Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2934 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23311/2012 proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.

TAZZOLI 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CONDEMI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PAONE;

– ricorrente –

C.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato LUCA

BERCHICCI, rappresentato difeso dagli avvocati SAMANTHA TATTA, ALDO

TATTA;

– controricorrente e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 3392/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato PAONE Mario, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato CORLEONE Gianluca con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TATTA Samantha, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

controricorso incidentale condizionato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento primo motivo del

ricorso principale, assorbito il 2^ e assorbito il ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 988/2005, accoglieva la domanda di regolamento dei confini proposta da M.M. nei confronti di C.D., accertando – quindi – l’esatta linea di confine fra i fondi.

Il C. interponeva, avverso la suddetta pronuncia, appello resistito dalla originaria attrice.

L’adita Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3392/2011, ritenuta fondata l’eccezione dell’appellante di violazione del termine a comparire, ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c., innanzi al Giudice di primo grado, dichiarava la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e di tutti gli atti successivi, rigettando la domanda attorea in quanto la nullità anche della svolta CTU “non consentiva di disporre di elementi per decidere la causa”.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale Ricorre la M. con atto affidato a due ordini di motivi. Resiste il C. con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato basato su un unico articolato motivo. Lo stesso contro ricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 163 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il motivo viene, nella sostanza, dedotta – rammentando il dictum di Cass. n. 3335/2002 – la violazione dei principi in tema di effetti conseguenti alla costituzione del convento a seguito di citazione in giudizio in violazione dei termini a comparire.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Parte ricorrente principale censura il fatto che mai il C. aveva sollevato eccezione di violazione dei termini a comparire e che – addirittura – una tale eccezione era stata invero sollevata dalla M. avverso la citazione in appello del C..

3.- Con il motivo del ricorso incidentale condizionato il C. deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 102 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per error in procedendo ed omessa pronuncia sul denunciato difetto di contraddittorio.

4.- La Corte ritiene di dover per primo esaminare, per il suo pregiudiziale carattere dirimente, il ricorso incidentale che pone la questione dell’integrità del contraddittorio del giudizio.

Quest’ultima è una questione pregiudiziale di rito non esaminata dal Giudice del merito e deve, dunque, essere immediatamente esaminata (Cass. SS.UU. 5456/2009 e 4619/2015).

Con il motivo del ricorso incidentale viene, in particolare, dedotta l’omessa pronuncia in ordine al difetto di regolare costituzione – dall’inizio del giudizio – del contraddittorio.

Tanto, più specificamente ancora, nel confronti della D.P., moglie del C. e comproprietaria del terreno confinante.

La doglianza di cui al motivo è fondata.

Già nelle conclusioni dell’atto di appello del C. di deduceva la nullità “per violazione del principio del contraddittorio”.

dalla stessa lettura del dispositivo della decisione di primo grado emerge che la domanda della M. veniva accolta “nei confronti di C.D.”, ma con condanna all’arretramento della linea di confine “all’interno del terreno di proprietà C. – D.”.

dall’atto notarile per notaio de P. di (OMISSIS) di acquisto del suddetto terreno (rogito trascritto nel ricorso incidentale) emerge l’acquisto dello stesso da parte non del solo C., ma anche della D.P..

Emerge, quindi, la mancanza integrazione del contraddittorio fin dal primo grado del giudizio, per non essere stata parte dello stesso la suddetta comproprietaria del terreno D., la quale doveva – viceversa – essere parte ab initio del giudizio stesso.

Infatti, essendo stata domandata, previo suo accertamento, l’arretramento della linea di confine con la demolizione dei manufatti realizzati su suolo che sarebbe stato usurpato dai proprietari confinati (il C. e la D.) sussisteva ab origine una indubbia ipotesi di litisconsorzio nei confronti di entrambi che imponeva la corretta, ma non effettuata, instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 27041/2013).

5.- Il ricorso incidentale deve, pertanto essere accolto.

6.- Il ricorso principale resta assorbito per effetto dell’anzidetto accoglimento.

7.- In conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza con declaratoria di nullità degli atti del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio.

La causa va, quindi, rimessa al Tribunale di Latina, che – in diversa composizione – provvederà a decidere la controversia.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza, dichiara la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio e rinvia -anche per le spese – al Tribunale di Latina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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