Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29336 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30221-2017 proposto da:

L.G.L., + ALTRI OMESSI, domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati GIANDOLFO REDINI, ROBERTO ALLOTTA;

– ricorrenti –

contro

P.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE RAO;

– controricorrente –

e contro

A.C., PA.GA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 568/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo,

assorbito il 3, rigetto del 1 motivo;

udito l’Avvocato ROBERTO ALLOTTA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Avendo L.B.A., + ALTRI OMESSI adito il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, per ottenere la condanna di P.A. a corrispondere loro la somma di denaro necessaria a eliminare difetti e danni da lui arrecati all’appartamento sottostante, con sentenza definitiva del 4 ottobre 2011 il Tribunale condannava il convenuto a corrispondere agli attori un importo risarcitorio di Euro 36.714,30 oltre interessi e spese di lite. Il P. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte di Palermo con sentenza del 27 marzo 2017 accoglieva parzialmente, riducendo l’importo a Euro 19.142,27.

2. L.B.A., + ALTRI OMESSI hanno presentato ricorso, da cui si è difeso con controricorso il P..

Trattato in adunanza ex art. 380 bis c.p.c. il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza, con ordinanza del 12 marzo 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è articolato in tre motivi.

3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.

In appello il P. avrebbe addotto per la prima volta che la spesa di riparazione sostenuta da controparte sarebbe stata di Euro 14.727,27 come da fattura della ditta che l’aveva eseguita, fattura che chiedeva di poter produrre; e controparte si sarebbe opposta. La corte territoriale invece avrebbe messo questo a base della decisione, per preteso difetto di contestazione specifica degli appellati, che avevano invece “rilevato la novità ed inammissibilità di tale eccezione”, così affermando in comparsa di risposta e poi in conclusionale. I motivi di gravame non avrebbero presentato alcuna fondatezza e non avrebbero assunto alcuna rilevanza, il P. non essendo stato legittimato a produrre la fattura.

3.1.2 In effetti, la stessa corte territoriale riassume l’atto d’appello nel senso che il P. avrebbe lamentato, in primis, che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto sussistenti i danni, che la consulenza tecnica d’ufficio non avrebbe potuto accertare, e aveva addotto, in subordine, che “andava comunque ritenuto che il costo dei lavori in oggetto ammontava ad Euro 14.727,27, importo che gli appellati avevano corrisposto alla ditta Geov, appaltatrice dei lavori, come da fattura acquisita soltanto dopo la sentenza di primo grado”. Gli attuali ricorrenti, come la stessa corte territoriale ancora espone, “contestavano l’avverso appello” adducendo che “l’appellante non era legittimato a produrre la fattura” e che correttamente il primo giudice si era fondato sugli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio.

Il giudice d’appello, allora, ha inequivocamente ritenuto inammissibile la fattura in quanto di formazione “antecedente alla data della sentenza di primo grado” (si veda la motivazione della sentenza impugnata a pagina 5). Da ciò discende che non merita accoglimento il motivo in esame, in quanto la corte territoriale, non ammettendone la produzione, non ha affatto posto a base della sua decisione la fattura prodotta dal P. in secondo grado.

3.2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, L. n. 69 del 2009, art. 45 e art. 58, comma 1.

Il testo dell’art. 115 c.p.c., comma 1, vigente in base alla novella appena citata, si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009; ma nel caso in esame l’atto di citazione sarebbe stato notificato il 4 giugno 2008, per cui erroneamente la corte territoriale avrebbe fondato la decisione sull’art. 115, comma 1, novellato; e non avrebbe tenuto conto della contestazione dei motivi di gravame già esposta nel precedente motivo.

3.2.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. Che l’importo fosse di Euro 14.727,27 sarebbe stata una eccezione nuova, per cui la corte territoriale non avrebbe potuto, in base ad essa, disattendere anche gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio.

3.2.4 Esaminando, allora, anzitutto il secondo motivo, deve rilevarsi che la corte territoriale è passata nel merito della regiudicanda qualificando pacifica, sulla base degli accertamenti compiuti dalla consulenza tecnica d’ufficio, “la responsabilità del P., a norma dell’art. 1669 c.c., in ordine ai danni per cui è causa”, così rigettando il primo motivo del gravame.

In ordine poi al quantum (oggetto del secondo e subordinato motivo d’appello) ha invece affermato che, “in assenza di contestazione specifica da parte degli appellati che l’importo effettivamente corrisposto alla ditta… che ha eseguito i lavori di sistemazione… ammonta ad Euro 14.727,27” – cioè l’importo riportato nella fattura la cui produzione la corte, come si è visto, aveva dichiarato inammissibile, e che peraltro non viene citata nel vaglio del secondo motivo che qui si sta riassumendo – “si deve ritenere che il danno da loro effettivamente subito ammonti a tale importo”, anzichè a quello determinato dal giudice di prime cure in base alle valutazioni effettuate dal consulente tecnico d’ufficio “fondate sul computo metrico del prezziario regionale delle opere pubbliche”. E ciò dato che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., “occorre tenere conto del danno effettivamente subito dai danneggiati e non a (sic) quello ritenuto esistente dal consulente in base a valutazioni tecniche che, sebbene non erronee, nella specie non trovano rispondenza nella realtà dei fatti”, onde “la disposta consulenza tecnica va ritenuta non attendibile, con riferimento alla quantificazione dei danni patiti dagli appellati”.

