Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29337 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13357-2018 proposto da:

B.C., N.M., B.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE PERTICA N. 39, presso lo studio

dell’avvocato PILADE PERROTTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCELLO LAZZERI;

– ricorrenti –

contro

G.P., titolare dell’omonima ditta, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato OSVALDO FRATINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per i rigetto;

udito l’Avvocato LAZZERI MARCELLO;

udito l’Avvocato DI MECO FIORELLA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. ha alienato alla sorella ed al cognato alcuni beni immobili di sua proprietà.

Una sua creditrice, G.P., ha agito per la revocatoria di tali vendite, ritenendole elusive del suo credito nei confronti del B..

Quest’ultimo si è difeso in giudizio sostenendo di avere, al momento delle cessioni, una situazione debitoria importante anche con le banche, e di avere dunque utilizzato il ricavato delle vendite proprio per farvi fronte, come dimostrato dalle rimesse sui conti correnti finalizzate proprio alla estinzione del saldo passivo.

In primo grado il tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti della revocatoria ed ha accolto la domanda dell’attrice, fidando altresì su una ricostruzione contabile fatta da un CTU, all’esito della quale sarebbe emerso che i debiti, il cui pagamento il ricorrente aveva allegato, non erano scaduti, o non v’era prova che lo fossero.

Questa ratio è stata confermata integralmente dalla corte di appello, avverso la cui decisione il debitore alienante e gli acquirenti propongono ricorso affidato a quattro motivi.

V’è costituzione con controricorso della G., che deposita memorie, al pari del controricorrente N..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione, e di conseguenza, quella dei motivi di ricorso è nella destinazione delle somme ricavate dalla vendita. In sostanza, i giudici di merito hanno deciso che non vi fosse prova sufficiente del fatto che il denaro ricavato dalle alienazioni fosse destinato ad estinguere debiti scaduti, e che, data l’esigua somma destinata alla G., non si potesse escludere l’eventus damni.

2.- Il primo ed il terzo motivo sono fondati su analoghi argomenti, cosi come il secondo ed il quarto, a loro volta.

Con il primo e con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. Secondo i ricorrenti la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che vi fossero i presupposti della revocatoria, pur in presenza di prove dell’avvenuta destinazione del ricavato alla estinzione di debiti scaduti. Inoltre, con il terzo motivo questa censura è prospettata sul piano giuridico relativamente alla questione di quando possa dirsi scaduto un debito risultante da conto corrente bancario.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Intanto, è discutibile l’affermazione fatta sul piano giuridico relativamente alla esigibilità del credito derivante da saldo negativo. La tesi dei ricorrenti è nel senso che, non appena il saldo negativo si forma, la banca ha potere di esigerne il pagamento, ed a supporto di tale tesi essi invocano alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass. SU 24418/2010; Cass. 10941/2016), che in realtà sono riferibili a conti correnti fatti per regolare aperture di credito, aventi, per loro natura, un limite costituito dall’affidamento, entro il quale limite quelle stesse sentenze ritengono che il versamento non sia ad estinzione del debito, ma a ricostituzione della provvista.

In realtà, in astratto, il saldo del conto è esigibile al momento della scadenza stabilita (art. 1823 c.c.) ed è regola che si spiega alla luce del rilievo che ha l’autonomia privata nel fissare i tempi del pagamento di un debito.

Quindi, in astratto, non può di certo dirsi che il saldo negativo è esigibile nel momento stesso in cui si forma, e che dunque la tesi dei giudici di merito, che invece hanno preferito indagare se, nel caso concreto quella esigibilità vi fosse, è infondata.

Inoltre, e proprio per ciò che si è detto, l’accertamento circa l’effettiva esigibilità nel caso concreto di un saldo negativo, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che del resto ha impiegato una consulenza tecnica per effettuarlo, all’esito della quale è emerso che non vi fosse prova dell’avvenuta scadenza dei debiti.

In sostanza, le censure poste da questi due motivi non colgono esattamente la ratio della decisione impugnata, in quanto nella decisione della corte di merito non v’è, come parrebbero postulare i ricorrenti, una errata interpretazione delle regole sull’onere della prova, che giustifichi la censura di violazione di legge, ma v’è l’affermazione, in fatto, che quell’onere non è stato assolto dal soggetto cui incombeva.

Parimenti infondati sono i motivi secondo e quarto con i quali si denuncia nullità della sentenza per contraddittorietà.

Intanto, la contraddittorietà è la posizione di argomenti tra loro incompatibili, che rendono nulla la decisione nella misura in cui la loro contrapposizione non consente di stabilire quale è la ragione vera del decidere.

Secondo i ricorrenti la contraddizione qui starebbe nel fatto che dopo aver dato atto dei pagamenti effettuati dal ricorrente con il ricavato delle vendite, si è però ritenuto che quei pagamenti non fossero fatti ad estinzione di debiti scaduti, affermazione nella quale non v’è alcuna contraddizione, bensì consequenzialità logica, dal momento che dire che il debito non era scaduto non contraddice la constatazione che comunque quel debito è stato pagato, anche se non era, per l’appunto, scaduto.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 7900,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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