Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2934 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2934 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 756-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COOP. LIGURIA COOPERATIVA CONSUMO SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo
studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta
e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 140/2009 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 10/11/2009;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

TRICOMI.

RILEVATO CHE:

La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo,

COOP LIGURIA, società cooperativa di consumo a R.L., replica con
controricorso corredato da memoria ex art.378 cod. proc. civ.
La controversia concerne l’impugnazione del diniego delle istanze
presentate dalla società per ottenere il rimborso dell’IRPEF versata in
eccesso sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo
dipendenti per il periodo d’imposta 2002, impugnazione conclusasi
con esito favorevole alla cooperativa sia in primo, che in secondo
grado.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:

1. L’Agenzia delle entrate, con l’unico motivo, chiede di affermarsi
il principio di diritto secondo il quale «la legittimazione alla
presentazione dell’istanza per il rimborso non spetta al sostituto
d’imposta ma al sostituito, perché il debitore principale verso il fisco è
il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegua la
ritenuta ed il successivo versamento, ed è quindi al medesimo
debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto
eventualmente pagato in eccesso», con riferimento agli artt. 23 e ss.
del d.P.R. n.602/1973 e 38 del d.P.R. n.602/1973 e richiama,
all’uopo, la decisione della Corte n.23386/2007.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Trova infatti applicazione il condiviso principio, correttamente
applicato dalla Commissione territoriale, secondo il quale «In tema di

avverso la sentenza della CTR della Liguria, in epigrafe indicata, e la

rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n.
602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione
finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare
l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha
effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente
delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”).» (cfr. Cass.

stato ampiamente superato il precedente orientamento evocato dalla
ricorrente.
3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella
misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di C.4.500,00=, oltre
spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2017.

14911/2007, 16105/2015, 14406/2016, 15026/2017), con il quale è

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