Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29340 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16403 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

B.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Giulio Calabretta (C.F.:

CLB GLI 75R24 C352Q);

– ricorrente –

nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore,

legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del rappresentante per procura T.B. rappresentata

e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati

Andrea Romano (C.F.: RMN NRG 69M21 F205E) e Lidia Ciabattini (C.F.:

SGT LDI 44E49 C621U);

POSTE ITALIANE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in

calce al controricorso, dagli avvocati Gaetano Pollio (C.F.: PLL GTN

52E31 F162Q) e Paola Fabbri (C.F.: FBB PLA 60R66 H501T);

– controricorrenti –

nonchè

CASSA RURALE ARTIGIANA DI BINASCO – CREDITO COOPERATIVO S.C. (C.F.:

non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

1672/2016, pubblicata in data 29 aprile 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13

settembre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Nord S.p.A. ha proceduto al pignoramento dei crediti vantati da B.M. nei confronti di Poste Italiane S.p.A. – Filiale di (OMISSIS) e della Cassa Rurale e Artigiana di Binasco. La B. ha proposto opposizione, evocando in giudizio la creditrice procedente, l’Agenzia delle Entrate e gli enti terzi pignorati.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Pavia.

La Corte di Appello di Milano, dichiarato inammissibile l’appello proposto in via principale dalla B. nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e rigettato quello dalla medesima proposto nei confronti di Equitalia Nord S.p.A., in accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ne ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva, confermando per il resto la decisione di primo grado.

Ricorre la B., sulla base di due motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, l’Agenzia delle Entrate e Poste Italiane S.p.A..

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ha depositato un atto intitolato “controricorso per la costituzione ex art. 370 c.p.c. ai fini della partecipazione alla discussione orale”, in cui non sono esplicitate difese.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Sia la ricorrente che la controricorrente Poste Italiane S.p.A. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione di legge. Errata applicazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 615 c.p.c. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.. Violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 (omessa notifica intimazione di pagamento entro cinque giorni onde evitare l’avvio dell’espropriazione da parte dell’Ente Esattoriale). Violazione dell’art. 1324 del c.c.. Violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione di legge. Errata applicazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Illegittimità della condanna al pagamento delle spese legali specie con riferimento alla Società Poste Italiane. Violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c.”.

Assume carattere pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi di ricorso, la verifica dell’ammissibilità dell’appello avanzato avverso la sentenza di primo grado.

Dallo stesso ricorso, oltre che dall’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, emerge che le questioni poste dalla ricorrente alla base della sua opposizione riguardavano la regolare notificazione degli atti prodromici all’esecuzione nonchè degli atti di pignoramento (oltre alla pignorabilità dei crediti assoggettati ad esecuzione, questione però non riproposta nel giudizio di secondo grado).

Si trattava in sostanza di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti della procedura di riscossione, non al diritto di procedere ad esecuzione forzata (in relazione al quale, del resto, è appena il caso di osservare che sarebbero state comunque da considerare improponibili davanti al giudice ordinario contestazioni relative alla sussistenza dei crediti tributari, in quanto assoggettate alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), qualificabili dunque in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

La corretta individuazione dell’oggetto del giudizio nel senso appena indicato risulta confermata dal contenuto della sentenza di primo grado (di cui nel ricorso è trascritta, a pag. 6, la motivazione): il tribunale, pur senza qualificare l’opposizione, ha preso in esame (oltre alle questioni di pignorabilità, non riproposte in secondo grado) esclusivamente contestazioni attinenti alla regolare notificazione delle intimazioni di pagamento e degli atti di pignoramento.

In relazione a tale sentenza, per quanto emerge dagli atti (e dallo stesso ricorso: cfr. ancora a pag. 6, là dove la ricorrente richiama il contenuto del gravame da lei proposto), non è stata del resto avanzata dall’opponente in secondo grado alcuna specifica censura di omessa pronuncia su altri e diversi motivi di opposizione, eventualmente qualificabili come opposizione all’esecuzione: il gravame ha dunque avuto ad oggetto esclusivamente la correttezza della decisione assunta dal tribunale in relazione ai motivi di opposizione esaminati.

Il thema decidendum nel giudizio di secondo grado è da ritenersi, in altri termini, certamente limitato alle predette contestazioni formali.

Anche al di là della corretta e precisa ricostruzione dell’oggetto e del contenuto dell’originaria opposizione (sul quale la ricorrente insiste, in particolare nel primo motivo del ricorso), il tribunale si è infatti certamente pronunziato esclusivamente su domande qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (oltre a quelle attinenti alla pignorabilità, che in questa sede ormai non rilevano, come già sottolineato), mentre l’eventuale omissione di pronuncia su altre eventuali domande proposte, eventualmente qualificabili in termini opposizione all’esecuzione, non essendo stata fatta oggetto di specifico motivo di gravame, impedisce di prendere in considerazione ogni questione relativa alle stesse.

In conclusione, l’oggetto del giudizio, per quanto ancora abbia rilievo, è da inquadrare esclusivamente nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come d’altronde correttamente evidenziato dalla corte di appello, sebbene questa non ne abbia tratto le dovute conseguenze sul piano processuale.

E’ pertanto inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, e tale inammissibilità va rilevata di ufficio anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

2. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la stessa.

La cassazione della pronunzia impugnata impone di provvedere nuovamente in ordine alle spese del grado di appello. Con riguardo a tali spese, la Corte ritiene che la liquidazione possa aver luogo nella medesima misura già operata nella sentenza impugnata e cassata, nei rapporti tra la ricorrente e Poste Italiane S.p.A., nonchè nei rapporti tra la medesima ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., dato il perdurante esito negativo del suo gravame. Le predette spese possono invece essere compensate, anche per reciproca soccombenza, nei rapporti tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, la quale ha proposto appello in via incidentale, appello inammissibile anch’esso, per i medesimi motivi in precedenza esposti.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’avvenuto rilievo di ufficio dell’inammissibilità dell’appello e delle oggettive difficoltà sussistenti nella qualificazione delle domande proposte.

PQM

La Corte:

cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la stessa;

condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di appello in favore di Poste Italiane S.p.A., ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., nella medesima misura già liquidata dal giudice di secondo grado, mentre dichiara tali spese compensate nei rapporti tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate;

dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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