Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29335 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17602/2019 proposto da:

N.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lufrano, (Pec:

avv.lufrano.pec.it) giusta procura speciale in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2253/2018 della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA,

depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

N.A., originario del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello de L’Aquila pubblicata il 25-3-2019, di rigetto del gravame avverso la decisione con la quale il tribunale della stessa città gli aveva negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione non integrante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere la corte d’appello escluso l’esistenza del presupposto della protezione sussidiaria con motivazione solo apparente;

il motivo è inammissibile;

l’impugnata sentenza ha escluso il presupposto dell’art. 14, lett. c), sulla base di una specifica valutazione della situazione del (OMISSIS) desunta da accreditate fonti internazionali; in tal modo ha adempiuto all’obbligo di motivazione; il ricorrente, per la parte che interessa, oppone che in (OMISSIS) sussisterebbe ancora oggi un clima di violenza diffusa e indiscriminata;

l’affermazione è generica e si risolve in una richiesta di rivisitazione del giudizio di fatto, notoriamente inammissibile in cassazione;

II. – col secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm., il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di condizioni di vulnerabilità a base della domanda di protezione umanitaria e lamenta che la corte del merito abbia mancato di svolgere un apprezzamento differenziato rispetto a quello riguardante le protezioni cd. “maggiori”;

il motivo è inammissibile;

è ben vero che la natura residuale e atipica della protezione umanitaria implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione;

non è men vero però che proprio una tale natura (appunto residuale e atipica) comporta in chi la invochi un onere di allegazione di fatti annoverabili nel paradigma della protezione richiesta (v. Cass. n. 13573-20);

III. – ricordato che secondo l’orientamento validato dalle Sezioni unite di questa Corte il diritto alla protezione umanitaria presuppone una necessaria valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U n. 29549-19), è decisivo osservare che il ricorrente ha formulato la doglianza in termini assolutamente astratti; egli si è doluto che la corte d’appello non abbia svolto un apprezzamento differenziato dei fatti rispetto alle protezioni maggiori, ma ha omesso di specificare quale fossero poi, in concreto, quei “fatti”; e quindi ha mancato di indicare a cosa effettivamente fosse stata ancorata la domanda di protezione umanitaria, a fronte delle allegazioni relative alla mera situazione del paese di provenienza;

IV. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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