Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29338 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
E.G. (C.F.: (OMISSIS)) e B.
M. (C.F.: (OMISSIS)), entrambi rappresentati e difesi,
in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti
Piccioni Celio e Isabella Pisaturo ed elettivamente domiciliati
presso lo studio della seconda, in Roma, alla v. Romei, n. 15;
– ricorrenti –
contro
G.G. (C.F.: (OMISSIS)) e G.
G. (C.F.: (OMISSIS)), entrambi rappresentati e
difesi, in virtù di procura a margine del controricorso, dagli
Avv.ti Lazzaroni Massimo e Marco Masi ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’Avv. Vacirca Sergio, in Roma, via Flaminia, n.
195;
– controricorrenti –
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22427/09) proposto da:
R.V. (C.F.: (OMISSIS)) e RO.Vi.
(C.F.: (OMISSIS)), entrambi rappresentati e difesi, in
virtù di procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Piccioni Celio
e Isabella Pesaturo ed elettivamente domiciliati presso lo studio
della secondo, in Roma, alla v. R. Romei, n. 15;
– ricorrenti –
contro
G.G. (C.F.: (OMISSIS)) e G.
G. (C.F.: (OMISSIS)), entrambi rappresentati e
difesi, in virtù di procura a margine del controricorso, dagli
Avv.ti Lazzaroni Massimo e Marco Masi ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’Avv. Sergio Vacirca, in Roma, via Flaminia, n.
195;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n.
502 del 2009, depositata il 15 aprile 2009 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30
novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Capasso Lucio, che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione del giudizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 27 maggio 2005 il Tribunale di Rimini rigettava l’azione di reintegrazione nel possesso proposta da G.G. e Gu.Gu. nei confronti di B.M. ed E.G. (con l’intervento degli eredi di R.I., V. e Ro.Vi.), rilevando che non era stata fornita la prova di un possesso tutelabile riguardo ad una veduta attinente ad un rudere (sito in (OMISSIS)) costituito da soli muri perimetrali e alla servitù di passaggio sul fondo dei convenuti, siccome il relativo esercizio era risultato impedito dalla presenza di ostacoli materiali sul posto.
A seguito di appello interposto dai suddetti G.G. e Gu., nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 502 del 2009 (depositata il 15 aprile 2009), in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento, per quanto di ragione, del proposto gravame (che veniva rigettato nel resto), ordinava all’ E. e alla B., onde consentire il passaggio pedonale, l’eliminazione, a proprie cure e spese, del cancello e di ogni altro eventuale ostacolo che da v.
(OMISSIS) conduceva all’immobile degli appellati in (OMISSIS) (ovvero di consegnare le relative chiavi), compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale, ravvisata la tutelabilità dell’addotto possesso della servitù di passaggio, riteneva che, sulla scorta delle complessive prove orali raccolte e della valorizzazione di alcune opere permanenti sul luogo, poteva dirsi raggiunta la prova sufficiente sull’esercizio di siffatto possesso da parte degli appellanti, con la conseguente fondatezza dell’esperita azione di spoglio.
Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione (iscritto al N.R.G. 21579/2009) E.G. e B.M., basato su tre motivi, e, per altro verso, hanno proposto ricorso in questa sede (iscritto al N.R.G. 22427/2009) R.V. e Ro.Vi., riferito ad un’unica doglianza.
G.G. e Gu.Gu. si sono costituiti con due distinti controricorsi in relazione ad entrambi i ricorsi proposti.
In primo luogo i ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
Rileva, poi, il collegio che sussistono le condizioni, nel caso di specie, per pervenire, in relazione ad entrambi i ricorsi proposti, alla declaratoria di estinzione del presente processo.
Invero, risulta depositata in atti la dichiarazione (del 1 settembre 2001, depositata il 22 settembre successivo) di intervenuta rinuncia al ricorso, iscritto al N.R.G. 21579/2009, notificata alle controparti il 6 settembre 2011, sottoscritta dai ricorrenti E.G. e B.M., nonchè dal loro difensore, debitamente accettata con ulteriore dichiarazione ritualmente sottoscritta dai controricorrenti G.G. e Gu.Gu. oltre che dal loro difensore, notificata ai predetti ricorrenti principali il 9 settembre 2011; inoltre, anche con riferimento al ricorso iscritto al N.R.G. 22427/2009, risulta depositata agli atti dichiarazione di rinuncia (anch’essa del 1 settembre e depositata il 22 settembre successivo) dei ricorrenti R.V. e Ro.Vi., dai medesimi sottoscritta unitamente al loro difensore e ritualmente notificata (il 9 settembre 2011) ai controricorrenti G.G. e G. G., che l’hanno regolarmente accettata con dichiarazione dai medesimi sottoscritta, congiuntamente al loro difensore, e notificata alle controparti il 13 settembre 2011.
Pertanto, alla stregua di tali risultanze, si deve pervenire alla pronuncia dell’estinzione (in forma tipica) del presente processo in presenza delle condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., senza che si debba adottare alcuna statuizione sulle spese, avendo le parti stesse dichiarato che le medesime si sarebbero dovute ritenere reciprocamente compensate, ricorrendo, oltretutto, il presupposto stabilito dall’art. 391 c.p.c., comma 4.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011