difensore officiato in sostituzione dell’avvocato S.G..

Ovvero la comunicazione a quest’ultimo della nomina del nuovo difensore, tant’è che “il 25.05.2006 veniva completata la consegna da parte dell’Avv. S. alla CCIAA di tutte le pratiche curate per conto e nell’interesse dell’Ente” (così controricorso, pag. 3. La ratifica, quale atto unilaterale ricettizio, diventa efficace nel momento in cui perviene a cognizione del soggetto che ne è destinatario, e cioè di colui – nel caso de quo dell’avvocato S.G. – che ha contratto con il falso rappresentante: cfr. Cass. 20.6.1973, n. 1826. La ratifica del negozio posto in essere dal falsus procurator, per essere idonea a dare efficacia al negozio medesimo, ai sensi dell’art. 1399 c.c., non deve essere necessariamente contenuta in una dichiarazione rivolta, in via immediata e diretta, al terzo contraente, essendo sufficiente, a tal fine, che essa venga portata a conoscenza di quel terzo: cfr. Cass. 11.4.1978, n. 1697).

Ovvero la volontà univocamente palesata dalla Camera di Commercio di far proprio l’operato del falsus procurator, ossia il contratto di patrocinio stipulato dal segretario generale e dall’avvocato S., appieno recependo, in linea di perfetta consequenzialità – sulla scorta del valido conferimento della procura al nuovo difensore e sulla scorta delle memorie scritte di costituzione del nuovo difensore – “le richieste, domande, deduzioni e produzioni sino ad ora effettuate” nelle procedure esecutive immobiliari intraprese dal difensore revocato.

Orbene il complesso delle surriferite circostanze manifesta univocamente la valida – in forma scritta, ancorchè implicita – volontà della Camera di Commercio di Frosinone di acquisire alla propria sfera giuridica l’operato e gli effetti dell’operato del proprio segretario generale, rappresentante senza potere, e quindi vale a palesare una voluntas senz’altro incompatibile con quella di rifiutare e l’uno e gli altri.

Da ultimo, in ordine al rilievo iniziale veicolato – quasi incidentalmente – dal secondo mezzo di impugnazione ed afferente alla prova delle prestazioni professionali del ricorrente, va in ogni caso debitamente rimarcato che la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare in modo specifico le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (cfr. Cass. 11.1.1997, n. 242; Cass. 23.7.1979, n. 4409).

In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 28.4.2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Camera di Commercio di Frosinone, a rimborsare al controricorrente, S.G., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA