Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29339 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. II, 14/11/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 14/11/2018), n.29339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9552/-2013 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO FRICANO;

– ricorrente –

contro

M.D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZA DEI NAVIGATORI 7, presso lo studio dell’avvocato ADA D’AREZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SALADINO;

– controricorrente –

e contro

T.M., T.F., A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 273/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 12.2/20.7.2005, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.d.M.G., con citazione del 17.12.1997, condannava il convenuto T.C. al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 330.606,80, oltre interessi legali dalla domanda, quale corrispettivo dovuto per l’attività professionale prestata dall’attore in favore del convenuto. Rigettava la domanda proposta dal convenuto nei confronti di T.F., terzo chiamato in causa. Condannava T.M. e A.S., terzi chiamati in causa, al pagamento, in favore di T.C., di un terzo della somma che lo stesso doveva pagare all’attore in forza della sentenza. Condannava T.C. al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore. Compensava le spese processuali tra il convenuto e i terzi da costui chiamati in causa. T.C. ha proposto appello. M.d.M. ha resistito al gravame, proponendo appello incidentale per ottenere la condanna del T. al pagamento di Euro 542.847,85, oltre interessi e rivalutazione. T.M. e F. e A.S. non si sono costituiti in giudizio. La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 273 del 2012 in parziale riforma della sentenza impugnata condannava T.C. al pagamento in favore di M.d.M.G. della complessiva somma di Euro 108.688,14, al posto della somma di Euro 330.606,80 indicata nell’impugnata sentenza. Compensava per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condannava per la restante parte T. in favore di M.d.M.. La Corte distrettuale ha fondato questa decisione su una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti e su una analisi di tutte le attività svolte da M.d.M.G..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da T.C. con ricorso affidato a quattro motivi. M.d.M.G. ha resistito con controricorso. A.S., T.F., T.M. in questa fase non hanno svolto attività giudiziale

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- T.C. lamenta:

a) con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2697,2721 e 2729 c.c.. Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale, nonostante la ferma contestazione del committente che le attività indicate nelle voci 2, 3, 4, 5 della parcella fossero state svolte dal professionista, ha ritenuto, invece, che sia stata data la prova che quelle attività fossero state svolte facendo ricorso ad una prova di mera somiglianza affidata a meri indizi. Epperò l’art. 2729 c.c., non consente il ricorso a presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni e l’art. 2721 c.c., non ammette la prova per testimone dei contratti che superano il valore di Euro 2,58.

Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto (nonostante il ricorso non fosse soggetto alla formulazione del quesito di diritto): “Se, proposta domanda di pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali asseritamente rese in esecuzione di un contratto d’opera intellettuale (nella specie: conferimento ad un commercialista dell’incarico di consulente tecnico di parte in un procedimento giudiziario) sulla base di una parcella unilateralmente predisposta dal professionista, e contestate dal committente tanto la parcella quanto l’esecuzione delle prestazioni da remunerare, la prova dell’adempimento delle prestazioni che si assumono effettuate dal professionista – alla luce di quanto previsto dagli artt. 1218,2697,2729 e 2721 c.c. – possa essere fornita attraverso meri indizi e presunzioni semplici”.

b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sotto altro e differente aspetto.

Secondo il ricorrente, a prescindere della questione dell’ammissibilità del ricorso a presunzioni deve, comunque, rilevarsi che le circostanze di fatto dalle quali il giudice a quo ha desunto l’esistenza della prova dello svolgimento delle attività del professionista appaiono prima farle carenti dei requisiti di gravità precisione e concordanza pretesi dall’art. 2729 c.c..

Anche in questo caso il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Se, proposta domanda di pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali asseritamente rese in esecuzione di un contratto d’opera intellettuale (nella specie: conferimento ad un commercialista dell’incarico di consulente tecnico di parte in un procedimento giudiziario) sulla base di una parcella unilateralmente predisposta dal professionista, e contestate dal committente, tanto la parcella, quanto l’esecuzione delle singole prestazioni da remunerare, in mancanza di prova diretta, la prova presuntiva semplice dell’adempimento delle prestazioni – alla luce di requisiti di gravità, precisione e concordanza pretesi dall’art. 2729 c.c. – possa essere ricavata: a) dal contenuto e dalla datazione di cartelle dattiloscritte non sottoscritte; b) dalla stampigliatura del nome del professionista riportata su tali cartelle”.

