Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29337 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 23/12/2020), n.29337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7477-2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA BARBERINI 12, presso

lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la,

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA RUGHETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI NOVELLI

giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e da:

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI 12, presso

lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente all’incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, assorbimento del ricorso principale;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato NOVELLI che si riporta agli

atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Centro Spa impugna la sentenza della CTR Toscana n. 108/9/13 che, confermando la prima sentenza, ha accolto il ricorso di A.E. avverso il preavviso di fermo n. (OMISSIS) relativo al mancato pagamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS) anno (OMISSIS). A tenore della sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto che sia mancata la prova, sia da parte di Equitalia sia da parte dell’Agenzia, dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento al contribuente, risultando agli atti non l’originale della cartella di pagamento ma solo una copia, prodotta dal concessionario, ma priva della firma del consegnatario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso Equitalia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nella misura in cui è stata ritenuta inesistente la notifica della cartella di pagamento perchè mancante della sottoscrizione del consegnatario.

Si è costituito il contribuente con controricorso e ricorso incidentale, ribadito con memoria. Lamenta in particolare la violazione dell’art. 100 c.p.c. non essendo stata rilevata dalla CTR la carenza, da parte dell’Agenzia, di un interesse reale e concreto alla pronuncia in ordine alla mancata propria estromissione dai giudizio e la violazione in ordine all’art. 334 c.p.c., perchè, a fronte dell’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, l’appello incidentale tardivo di Equitalia non aveva alcuna efficacia. Premesso che già in appello aveva sollevato eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, che aveva impugnato solo in ordine alla propria mancata espressa estromissione dal giudizio, e di tardività dell’appello incidentale di Equitalia, non configurandosi, nella ipotesi, nè un litisconsorzio necessario e neppure processuale, la Commissione Regionale non si era pronunciata sulle eccezioni in rito, che venivano riproposte, siccome volte a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia per carenza di interesse, non avendo essa svolto difese nel merito, ma solo lamentato la propria mancata estromissione dal giudizio e la tardività dell’appello incidentale di Equitalia per la mancata osservanza dei termini dell’impugnazione.

E’ fondato il ricorso incidentale di A..

E’ incontestato che A. ebbe a notificare ad Equitalia Centro SpA la sentenza di primo grado in data 30.05.2011, data dalla quale, pertanto, decorrevano i termini brevi per l’impugnazione della sentenza stessa. Equitalia non interpose, nei termini, appello avverso detta sentenza ma solo appello incidentale a norma dell’art. 333 c.p.c. a seguito dell’appello principale dell’Agenzia, con il quale detto Ente, con unico motivo, si doleva di non essere stata estromessa dal giudizio. Con l’appello incidentale (notificato il 31.1.12) Equitalia lamentava la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, perchè era stata ritenuta inesistente la notifica della cartella di pagamento mancante della sottoscrizione del consegnatario; doglianza che non aveva alcuna attinenza con l’appello principale e che, ab initio, avrebbe ben potuto proporre con appello, ove ritualmente proposto nei termini.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte “L’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale.” Cass.n. 27616/2019, Cass.n. 6156/18, Cass.n. 12387/2016. Nel caso di specie difettava qualsivoglia correlazione – sul piano dell’interesse ad impugnare – tra l’appello incidentale di Equitalia e l’appello principale dell’agenzia delle entrate, di per sè inidoneo (perchè appunto relativo unicamente alla propria estromissione dal giudizio) a sovvertire l’assetto di interessi stabilito dalla sentenza appellata.

Applicando i principi su richiamati al caso in esame, consegue che deve escludersi la possibilità per Equitalia di recuperare, tramite l’appello incidentale, una facoltà ormai preclusa per l’avvenuto decorso del termine di impugnazione, e pertanto l’appello incidentale di Equitalia andava dichiarato inammissibile con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti; la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale del contribuente, va cassata sul punto, con conseguente condanna di Equitalia al pagamento delle spese del presente giudizio,che si liquidano in dispositivo.

PQM

– Accoglie il ricorso incidentale, inammissibile il principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello incidentale di Equitalia. Condanna Equitalia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in misura pari ad Euro 2500 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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