Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29340 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 28/12/2011), n.29340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI

GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZANOTTI LEONARDO;

– ricorrente –

contro

BI.LI., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA,

PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato DELIANNI

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELLA

CROCE ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato COLUCCI Angelo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ZANOTTI Leonardo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DELLA CROCE Andrea, difensore della resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Tribunale di La Spezia, con sentenza depositata il 4 dicembre 2001, dichiarò inammissibile la domanda proposta da B.F. e B.B.M., succeduti al padre B.F.P. per rappresentazione a seguito di rinuncia all’eredità da parte di quest’ultimo, di riduzione delle disposizioni testamentarie di B. E., siccome lesive della quota di spettanza del figlio di costui, F.P., e le conseguenti domande di rendiconto della gestione dei beni immobili caduti in successione.

In un primo giudizio introdotto dagli stessi attori con atto di citazione notificato il 6 luglio 1984, era intervenuta, in data 4 giugno 1990, una sentenza non definitiva che aveva respinto la eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, confermata in appello e in cassazione, e il giudizio sul merito era proseguito fino all’udienza del 18 giugno 1997, nella quale era stata dichiarata la interruzione del processo, poi estinto per mancata riassunzione. Le domande erano state poi riformulate con atto di citazione notificato il 25 marzo 2000. La declaratoria di inammissibilità venne adottata sulla base del rilievo della intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato, maturata il 6 luglio 1994, in considerazione dell’effetto interruttivo istantaneo ricollegabile alla notificazione dell’atto introduttivo della causa nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3, ed escluso il prolungamento degli effetti interruttivi della prescrizione in relazione all’art. 310 c.p.c., comma 2, non costituendo pronuncia di merito la sentenza non definitiva relativa alla legittimazione.

Avverso detta sentenza proposero appello F. e M.B. B., deducendo che essi non si erano mai curati, durante il procedimento di appello e quello di cassazione relativi alla sentenza non definitiva, di accertare se il giudizio di merito fosse stato sospeso in attesa dell’esito di detti gravami, ritenendo che il difensore provvedesse a differire la causa in attesa del passaggio in giudicato della pronuncia in tema di legittimazione, e che, avendo poi il loro nuovo difensore avuto notizia dalla Cancelleria del Tribunale di La Spezia che il giudizio di riduzione ereditaria era stato dichiarato interrotto, essi avevano riproposto il nuovo giudizio, definito con la sentenza impugnata. Nelle more di esso, avevano verificato che il giudizio promosso originariamente era stato più volte rinviato su richiesta del loro precedente difensore in attesa della definizione dei gravami sulla sentenza non definitiva, e che non era stato rintracciato nel fascicolo il provvedimento in data 18 giugno 1990, con il quale il giudizio, a dire della controparte, era stato dichiarato interrotto, e che il cancelliere aveva poi precisato che il fascicolo della causa era stato rinvenuto tra quelli sospesi e non tra quelli interrotti, in conseguenza della mancanza, all’interno del fascicolo di ufficio, di un verbale attestante l’avvenuta interruzione: circostanze sulle quali gli appellanti chiesero ammettersi capitoli di prova. In definitiva, la eccezione di prescrizione era priva di fondamento. Peraltro, secondo gli appellanti, ammesso che il giudizio fosse stato dichiarato interrotto, era comunque fermo il principio di diritto secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, anche nella ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca questioni processuali, in quanto anch’essa suscettibile di passare in giudicato in senso formale.

La Corte d’appello di Genova, con ordinanza depositata il 18 agosto 2003, respinse le istanze istruttorie degli appellanti sulla base del rilievo che risultava prodotta sub documento n. 2 del fascicolo di parte dell’appellata Bi.Li., relativo al giudizio di primo grado, copia del verbale dell’udienza del 18 giugno 1987, contenente l’ordinanza dichiarativa di interruzione del processo, senza che gli appellanti avessero formulato neanche nel grado pregresso alcuna contestazione riguardo a siffatta produzione documentale.

2. – Quindi, con sentenza depositata il 13 giugno 2005, l’appello fu respinto.