1.1.- I motivi, che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati ed, essenzialmente, perchè la Corte distrettuale non ha ritenuto che l’attività professionale richiamata dal ricorrente fosse stata svolta in ragione di presunzioni, ma in ragione di una prova documentale puntualmente valutata in positivo e per i fatti che la stessa manifestava indirettamente. Come ha avuto modo di affermare la Corte distrettuale (pagg. 3 e 4 della sentenza): “(….) In ordine alla seconda voce del progetto di fattura (elaborato peritale predisposto a seguito analisi delle postazioni contabili e dei bilanci SAT s.p.a. anni 1986/1989) e alla terza voce (riesame elaborati peritali redatti dall’ispettore giudiziale e relativa predisposizione di contromemoria scritta) (…..) premesso che sia il convenuto, che i chiamati Aprile e T.M. hanno ammesso di aver conferito al M. l’incarico di consulente di parte nel procedimento n. 2041/88 R.G. di ispezione giudiziale nei confronti della SAT (i cui atti sono risultati non rintracciabili, secondo gli accertamenti effettuati in primo grado dal c.t.u.), va rilevato che dal contenuto degli elaborati prodotti si evince, chiaramente, che gli stessi sono stati predisposti nell’ambito di tale procedimento ad opera del M., il cui nome è riportato a stampa in alto all’inizio di ciascuna pagina. Inoltre, dal decreto del 7.6.1991, con cui il Tribunale di Palermo ha definito il procedimento di ispezione giudiziale – con declaratoria di improcedibilità del ricorso depositato da T.C., T.M. e A.S. in data 10.8.1988 – si evince che il M. ha depositato osservazioni in data 2.10.1990, verosimilmente coincidenti con le memorie e osservazioni di cui all’elaborato datato 1 ottobre 1990 (doc. 8). (…..) In ordine alla quarta voce del progetto di fattura (analisi ed osservazioni, redazione elaborato peritale integrativo sulle scritture e risultanze contabili della SAT spa dal 1971 al 1988), (….) dal contenuto complessivo della memoria di cui al doc. 25, recante il nome del M. riportato a stampa all’inizio di ogni pagina in alto e dattiloscritto al termine dell’elaborato, si evince che è stata predisposta nell’ambito del procedimento di ispezione giudiziale della SAT spa, in relazione al quale era stato conferito all’attore l’incarico di consulente di parte. Trattandosi dell’approfondimento di un lavoro già svolto in precedenza dal M., il c.t.u. ha correttamente calcolato l’onorario spettante in Lire 83.000.000, pari al 16% dei compensi per le prestazioni di cui alle voci prima e seconda del progetto di fattura (….). In ordine alla quinta voce (analisi, osservazioni e redazione elaborato peritale suppletivo predisposto dall’ispettore giudiziale Dr. B.M.), (…..) lo svolgimento effettivo di tale attività non può essere messo in dubbio, non essendovi alcuna contestazione sulla redazione, da parte dell’ispettore giudiziale, di un elaborato peritale suppletivo (emergente comunque anche dalla motivazione del decreto del Tribunale di Palermo del 7.6.91), in ordine al quale spettava al consulente di parte un compito di analisi e osservazioni. Va aggiunto che la natura della prestazione, avente carattere meramente integrativo di un lavoro di analisi già condotto, è stata tenuta presente dal c.t.u., che per tale ragione ha congruamente determinato il compenso in misura (notevolmente inferiore a quella richiesta) pari al 25% del valore della prestazione di cui alla terza voce del progetto di fattura (…)”.

