Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29336 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. M.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato

e difeso da se stesso oltre che, disgiuntamente, dall’Avv. SCALZI

Francesco, in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, v. Giovanni

Battista Martini, n. 2;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del Prefetto pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza di inammissibilità (nel proc.

iscritto al N.R.G. 35989/2008) emessa dal Giudice di pace di Roma l’8

aprile 2008 e depositata l’11 aprile 2008 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Gaetano Servello, per delega, nell’interesse del

ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Prefetto della Provincia di Roma respingeva l’opposizione proposta dall’Avv. M.F. avverso un verbale di accertamento notificatogli il 18 giugno 2007, in relazione alla violazione di cui all’art. 158 C.d.S., ed emetteva ordinanza-ingiunzione con la quale intimava al predetto Avv. M. il pagamento della sanzione di Euro 175,30. Lo stesso Avv. M. proponeva, quindi, ricorso in opposizione a tale provvedimento sanzionatorio dinanzi al giudice di pace di Roma, il quale, con ordinanza dell’8 aprile 2008 (depositata il successivo 11 aprile 2008), lo dichiarava inammissibile per intempestività della sua proposizione in difetto dell’allegazione della prova in ordine al rispetto del termine perentorio da osservarsi.

L’Avv. M. proponeva ricorso per cassazione nei confronti dell’indicata ordinanza deducendo, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23. L’intimato Prefetto (nei cui riguardi veniva ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso, ritualmente eseguita) non si costituiva in questa fase. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Il ricorso (il quale presenta un quesito di diritto in termini sufficientemente univoci rispetto alla specifica questione processuale dedotta, ancorchè non formulato nella forma interrogativa) è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Come è prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 3, al ricorso – che, una volta depositato (o, comunque, iscritto a ruolo anche se pervenuto a mezzo posta), costituisce l’atto di impulso per l’instaurazione del contraddittorio – deve essere allegata, a pena di inammissibilità, l’ordinanza-ingiunzione impugnata.

Occorre, tuttavia, considerare che, con specifico riferimento al momento della incidenza e della rilevabilità dell’indicata causa di inammissibilità, la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., S.U., 28 gennaio 2002, n. 1006) – risolvendo il contrasto precedentemente determinatosi sulla questione – ha puntualizzato che, proprio in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa ed inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività, con la conseguenza che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche d’ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile (v., in tal senso, successivamente, Cass. 22 gennaio 2007, n. 1279). In altri termini, in tema di opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in modo inconfutabile, “in limine litis”, che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito non essendo sufficiente la mera difficoltà di accertamento (v., da ultimo, Cass. 25 novembre 2008, n. 28147).

Pertanto, nel caso di specie, il giudice di pace di Roma, avendo emesso “inaudita altera parte” ordinanza di inammissibilità dell’opposizione sul mero presupposto che l’ordinanza-ingiunzione impugnata non recasse la data della sua avvenuta notificazione, ha violato i richiamati principi (non avendo riscontrato la prova piena ed inequivocabile dell’effettiva intempestività della proposta opposizione), con l’effetto che il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di altro giudicante, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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