In ordine al primo profilo del gravame, inteso a negare che il processo introdotto con citazione del 6/7/1984 fosse stato dichiarato interrotto, la Corte di merito osservò che la intervenuta declaratoria di interruzione del processo era stata espressamente affermata dagli appellanti nell’atto di citazione notificato il 25 marzo 2001, come nella successiva comparsa conclusionale del 26 ottobre 2001. Donde il carattere pacifico della circostanza, sicchè la convenuta non era tenuta a dimostrare tale circostanza, con la conseguenza che la produzione dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione risultava effettuata ad abundantiam in copia informe non autenticata. Per la prima volta in appello, poi, F. B. e B.M.B. avevano sostenuto la inesistenza di un provvedimento di interruzione del processo: ciò che non poteva valere ad onerare la controparte della produzione di copia autentica di detto provvedimento, attesa la preclusione riguardo alle produzione documentale in grado di appello, fermo restando che gli appellanti non avevano sollevato questione in ordine ad una pretesa difformità tra l’originale e la copia di tale documento, limitandosi ad ignorare l’esistenza agli atti del documento. Conclusivamente, la Corte di merito ritenne che il processo, dichiarato interrotto, e non riassunto nel termine annuale, si era estinto.

Parimenti infondata fu ritenuta l’ulteriore prospettazione degli appellanti, che affermava il protrarsi dell’effetto interruttivo nel caso di sentenza non di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di perdurante effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva, anche se essa non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, senza considerare che il principio fissato dall’art. 2945 cod. civ., comma 2, trova deroga nel caso di estinzione del processo, come prevosto dal terzo comma dello stesso art. 2945 c.c., sicchè, in caso di mancata tempestiva riassunzione della causa e conseguente estinzione del processo, rimane fermo l’effetto interruttivo della notificazione dell’atto di citazione, ma il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell’atto interruttivo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.F. sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso Li.

B., che ha anche depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, si deduce errata interpretazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 2945 cod. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che, in caso di mancata tempestiva riassunzione della causa e conseguente estinzione del processo rimane fermo, ai sensi del citato art. 2945 cod. civ., comma 3 l’effetto interruttivo della notificazione dell’atto di citazione, ma il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell’atto interruttivo medesimo. Detto principio – si osserva nel ricorso – è stato enunciato in una fattispecie in cui la proposizione della nuova citazione era avvenuta dopo l’avvenuta estinzione del giudizio originariamente promosso ed avente ad oggetto la medesima richiesta risarcitoria, laddove nel caso sottoposto all’esame odierno il giudizio originariamente promosso era stato più volte rinviato in attesa della definizione della questione della legittimazione, pregiudiziale di merito e non processuale, e la sua estinzione si era verificata in pendenza del giudizio di appello e del successivo ricorso per cassazione instauratisi in merito alla impugnazione della sentenza parziale di primo grado che statuiva sulla titolarità in capo al B. della “situazione giuridica sostanziale attiva del rapporto giuridico controverso”. Le parti erano, dunque, pacificamente a conoscenza della volontà dei B. di non abbandonare il diritto fatto valere in giudizio, e la pendenza dei giudizi inerenti alla impugnazione della pronuncia parziale bastava di per sè a giustificare la omissione di altri atti interruttivi.

2.1. La doglianza è immeritevole di accoglimento.

2.2. – La interpretazione che la Corte di merito ha fornito dell’art. 2945 cod. civ. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che pone una eccezione alla regola generale del precedente comma (Cass., sentt, n. 8720 del 2010, n. 11318 del 1996, n. 3108 del 1994, n. 7407 del 1992).

2.3. – A tale indirizzo giurisprudenziale il ricorrente oppone mere congetture e valutazioni di fatto, come la considerazione di non aver ritenuto necessario riassumere il giudizio interrotto o compiere nuovi atti interruttivi della prescrizione.

Invero, l’affermazione dell’applicabilità dell’art. 2945 cod. civ., comma 3 in tutti i casi di estinzione del giudizio originario assorbe ogni questione sollevata dal ricorrente.

3. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno, pertanto, poste a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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