Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29334 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16045/2019 proposto da:

I.F., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lufrano,

(Pec: avv.lufrano.pec.it) giusta procura speciale in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale Ancona;

– intimato –

e contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2019 della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.F., originario del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello de L’Aquila pubblicata il 25-3-2019, di rigetto del gravame avverso la decisione con la quale il tribunale della stessa città gli aveva negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere la corte d’appello escluso l’esistenza del presupposto della protezione sussidiaria con motivazione solo apparente;

il motivo è inammissibile;

l’impugnata sentenza ha escluso il presupposto dell’art. 14, lett. c), sulla base di una specifica valutazione della situazione del (OMISSIS) desunta da accreditate fonti internazionali;

in tal modo ha adempiuto all’obbligo di motivazione e avverso la relativa valutazione il ricorrente si limita a opporre la citazione di astratti principi derivati dalla casistica giurisprudenziale, senza alcuna attenzione a quanto accertato in fatto dal giudice del merito;

II. – col secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm., il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di condizioni di vulnerabilità a base della domanda di protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile poichè generico e teso a sovvertire la valutazione in fatto;

le Sezioni unite di questa Corte hanno rilevato che il diritto alla protezione umanitaria presuppone una necessaria valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. U n. 29549-19);

la corte d’appello ha escluso di poter rinvenire situazioni particolari di vulnerabilità riconducibili alle ipotesi delineate dalla legge e in questa sede non è specificato quali sarebbero state, in concreto, le condizioni soggettive a suo tempo dedotte secondo il paradigma del giudizio di comparazione suddetto;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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