3.2.5 Il ragionamento del giudice d’appello non è propriamente rapportato all’applicazione dell’art. 115 c.p.c. – pur inserendo, nella prima parte, un inciso riferito ad una pretesa “assenza di contestazione specifica da parte degli appellati” sull’importo di Euro 14.727,27 come quantum dei danni -, bensì opera una motivazione ben più globale, palesemente eccentrica e irragionevole, vizio che il motivo, a ben guardare, ha pure, in sostanza, denunciato laddove ha fatto riferimento alla mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, della contestazione dei motivi di gravame (e non, quindi, solo dell’importo di una fattura, questione artificiosamente estrapolata e d’altronde ineludibilmente superata visto il rigetto della prima doglianza d’appello) effettuata dagli appellati.

Invero, la corte territoriale “svuota” di ogni resistenza alla riforma del quantum la difesa degli appellati; e, soprattutto, con una motivazione assolutamente incomprensibile, detta un quantum di cui non rivela la fonte (non cita infatti la fattura, nè fa riferimento all’equità) e al contempo priva di ogni valenza le risultanze al riguardo della consulenza tecnica d’ufficio.

Non è dato infatti comprendere come l’art. 1223 c.c. – che la stessa corte riconosce principio per cui “il danno da risarcire è costituito dalla differenza tra la situazione patrimoniale del danneggiato in conseguenza dell’illecito e quella che si sarebbe avuta senza illecito” – possa rendere tamquam non essent le valutazioni del consulente “fondate sul computo metrico del prezziario regionale delle opere pubbliche”, nè tantomeno è comprensibile perchè la consulenza tecnica debba essere ritenuta “non attendibile” nella quantificazione del danno. Nulla chiarisce, al riguardo, la citazione, immediatamente susseguente, di Cass. sez. 3, 11 febbraio 2002 n. 1885, massimata nel senso che “in tema di liquidazione del danno, allorchè, non essendo contestata la sussistenza di quest’ultimo ed essendo incerta soltanto la sua entità, per il relativo accertamento la disposta consulenza tecnica venga – nella valutazione discrezionale del giudice di merito – ritenuta inattendibile ed allo scopo inidonea, ben può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., atteso che in tal caso, non essendo il giudice tenuto a fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica, sussiste la situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, prevista dalla norma come presupposto della valutazione equitativa, la quale, peraltro, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuti alla sua adozione. Questo arresto concerne infatti solo la quantificazione equitativa (che qui non viene neppure menzionata, come già sopra si rilevava) e non indica, ovviamente, come il giudice possa nella sua valutazione discrezionale giungere a ritenere inattendibile l’esito di una consulenza tecnica in ordine alla quantificazione del danno. La discrezionalità d’altronde – è ben noto – non coincide con un immotivato arbitrio: ergo, il giudice che giunge a reputare “inattendibile” o comunque non meritevole di essere tenuto in conto il risultato di un accertamento tecnico effettuato dal suo ausiliario deve esternare il percorso effettuato per pervenire ad una tale valutazione mediante una motivazione che ne attesti la natura razionale, fondata su dati specifici, e non, invece, su un asserto arbitrario (ex multis, da ultimo Cass. sez. 1, ord. 18 luglio 2019 n. 19468 – la quale, proprio a proposito di un accertamento tecnico di quantificazione, afferma che il giudice “può legittimamente disattendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato…, purchè svolga nella motivazione una valutazione critica delle risultanze processuali, indicando, in particolare, gli argomenti su cui fonda il proprio dissenso nonchè gli elementi ed i criteri cui ha fatto ricorso per pervenire ad una valutazione contrastante” Cass. sez. L, 7 agosto 2014 n. 17757 – per cui il giudice, peritus peritorum, ben può “disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio”, avendo peraltro l’onere di fornire al riguardo “un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto” -, Cass. sez. 1, 3 marzo 2011 n. 5148 – la quale chiaramente afferma che “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” -; e cfr. pure Cass. sez. 2, 21 dicembre 2017 n. 30733).

Sotto il profilo appena evidenziato, dunque, la censura risulta chiaramente fondata, il che comporta l’assorbimento del terzo motivo, considerato il contenuto di quest’ultimo.

4. In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, il secondo accolto, con conseguente assorbimento del terzo, per cui la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia alla Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA