Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29338 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. II, 14/11/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 14/11/2018), n.29338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5615-2014 proposto da:

L.L., B.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE PARIOLI 74/C, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO MENNITI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ADRIANO DI FALCO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA PASSERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIATERESA MIRAGLIA;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1512/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 16 ottobre 1999, il Tribunale di Prato, ingiungeva al condominio di (OMISSIS) (detto anche condominio (OMISSIS)) di pagare a B.V., quale titolare della omonima impresa edile, la somma di Lire 54.342.000, oltre IVA e interessi legali, a saldo dei lavori eseguiti nell’edificio condominiale e negli appartamenti di singoli condomini.

Il condominio proponeva, tempestivamente, opposizione, notificando l’atto di citazione anche al direttore dei lavori geom. L.L.. A sostegno dell’opposizione, l’ingiunto negava in rito la sussistenza della prova scritta richiesta dall’art. 634 c.p.c. e contestava nel merito la pretesa creditoria, osservando che i lavori di ristrutturazione delle facciate dell’edificio non erano stati eseguiti secondo gli impegni, ovvero, demolendo il rivestimento e l’intonaco sino a raggiungere la nuda muratura, portando alla discarica i materiali di risulta, giacchè l’impresa si era limitata a demolire il rivestimento di klinker, senza eliminare l’intonaco sottostante e senza riportare a nudo la muratura, ottenendo un risultato finale del tutto insoddisfacente. Nel contratto di appalto era inoltre previsto il rifacimento del lastrico solare, ma nei locali sottostanti si erano manifestate infiltrazioni di acqua.

Al direttore dei lavori l’opponente addebitava, invece, il mancato controllo nell’esecuzione dell’opera secondo gli impegni e le regole dell’arte. In via riconvenzionale, il condominio chiedeva la condanna dell’impresa B. e del geom. L.L. al risarcimento dei danni cagionati dal rispettivo inadempimento. Infine, il condominio eccepiva che non gli potevano essere addebitati costi per interventi nelle singole proprietà, non previste nel capitolato e ordinate da singoli condomini. Si costituiva B., affermando che una modifica del programma d’intervento si era resa necessaria per le condizioni pregresse del manufatto, ma proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del condominio al pagamento di Lire 200.000.000, pari al mancato pagamento delle somme di cui al decreto, alla revisione dei prezzi, allo scoperto di conto corrente, al mancato pagamento degli oneri di costruzione del cantiere e alla costituzione di una fideiussione assicurativa.

La difesa eccepiva, inoltre, la tardività della denunzia di vizi e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto. B.= In data 27 marzo 2000, il Tribunale di Prato emetteva contro il condominio un secondo decreto ingiuntivo su ricorso del direttore dei lavori geom. L.L. per l’importo di Lire 5.263.200, oltre interessi e spese, a saldo delle prestazioni professionali connesse ai lavori di cui sopra, dedotto l’acconto ricevuto di Lire 3.500.000.

Anche avverso questo secondo decreto ingiuntivo, il condominio proponeva tempestiva opposizione, riproponendo i motivi di merito dianzi accennati e depositando copia della relazione per a.t.p. redatta dal geom. M., concludendo per la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni da inadempimento già indicati, previa eventuale compensazione col credito professionale vantato ex adverso.

Costituendosi in giudizio, il direttore dei lavori sosteneva che demolire il klinker e il riportare a nudo le pareti avrebbe comportato la rottura della struttura muraria sottostante, sicchè, all’esito di una riunione con l’amministratore e con alcuni condomini, si era deciso di eseguire un intervento alternativo egualmente efficace e con applicazione di uno sconto sul prezzo originariamente concordato.

Le due opposizioni venivano riunite con acquisizione del fascicolo dell’a.t.p..

Assunte le prove orali, veniva, quindi, disposta una c.t.u. per accertare la sussistenza e le cause dei vizi lamentati dal condominio.

Il Tribunale di Prato con sentenza n. 336 del 2008 respingeva le opposizioni contro entrambi i decreti ingiuntivi, confermandoli integralmente, dichiarava inammissibile le domande riconvenzionali del B. e compensava integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di c.t.u. a carico del condominio.

Avverso questa sentenza interponeva appello il Condominio, dolendosi in sintesi: a) non vi era la prova scritta necessaria per l’emissione dei decreti ingiuntivi; – il condominio non aveva mai approvato la variazione del contratto di appalto, che del resto a norma dell’art. 1659 c.c. avrebbe dovuto essere provata per iscritto, mentre l’incontro dell’amministratore e di alcuni condomini con l’impresa ed il direttore dei lavori “aveva soltanto lo scopo di consentire all’assemblea condominiale di decidere se accettare o meno tali variazioni” (pag. 13 appello); – l’inadempimento era stato contestato con lettera del legale in data 15 giugno 1999; – l’opera sostitutiva di quella prevista era, comunque, intrinsecamente difettosa, in presenza di lesioni che compromettevano l’aspetto estetico e la durata futura delle facciate; – anche ammesso, in ipotesi, che le variazioni al progetto fossero necessarie ai sensi dell’art. 1660 c.c., l’intervento sostitutivo era inaccettabile ed il prezzo preteso incongruo, sicchè spettava al giudice verificare l’adempimento e quantificare il prezzo; – 1″esistenza dei vizi alle facciate era stata scoperta, soltanto, con l’espletamento dell’a.t.p.; i vizi all’impermeabilizzazione del lastrico solare avevano cominciato a manifestarsi nell’autunno 1999 e la situazione era andata progressivamente peggiorando, tanto che il c.t.u. Bi., nella relazione del 11 ottobre 2004, aveva riscontrato ristagno d’acqua e diffuse macchie di umidità nei soffitti degli appartamenti sottostanti; – trattandosi di vizi costruttivi, rilevanti ex art. 1669 c.c. e non di semplici vizi di cui all’art. 1667 c.c., non era configurabile alcuna decadenza nella denuncia.

Con nota depositata il 19 febbraio 2010, la difesa del condominio produceva documentazione attestante il crollo di una porzione della facciata in data 23 dicembre 2009.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1512 del 2013 accoglieva l’appello e, in riforma parziale della sentenza, revocava i decreti ingiuntivi oggetto del giudizio, condannava il Condominio al pagamento di Euro 2.835,73 a favore di B.V., condannava L.L. al pagamento di Euro 10.198,01 a favore del condominio, condannava B.V. e L.L. alla restituzione a favore del Condominio di tutte le somme incassate in ragione dei decreti ingiuntivi. Condannava B. e L. al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale il Condominio si ravvisava l’inadempimento dell’impresa B. sotto tre profili: a) la difformità della facciata rispetto alla previsione contrattuale originaria; b) vizi della facciata nella realizzazione modificata; c) i vizi nella impermeabilizzazione del lastrico solare. Ora con riguardo alla prima contestazione la Corte distrettuale ha ritenuto che: a) il Condominio fosse decaduto dalla garanzia per non aver denunciato i vizi entro sessanta giorni previsti dalla legge; b) quanto ai vizi della facciata e alla impermeabilizzazione del lastrico solare, mancavano elementi certi per ritenere decaduta l’azione di garanzia ex artt. 1667- 1668 c.c. verso l’appaltatore ed il direttore dei lavori, dovendo tener conto che il Condominio ha avuto piena consapevolezza dei difetti a seguito di un accertamento tecnico.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.L. e B.V. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Il condominio di (OMISSIS) in prossimità dell’udienza camerale ha depositato atto di nomina di proprio procuratore con forma autenticata dal notaio M. in (OMISSIS), nonchè memoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso L.L. e B.V. lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 1667 c.c. e art. 112 c.p.c..

a) I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale abbia ampliato il thema decidendum con violazione della normativa di cui all’art. 112 c.p.c. perchè avrebbe sollevato ex officio l’eccezione relativa ai vizi della facciata nella realizzazione modificata, non tenendo conto che il condominio aveva lamentato un inadempimento parziale del contratto di appalto, in particolare, la difformità dell’esecuzione del rifacimento della facciata dell’edificio rispetto al capitolato, nonchè i vizi di impermeabilizzazione del lastrico solare.

B.= A sua volta la Corte distrettuale, sempre secondo i ricorrenti, non avrebbe specificato se la piena conoscenza dei vizi sia stata raggiunta al momento del deposito della ATP (19 novembre 1999) ovvero all’esito della relativa proceduta o all’esito della perizia svolta in tale sede.

1.1.A = Il motivo è infondato. Come risulta dalla sentenza (pag. 7) ” (…) Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2008, il condominio interponeva appello, dolendosi in sintesi di quanto segue: – non vi era la prova scritta necessaria per l’emissione dei decreti ingiuntivi; – il condominio non aveva mai approvato la variazione del contratto di appalto, che del resto a norma dell’art. 1659 c.c. avrebbe dovuto essere provata per iscritto, mentre l’incontro dell’amministratore e di alcuni condomini con l’impresa ed il direttore dei lavori “aveva soltanto lo scopo di consentire all’assemblea condominiale di decidere se accettare o meno tali variazioni” (pag. 13 appello); – l’inadempimento era stato contestato con lettera del legale in data 15 giugno 1999; – l’opera sostitutiva di quella prevista era, comunque, intrinsecamente difettosa, in presenza di lesioni che compromettevano l’aspetto estetico e la durata futura delle facciate; – anche ammesso, in ipotesi, che le variazioni al progetto fossero necessarie ai sensi dell’art. 1660 c.c., l’intervento sostitutivo era inaccettabile ed il prezzo preteso incongruo (…)” Appare del tutto evidente, così come ha evidenziato la Corte distrettuale che il condominio si era lamentato del “risultato finale” e, dunque, dei vizi della facciata nella realizzazione modificata.

