Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2934 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 07/02/2020), n.2934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19038/2018 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Roma;

– intimato –

avverso il decreto n. 6815/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 14 maggio 2018, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che, in data 20 settembre 2017, aveva respinto la domanda di protezione internazionale, formulata sub-specie di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, presentata da I.E., dichiaratosi cittadino (OMISSIS) proveniente dalla regione di (OMISSIS).

A fondamento della decisione, il Tribunale ha addotto che il timore, allegato dal ricorrente, di essere, in caso di ritorno nel paese di origine, arrestato dalla polizia, a causa dell’incidente mortale ivi cagionato, ovvero ucciso dai titolari della ditta per la quale lavorava come autista – allorchè si era verificato il sinistro – o dal garante che gli aveva offerto malleva nel frangente, oltre che essere stato affidato ad un racconto poco credibile, in quanto caratterizzato da profili di contraddittorietà ricadenti su aspetti fondamentali della vicenda narrata, era riferito ad una situazione non riconducibile ad alcuno dei motivi di persecuzione che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale ha osservato che, inesistenti i requisiti per accedere alle forme di protezione previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) in ragione dell’inverosimiglianza del racconto e del timore esclusivamente soggettivo nutrito, in relazione alle ipotetiche azioni della polizia nigeriana, ha escluso, in riferimento ai presupposti del presidio tutorio disciplinati dalla lett. c) della norma evocata, l’esistenza nell'(OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata tale da esporre a pericolo l’incolumità e la vita di quanti vi si trovino a soggiornare o a vivere.

Quanto, infine, alla richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato come nulla fosse stato allegato dal ricorrente in ordine ad una sua specifica situazione di vulnerabilità.

2. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi, che denunciano:

I. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’errato esame del fatto decisivo costituito dalla situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS);

II. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errato o omesso esame della condizione personale del ricorrente – segnatamente la sua giovanissima età -, quale circostanza che avrebbe dovuto integrare l’apprezzamento da compiersi circa l’esistenza di un rischio individualizzato in una situazione di violenza generalizzata, quale quella riscontrata in (OMISSIS);

III. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ben altra essendo, sulla base di ulteriori fonti ufficiali di informazione, la situazione della (OMISSIS), in particolare dell'(OMISSIS), rispetto a quella accertata dal Tribunale;

IV. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo errato il Tribunale nel non considerare come integranti la vulnerabilità del ricorrente le condizioni di vita esistenti in (OMISSIS), del tutto inadeguate rispetto allo standard minimo per un’esistenza dignitosa.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Occorre evidenziare che le doglianze in esso sviluppate si caratterizzano tutte per genericità. Per un verso, difettano, infatti, dell’indicazione precisa dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice dell’impugnazione, dell’esposizione precisa e chiara delle censure che si muovono ai punti indicati, delle ragioni su cui le censure stesse si fondano, onde consentire al giudice di legittimità di esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, risolvendosi, dunque, in enunciazioni del tutto astratte, svincolate da qualsivoglia concreto riferimento alla specifica vicenda per cui è processo; per altro verso, concretandosi nella sterile riproposizione di argomentazioni, già adeguatamente considerate e motivatamente disattese dal Tribunale, sono caratterizzate dall’assenza di confronto critico con il tenore della motivazione dal Tribunale stesso rassegnata.

5. Tanto premesso, vi è necessità di esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, questi deducendo questioni che si riferiscono al controllo sull’operato del giudice di merito chiamato a pronunciarsi sull’esistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione maggiore e della protezione complementare contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in special modo con riguardo a quella prevista dalla lett. c) della norma evocata.

Le formulate censure sono, tuttavia, inidonee ad istaurare un valido rapporto di impugnazione, nulla essendo stato allegato di specifico in ordine alle ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe vistosamente travisato il significato delle evidenze dimostrative raccolte intorno alla situazione esistente in (OMISSIS) (motivo 1), di contro valutate del tutto plausibilmente alla luce delle informazioni raccolte, compulsando fonti qualificate, in ossequio al dovere di cooperazione officiosa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.

La medesima aspecificità affligge i rilievi articolati in punto di esame della credibilità del richiedente protezione, apprezzata dal Tribunale come insussistente per implausibilità del racconto delle vicende personali che avevano condotto il ricorrente a lasciare il Paese d’origine. Gli stessi, infatti, si appalesano generici nell’individuazione sia delle dichiarazioni asseritamente valutate in spregio dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 sia delle allegazioni del richiedente in ipotesi non esaminate dal Tribunale.

Peraltro i rilievi che si riferiscono al tema della credibilità del richiedente (motivo 2) sono privi di decisività in riferimento alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) posto che, secondo l’ermeneusi di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente prescinde dalla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01): ciò perchè il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli vi è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 01).

Ne viene che, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01). Onere cui il Tribunale ha compiutamente e correttamente adempiuto.

6. Il motivo (il 3) che, in relazione alla protezione sussidiaria richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) denuncia il malgoverno del giudice di merito della detta norma, quanto all’interpretazione del concetto di violenza indiscriminata nei riguardi della popolazione civile, è inammissibile, perchè, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, articola rilievi rivolti al merito della decisione impugnata.

Le eccezioni difensive sono volte, in effetti, non a censurare l’applicazione della norma di legge, siccome compiuta dal Tribunale, ma a proporre una valutazione alternativa della situazione esistente nell'(OMISSIS) rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ne viene che, in difetto di specifica allegazione di un fatto decisivo quanto al tema del livello di violenza indiscriminata raggiunto nell'(OMISSIS), quale paese di origine del richiedente, essendo state richiamate nel ricorso esclusivamente fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal giudice dell’impugnazione, le doglianze sviluppate si appalesano dirette a sollecitare esclusivamente una non consentita riedizione del giudizio di merito.

7. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il motivo (il 4) che insiste sulla situazione di vulnerabilità del ricorrente, richiedente la protezione umanitaria, mediante l’allegazione delle difficili condizioni di vita esistente in (OMISSIS), trattandosi di circostanze di fatto inidonee sia a scalfire la tenuta della specifica ratio decidendi della statuizione sul punto, sia ad integrare, quantomeno in ragione della loro astrattezza, i presupposti della misura invocata.

8. S’impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non essendosi l’intimato costituito in giudizio. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, se dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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