Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29335 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13573/2017 proposto da:

COMUNE MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso

lo studio dell’avvocato MARIO CALDARERA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO CICCONE;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI, 14

SC. B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARUSO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 12 aprile 2017 la Corte d’appello di Messina dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Messina avverso la sentenza n. 27/2013 del Tribunale di Messina, che lo aveva condannato a risarcire danni a C.G., dichiarando il “difetto di capacità processuale” del Comune per aver proposto il gravame con atto di citazione del 19 febbraio 2014, notificato il 20 febbraio, in persona del Commissario Straordinario Cr.Lu., che all’epoca non era più legale rappresentante del Comune, essendo stato eletto Sindaco A.R. nel giugno 2013. La corte territoriale precisava che la Delib. Commissario Straordinario effettuata il 5 aprile 2013, n. 250/2013, in sostituzione della Giunta Comunale, risaliva ad epoca in cui ancora mancava il Sindaco, ma rilevava altresì che la procura in calce all’atto d’appello era priva di data, onde doveva estendersi ad essa la data dell’atto d’appello, cioè il 19 febbraio 2014. Concludeva dunque nel senso che l’appello era stato proposto da chi all’epoca della “sottoscrizione del mandato alle liti” non era legittimato a rappresentare in giudizio l’ente.

2. Ha presentato ricorso il Comune di Messina sulla base di un unico motivo. Si è difeso C.G. con controricorso. Il Comune depositava memoria.

La causa è stata trattata in adunanza ex art. 380 bis c.p.c., al cui esito con ordinanza del 27 settembre 2018 è stata rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 L’unico motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., commi 1 e 2.

Adduce il ricorrente che l’appello fu dichiarato proposto nell’interesse del “Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore”; peraltro la Delib. Commissario Straordinario n. 250 del 2013 “reca allegata con timbro di congiunzione la procura firmata dal Commissario”, per cui sarebbe certo che essa fu sottoscritta in pari data, ovvero quando il Commissario Straordinario aveva pieni poteri.

Inoltre la procura ad litem ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, se proviene da un ente rimane ad esso imputabile finchè non viene revocata, indipendentemente dalla sorte di chi l’ha rilasciata. Sarebbe pertanto irrilevante che all’epoca della proposizione dell’appello il legale rappresentante fosse il Sindaco. Dunque la procura sarebbe stata valida, altrimenti il giudice d’appello avrebbe dovuto concedere termine perentorio per “la costituzione della persona alla quale spettava la rappresentanza” ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, applicabile anche in secondo grado, per sanare la nullità.

3.2 La corte territoriale, in effetti, prendendo le mosse dall’affermazione della fondatezza dell’eccezione sollevata dall’appellato di difetto di capacità processuale dell’appellante, nonchè dal richiamo dell’art. 75 c.p.c., in primo luogo rileva che l’appello è stato presentato “in persona del Commissario Straordinario, Dott. Cr.Lu.”, il quale all’epoca non era più legale rappresentante dell’ente. In seguito tratta il profilo della procura, in quanto “rilasciata dal Dott. Cr.Lu. in calce all’atto di appello”, affermando che, essendo priva di data, per essa deve valere la data dell’atto d’impugnazione, e dunque il 19 febbraio 2014. L’appello pertanto secondo la corte territoriale (si veda pagina 5, ultimo periodo, della motivazione della sentenza), è stato proposto da chi non era legale rappresentante, per cui doveva essere il Sindaco – cioè il legale rappresentante – a conferire la procura.

Nel motivo si tenta di “aggirare” la questione della legale rappresentanza in base al fatto che nell’appello non fu specificato che il legale rappresentante che lo proponeva fosse il Commissario Straordinario o il Sindaco (argomento non privo di autosufficienza, dal momento che il ricorso, a pagina 8, riporta la frase pertinente e indica dove si rinviene nell’atto d’appello, ovvero a pagina 1, riga 4). Peraltro, non si può non rilevare che il riferimento al legale rappresentante dell’atto d’appello è del tutto generico e che la procura, a questo punto, essendo stata pacificamente rilasciata dal Commissario Straordinario, impedisce di concretizzarlo interpretativamente nel senso che la proposizione del gravame sia stata effettuata dal Sindaco. E d’altronde il difetto di rappresentanza si riverbera sulla procura rilasciata dal soggetto non rappresentante, apportandole nullità derivata appunto dal difetto di potere rappresentativo.

3.3 Comunque, la conclusione di inammissibilità dell’appello cui è pervenuta la corte territoriale – non è corretta, alla luce della valenza conservativa che risiede nell’art. 182 c.p.c., comma 2, già nel testo previgente alla novellazione di cui alla L. n. 69 del 2009 e qui applicabile, essendo stata la causa avviata in primo grado con citazione notificata il 9 giugno 2003. L’art. 182, comma 2, nel testo appunto ratione temporis applicabile, stabilisce: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza”.

Il punctum dolens interpretativo di questa norma si era coagulato in quel “può” riferito alla pronuncia del provvedimento di assegnazione del termine per la sanatoria, che aveva suscitato letture che rimettevano alla discrezionalità del giudice l’avvio della sanatoria stessa. Ma ben prima della sentenza qui impugnata la criticità era stata chiarita dall’intervento nomofilattico.

La sentenza n. 9217 del 19 aprile 2010, invocata pure dal ricorrente nella memoria, ha così statuito: “L’art. 182 c.p.c., comma 2 (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.” (Si ricorda che il testo vigente dell’art. 182, comma 2, ha soppresso l’ambiguità utilizzando l’espressione “il giudice assegna”).

Detta pronuncia delle Sezioni Unite ha – ovviamente – generato un orientamento conforme (tra i massimati: Cass. sez. 1, 28 luglio 2010 n. 17683, Cass. sez. 1, 22 settembre 2010 n. 20052, Cass. sez. 3, ord. 30 ottobre 2010 n. 27481, Cass. sez. 3, 20 giugno 2017 n. 15156, Cass. sez. 6-1, ord. 14 novembre 2017 n. 26948, Cass. sez. 3, ord.30 ottobre 2018 n. 27481), il cui insegnamento non è stato però raccolto dalla corte territoriale, la quale, anzichè dichiarare inammissibile l’appello, avrebbe dovuto concedere all’appellante il termine di cui appunto all’art. 182, comma 2, nel testo vigente, essendo il giudice obbligato a promuovere la sanatoria – come le Sezioni Unite hanno precisato – in qualunque grado di giudizio.

3.4 Pertanto, accogliendo il ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio – per procedere all’applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo antecedente a quello novellato dalla L. n. 69 del 2009 – alla stessa corte territoriale in diversa composizione, cui si rimette anche la decisione sulle spese.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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