Senza dire che comunque l’aver ritenuto che la domanda del Condominio fosse riferita anche ai vizi della facciata nella realizzazione modificata, rappresenterebbe, comunque, il risultato di una interpretazione e della qualificazione della domanda giudiziale, attività istituzionalmente affidata al Giudice del merito e non suscettibile di sindacato di legittimità, salvo che l’interpretazione effettuata dal Giudice del merito, e non è il caso in esame, sia illogica contraddittoria e/o logicamente inaccettabile.

1.1.B) Parimenti infondato è il secondo profilo del motivo in esame che appare essere frutto di una lettura frettolosa e superficiale della sentenza. Infatti, come afferma la sentenza impugnata (pag. 10) “(….) Nella specie, la percepibilità di qualche microfessurazione nell’intonaco non creava immediatamente il presupposto per far decorrere il termine di denuncia, che va, piuttosto, ricollegato alla degenerazione più consistente nell’aspetto esteriore della facciata che venne a determinarsi in seguito, rendendo il risultato intollerabile. In tale ottica, l’apprezzamento dei vizi può dirsi propriamente conseguito dal condominio soltanto con l’espletamento dell’atp nel novembre del 1999, quando i condomini e l’amministratore ebbero piena consapevolezza dei difetti dell’opera e della derivazione causale dei difetti medesimi dall’intervento alternativo eseguito dall’impresa appaltatrice. Mancano per converso elementi certi per ritenere decaduta l’azione di garanzia ex art. 1667 – 1668 c.c. verso l’appaltatore ed il direttore dei lavori (…)”.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c.. I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale avrebbe addebitato il fatto dannoso, ossia i vizi della facciata, nella realizzazione modificata ad entrambi i ricorrenti, ma in misura diversa: a carico del L. nella misura del 2/3 dell’intero e a carico del B. per l’intero, così come stimato dal CTU, che comprende anche i danni della difformità della facciata. Va da sè, secondo i ricorrenti, che la ripartizione effettuata in favore di L. vada effettuata, anche in favore del B..

2.1.= Il motivo è fondato.

Come è stato già detto da questa Corte (Cass., n. 18521 del 2016) in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Ora nel caso in esame, come eccepiscono i ricorrenti, la Corte distrettuale non ha osservato questi principi e ha ritenuto senza indicarne le ragioni, che la valutazione dei danni indistintamente operata dal CTU poteva essere figurativamente imputata al Direttore dei Lavori in via di equità per 2/3 ai difetti e per 1/3 al minor valore della difforme intonacatura delle facciate e per l’intero con riferimento al danno cagionato dai lavori inadeguati sul lastrico solare. Insufficiente, per altro, è la ragione secondo cui la responsabilità del direttore dei lavori doveva essere limitata all’omessa vigilanza sull’esecuzione a regola d’arte dei lavori perchè ciò non toglie che, anche, l’omessa vigilanza al pari della scorretta esecuzione dei lavori hanno concorso a produrre il danno al committente, creando un vincolo di solidarietà tra gli autori del danno.

3.=Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 1292e 2055 c.c. e art. 112 c.p.c.. I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale, nonostante la normativa di cui all’art. 1292 c.c. secondo cui in tema di obbligazioni solidali l’adempimento da parte di una libera gli altri il Giudice di appello nel caso in esame avrebbe operato una doppia compensazione, cioè avrebbe compensato il credito dei B. con i danni richiesti dal Condominio e una seconda compensazione tra il Condominio e il L..

3.1.= Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.

4.= Con il quarto motivo i ricorrenti la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 202 e 244 c.p.c.. Secondo i ricorrenti la documentazione esibita dal condominio non avrebbe natura di atto pubblico e, pertanto, non avrebbe efficacia di prova legale. Sicchè, pur essendo acquisibile la prova che si è formata successivamente all’introduzione del giudizio di appello, il fatto da provare andava acquisto in contraddittorio fra le parti e nelle forme previste a tal fine del codice di rito.

4.1.= Il motivo è infondato.

Come risulta dalla sentenza (pag. 8) “(….) con nota depositata il 19 febbraio 2010, la difesa del condominio produceva documentazione attestante il crollo di una porzione della facciata in data (OMISSIS) (…)”. Pertanto, risulta per tabulas che la produzione documentale è stata effettuata correttamente e posta all’attenzione della parte avversa che non sembra abbia contraddetto in senso contrario o abbia dimostrato o la falsità della documentazione o l’inesistenza dei fatti che la documentazione depositata rappresentava.

A sua volta, posto che la produzione documentale di cui si dice rappresentava una documentazione nuova in sede di appello, la Corte ha ritenuto opportuno chiarire che la produzione documentale di cui si dice era legittima, anche se prodotta tardivamente, perchè si era formata, successivamente, all’introduzione del giudizio.

In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso:dichiarato assorbito il terzo e rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, che provvederà a riesaminare la vicenda processuale alla luce dei principi espressi in motivazione. Alla Corte di Firenze viene affidato il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso dichiara assorbito il terzo motivo rigetta gli altri motivi (il primo e il quarto motivo); cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze la quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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