Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29338 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2602 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

BANCA D’ITALIA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in

calce al ricorso, dagli avvocati Vincenza Profeta (C.F.:

PRFVCN64L43C351Q) e Nicola De Giorgi (C.F.: DGRNCL70C21E506C);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fall. (OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Curatore

pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Roberto Maria Bisceglia (C.F.:

BSCRRT61B09F839W);

– controricorrente –

nonchè

ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

COMMISSARIO STRAORDINARIO GOVERNATIVO PER L’EMERGENZA RIFIUTI IN

CAMPANIA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

261/2015, depositata in data 19 gennaio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13

settembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.r.l. e Enterprise Digital Architects S.p.A. hanno promosso l’esecuzione forzata contro il Commissario Straordinario Governativo per l’Emergenza Rifiuti in Campania in base ad un titolo di formazione giudiziale, procedendo al pignoramento dei crediti vantati dal loro debitore nei confronti della Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli. Quest’ultima ha reso la dichiarazione di quantità, precisando che, oltre a quelle relative alla contabilità speciale n. (OMISSIS), intestata al Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, non esistevano presso di lei altre disponibilità del debitore e che, sulla suddetta contabilità esistente, non aveva effettuato alcun accantonamento, in base all’espresso disposto normativo, richiamando il D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, comma 3, convertito in L. 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

Le società creditrici, sul presupposto che la suddetta dichiarazione fosse negativa, hanno promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Banca d’Italia, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 100 c.p.c., art. 548 c.p.c., D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, (convertito nella L. 22 luglio 1994, n. 460) e del D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 1, convertito nella L. 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso è fondato.

Secondo i principi enunciati da questa Corte in analoga fattispecie, ai quali va senz’altro data continuità, “nel caso in cui la Banca d’Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiari l’esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilità della L. 28 dicembre 2001, n. 448, ex art. 27, comma 13 (nel testo introdotto dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 3 quater , conv. con modif. dalla L. 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice dell’esecuzione di svolgere, nell’ambito dei poteri a lui attribuiti dall’art. 484 c.p.c., comma 1, una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all’assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni; in entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell’esecuzione resta affidata al rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., salva l’opposizione del debitore esecutato volta a far valere l’impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015, Rv. 635445-01).

Dai principi appena richiamati si può quindi desumere, in linea più generale, che nell’ipotesi in cui il tesoriere di un ente pubblico dichiari, in qualità di terzo pignorato, l’esistenza presso di lui di somme di pertinenza dell’ente esecutato, per quanto non effettui alcun accantonamento ritenendo dette somme impignorabili o comunque escluse dagli effetti del pignoramento e, come tali, non assoggettabili per legge al relativo vincolo (ad esempio, come nella specie, in base al D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, comma 3, convertito in L. 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, per la ritenuta nullità dell’atto di pignoramento), la questione che si Pone riguarda la pignorabilità del credito assoggettato ad espropriazione o la regolarità del processo esecutivo, onde essa va eventualmente fatta valere mediante le opposizioni di cui agli artt. 615 e/o 617 c.p.c., ma la dichiarazione di quantità conserva la sua natura positiva e, dunque, non vi è alcun interesse da parte dei creditori ad instaurare il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, il cui oggetto è limitato all’accertamento dell’esistenza del credito pignorato (ed eventualmente all’opponibilità al creditore dei fatti estintivi o modificativi di tale credito), ma nell’ambito del quale non possono farsi valere questioni attinenti alla pignorabilità dei crediti assoggettati ad espropriazione o alla regolarità degli atti del processo esecutivo.

E’ opportuno, in proposito, ribadire altresì gli ulteriori principi di diritto, costantemente affermati da questa Corte, per cui tutte le questioni relative alla pignorabilità dei crediti oggetto dell’azione esecutiva, in presenza di eventuali vincoli di destinazione che ne possano determinare l’impignorabilità, esulano dall’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, onde l’indicazione dell’esistenza di un vincolo di destinazione, in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c., non fa venire meno il carattere di positività della dichiarazione stessa e, comunque, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l’impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva – neanche sotto il profilo dell’esistenza di vincoli di destinazione – attenendo tale questione al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo soltanto si può avvalere degli appositi rimedi opponitivi previsti dalla legge (giurisprudenza costante: cfr. ad es., Cass., Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536; Sez.3 , Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615; Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151; Sez. 3, Sentenza n. 13015 del 23/06/2016, Rv. 640395-01, in motivazione).

La decisione impugnata non è conforme ai principi esposti.

Essendo pacifico che la Banca d’Italia aveva dichiarato che presso di lei esistevano disponibilità di pertinenza del Commissario Straordinario debitore, sebbene a suo avviso non assoggettabili ad espropriazione nelle forme adottate dalla società creditrici, e non avendo queste ultime in alcun modo contestato l’entità dichiarata delle predette disponibilità, non sussisteva l’interesse delle stesse creditrici ad agire con il giudizio accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Il giudice dell’esecuzione, anche di ufficio (oltre che su specifica eccezione del debitore, eventualmente proposta mediante una formale opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, rispettivamente ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, o dell’art. 617 c.p.c.), avrebbe potuto e dovuto rilevare la nullità del pignoramento, se effettivamente sussistente. In caso contrario, se avesse invece ritenuto la procedura regolare e i fondi esistenti pignorabili, avrebbe dovuto procedere comunque all’assegnazione delle somme dichiarate esistenti, sebbene il terzo ne avesse (in tal caso erroneamente) omesso l’accantonamento. Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione le parti (nonchè il terzo, ma quest’ultimo esclusivamente in ipotesi di assegnazione di importi da lui non vincolati, solo in tal caso potendo risultare direttamente leso dal provvedimento di assegnazione un suo personale diritto patrimoniale) avrebbero potuto proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

La corte territoriale, nel confermare la decisione del tribunale di accoglimento della domanda delle società creditrici, ha dunque omesso di rilevare il difetto di interesse ad agire delle stesse ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (nella formulazione all’epoca vigente).

Il ricorso va di conseguenza accolto.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in base a quanto sin qui osservato. Dunque, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

La domanda di accertamento dell’obbligo del terzo proposta va dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata.

Decidendo nel merito, la domanda proposta è dichiarata inammissibile.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione della sostanziale novità della specifica questione esaminata e della circostanza che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo è stato in concreto autorizzato dal giudice dell’esecuzione, il quale ha omesso di valutare di ufficio la regolarità del pignoramento, di modo che l’errore delle parti può ritenersi scusabile.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA