Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29339 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14684 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

COMPAGNIA VERONESE COSTRUZIONI S.r.l. (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n.

719/2015, pubblicata in data 11 giugno 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13

settembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Compagnia Veronese Costruzioni S.r.l. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento dell’importo di Euro 106.112,50, intimatole dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di un titolo di formazione giudiziale.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Brescia.

La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione limitatamente all’importo capitale di Euro 72.303,97 e di Euro 26.210,20 per interessi dal 13 settembre 1995.

Ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata e particolarmente sintetica, per le ragioni indicate nelle note del Primo Presidente di questa Corte in data 14 settembre 2016 e 22 marzo 2011.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 12 e 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorso è inammissibile.

L’esposizione sommaria dei fatti di causa operata dalla parte ricorrente non risulta idonea a soddisfare il requisito di ammissibilità del ricorso previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto essa non consente di evincere le circostanze essenziali ai fini della comprensione dei fatti che hanno dato luogo al giudizio, della individuazione dell’esatto oggetto dello stesso e, di conseguenza, della valutazione delle censure avanzate con il ricorso. Tali circostanze non sono del resto adeguatamente desumibili neanche dalla sentenza impugnata.

La Corte non è in sostanza posta in condizione di verificare in concreto, anche di ufficio (oltre che la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dell’interesse ad agire), gli effettivi termini del merito della controversia e, di conseguenza, di valutare la fondatezza delle censure formulate nel ricorso (cfr. in proposito Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770-01; conf., tra le tante: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918-01; Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008, Rv. 603631-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 21137 del 16/09/2013, Rv. 627682-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493-01).

Inoltre, le censure relative alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed alla pretesa erronea applicazione di una causa di estinzione dell’obbligazione tributaria non invocata, non possono essere scrutinate nel merito, in mancanza del puntuale richiamo allo specifico e concreto contenuto dell’atto di opposizione al precetto, nonchè della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e delle difese della parte appellata nel giudizio di secondo grado. Le suddette censure, di conseguenza, non possono ritenersi sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorso deve in definitiva essere dichiarato inammissibile, per insufficiente esposizione dei fatti, ai sensi del richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e per difetto di specificità delle censure proposte, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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