E’ di tutta evidenza, che il ragionamento della Corte trova fondamento in fatti circostanze e documenti acquisiti al processo e, come tale, non sembra che la sentenza impugnata abbia disapplicato la normativa di cui all’art. 2729 c.c., comma 2 e art. 2721 c.c., comma 1.

1.2.- Sotto altro profilo, va ribadito che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito. E tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità posto che la Corte di Cassazione ha la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

2.- Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un grave vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale affermato l’illogico e incongruente principio di diritto per cui al professionista che reclami il pagamento di prestazioni rese nell’ambito di un procedimento giudiziario contestate dal committente sia nell’an, che nel quantum, in mancanza degli atti del procedimento in questione, sarebbe sufficiente produrre una manciata di cartelle dattiloscritte non sottoscritte con contenuto compatibile con quelle del procedimento nell’ambito del quale le prestazioni sarebbero – state eseguite e con stampigliato il proprio nome per ritenere con un evidente salto logico presuntivamente provati i seguenti fatti ignoti: a) che dette prestazioni fossero state rese proprio da quel professionista e b) che fossero state rese proprio nell’ambito di quel procedimento e non, successivamente, magari ad arte, e solo al fine di giustificare il contenzioso con il cliente asseritamente inadempiente all’obbligo di versare il corrispettivo.

2.1.- Il motivo è infondato.

Come ha evidenziato lo stesso ricorrente (pag. 49 del ricorso), in materia di presunzioni, è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'”id quod plerumque accidit”; l’unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (di recente Cass. n. 22801 del 28/10/2014). E, nel caso in esame non sembra, per quanto è stato già detto, che il ragionamento della Corte distrettuale fosse illogico, incongruente o incomprensibile, dovendo considerare che la Corte ha preso atto che “(…) sia il convenuto, che i chiamati A. e T.M. hanno ammesso di aver conferito al M. l’incarico di consulente di parte nel procedimento n. 2041/88 R.G. di ispezione giudiziale nei confronti della SAT (….)”; che dalla documentazione versata in atti risultava che le attività per le quali il M.d.M.G. chiedeva il corrispettivo, erano state svolte, che la contestazione sull’an e sul quantum dei sigg. T., a fronte della documentazione in atti, era generica, e tale, per la verità, rimane anche in questa sede.

3.- Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Omessa motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio. I ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale nel liquidare le spese giudiziali non abbia tenuto conto che M. era rimasto soccombente in due subprocedimenti incidentali /a) istanza di revoca di sospensione dell’esecuzione; b) la domanda di sequestro conservativo sui beni del Dott. T..

3.1.- Anche questo motivo è infondato perchè nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, come, invece, ritiene il ricorrente. Pertanto correttamente, la Corte d’Appello non ha affatto messo a confronto il numero delle domande accolte o respinte per ciascuna delle parti, ma ha valutato nel suo complesso il giudizio e ha avuto modo di chiarire le ragioni di una parziale compensazione. Come ha avuto modo di affermare la Corte distrettuale “(….) Il parziale accoglimento dell’appello principale e la vittoria, conseguentemente, solo parziale del M. in ordine alle domande avanzate, offrono motivo per compensare per metà le spese del doppio grado del giudizio tra quest’ultimo e T.C., in accoglimento parziale del motivo di gravame da costui formulato con riferimento al regolamento delle spese adottato dal primo giudice. Dette spese, che per quanto riguarda il giudizio di appello possono liquidarsi come in dispositivo, seguono per il resto la soccombenza del T.. Va, invece, mantenuta ferma la pronuncia di compensazione delle spese tra costui e i terzi da lui chiamati in causa, oggetto di censura da parte dell’appellante principale, apparendo detta pronuncia pienamente giustificata, oltre che dal rigetto della domanda proposta nei confronti di T.F., anche dalla pronta ammissione degli altri chiamati in ordine al conferimento dell’incarico di consulente di parte al M. (….)”.

Ed è questa una motivazione pienamente coerente con i principi espressi dalla normativa, di cui agli artt. 91 e 92 c.c..

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente) dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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