Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29334 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. II, 14/11/2018, (ud. 03/05/2018, dep. 14/11/2018), n.29334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14347-2014 proposto da:

P.G., in proprio e nella sua qualità di titolare

dell’impresa individuale “IMPRESA EDILE P.G.” di

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO SPINELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO COLELLA;

– ricorrente –

contro

D.P.S., M.T.;

– intimati –

avverso sentenza n. 446/2013 della CORTE D’APPELLO di FOLOGNA,

depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 10 aprile 2013, ha rigettato l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 318 del 2005, e nei confronti di D.P.S. e M.T..

2. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda restitutoria proposta dagli attori D.P. e M., e rigettato la riconvenzionale formulata dal convenuto P., di accertamento del controcredito derivante dall’attività svolta per conto degli attori, resisi acquirenti dallo stesso P. di un appartamento realizzato con il contributo regionale, nonchè dagli interessi maturati sulle somme tardivamente versate dagli acquirenti.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre P.G. sulla base di tre motivi. Non hanno svolto difese in questa sede D.P.S. e M.T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica.

2. Il ricorso risulta avviato per la notifica a mezzo posta in data 26 maggio 2014, ma non v’è prova del positivo esito del procedimento notificatorio in quanto la parte ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento.

3. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, a partire da Cassazione a Sezioni unite n. 627 del 2008, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva della parte intimata, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di notifica (da ultimo, Cass. 12/07/2018, n. 18361).

4. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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