Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29334 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23666-2018 proposto da:

E.T., in persona del tutore S.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA, 88, presso lo studio

dell’avvocato DARIO CAPOTORTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CRISTINA POSTAL;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP) CIVICA DI TRENTO, in

persona della Presidente Dott.ssa C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 103, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO LARENTIS;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI TRENTO, AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI (APSS) DELLA

PAT;

– intimati –

avverso la sentenza n. 119/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CRISTINA POSTAL;

udito l’Avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO e FRANCO LARENTIS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso 4-6-2013 E.T., in persona del tutore p.t., convenne dinanzi al Tribunale di Trento la APSP (Azienda Pubblica Servizi della Persona) “Civica di Trento” ed il Comune di Trento per sentir accertare che la “retta alberghiera” relativa al suo ricovero presso la RSA (Residenza Sanitaria Aziendale) (OMISSIS) (struttura della detta APSP) era interamente coperta dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

A fondamento della domanda, premesso di essere ricoverato dal giugno 2011 presso la detta RSA, riferì che quest’ultima gli aveva chiesto il pagamento della “retta alberghiera” mensile, ammontante complessivamente – alla data del 25/10/2012 – ad Euro 22.926,00 (di cui Euro 17.658,00 erano stati pagati dal Comune di Trento ed il resto corrisposti dallo stesso attore); sostenne quindi che, per lo stato di invalidità in cui si trovava, il regime per lui predisposto era prevalentemente di carattere sanitario, sicchè, ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001, art. 33 doveva essere completamente esonerato dal pagamento di qualsiasi contributo.

Si costituirono i convenuti, evidenziando che l’attore godeva già dell’esenzione dalla spesa sanitaria e che la “retta alberghiera” (rappresentata dal costo di vitto ed alloggio) non poteva essere confusa con le prestazioni di carattere sanitario; il Comune propose anche domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell’attore al pagamento della somma dovuta per il periodo luglio 2011/agosto 2013 (Euro 32.921,80).

Si costituì anche la Azienda Provinciale Servizi Sanitari (APSS) di Trento, chiamato in causa dal Comune, ribadendo anch’esso che all’attore non era stato richiesto di pagare spese sanitarie ma solo un contributo alle spese per prestazioni di carattere sociale.

Con sentenza depositata il 1-4-2016 l’adito Tribunale rigettò la domanda dell’attore e, in accoglimento della riconvenzionale, lo condannò a rimborsare al Comune di Trento, l’importo di Euro 32.921,80 (oltre interessi), anticipato dal Comune; in particolare il Tribunale evidenziò che non risultava che l’attore si fosse avvalso di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da una pluralità di interventi di cura dotati di invasività terapeutica comportanti la presenza di personale medico ed infermieristico qualificato; dalla documentazione risultava, infatti, che l’attore era autonomo nell’alimentazione e nella deambulazione, si lavava da solo con un minimo di aiuto da parte degli operatori, non era incontinente e non era sottoposto ad alcuna forma di contenzione notturna; l’assistenza e l’accudimento di cui necessitava quale interdetto non rappresentavano prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, ma erano condizioni comuni ad ogni ospite di una casa di riposo.

Con sentenza 119/2018 del 22-5-2018 la Corte d’Appello di Trento ha rigettato il gravame proposto dall’ E.; in particolare la Corte territoriale, dopo avere ribadito che le prestazioni propriamente sanitarie erano state erogate all’attore gratuitamente, ha confermato, sulla base delle risultanze della CTU espletata in secondo grado, che l’assistenza e l’accudimento allo stesso prestate per le patologie da cui era affetto non rappresentavano prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, sicchè l’ E. era tenuto al pagamento della “retta alberghiera”, che copriva i costi di vitto ed alloggio; nello specifico, infatti, la Corte d’Appello ha osservato che l’ E. non risultava affetto da patologie rare e degenerative, e le sue condizioni non erano in grado di comprometterne l’autonomia, sicchè l’assistenza presso una struttura protetta (quale quella in questione) non era necessaria, ma meramente sostitutiva di quella della quale poteva godere in regime familiare; ancora più in particolare, ha evidenziato che il programma assistenziale nei suoi confronti prevedeva controlli costanti del personale sulla quantità di liquidi ingeriti e sul numero di sigarette fumate, due visite mediche annuali più eventuali visite mediche al bisogno, controlli glicemici periodici, test ogni sei mesi, controlli del personale sull’igiene quotidiana, aiuto nel fare la doccia e, a volte, la barba; in altre parole, secondo la Corte di merito, l’assistenza di carattere sanitario che veniva prestata all’ E. presso la struttura in questione non era prevalente rispetto a quella di carattere socio-assistenziale, che invece poteva considerarsi la ragione stessa del ricovero dell’ E. presso la struttura medesima (la detta somministrazione di farmaci e le programmate visite mediche ben potevano essere eseguite in ambito familiare e su impulso della famiglia; l’ E. era pressochè autonomo e l’assistenza prestatagli dalla struttura andava a sostituire quella non prestata dalla famiglia); siffatta prevalenza dell’assistenza “socio-assistenziale” rispetto a quella “sanitaria” era determinata dalla quantità e dalla tipologia dell’assistenza prestata, a prescindere dagli importi destinati all’una o all’altra.

Avverso detta sentenza E.T., in persona del tutore p.t., propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con unico controricorso il Comune di Trento e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Provincia Autonoma di Trento.

Resiste, inoltre, con controricorso la APSP (Azienda Pubblica Servizi della Persona) “Civica di Trento”.

E.T., il Comune di Trento e la l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari-Provincia Autonoma di Trento nonchè la APSP “Civica di Trento” hanno presentato ulteriori memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – falsa applicazione e/o violazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 15083, art. 3, comma 2 e della L. n. 730 del 1983, art. 30 nonchè “vizio di motivazione”, si duole che la Corte territoriale, ai fini dell’imputazione al fondo sanitario degli oneri relativi alle prestazioni erogate in strutture protette, abbia ritenuto rilevante unicamente il grado di autonomia fisica del paziente, e non invece la concreta prevalenza dell’aspetto sanitario rispetto a quello assistenziale.

In particolare, inoltre, il ricorrente sostiene l’incostituzionalità del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 15083, art. 3, comma 2, in combinato disposto con la L. n. 730 del 1983, art. 30 in quanto la sentenza della Corte d’Appello, sostanzialmente negando al ricorrente il suo diritto alla completa copertura – da parte del Sistema Sanitario – delle prestazioni socio-sanitarie, contrasta con il principio costituzionale di ragionevolezza ed uguaglianza, con le norme internazionali ed i principi comunitari e costituzionali in materia di tutela della salute e dei soggetti disabili (v. motivo 1/B) e comporta un’irrazionale disparità di trattamento tra soggetti parimenti bisognevoli perchè affetti da malattie psichiatriche croniche (v. motivo 1/C).

Il motivo è inammissibile in quanto non in linea con il “dictum” della Corte di merito, che, con ampia e non perplessa motivazione e rifacendosi anche alle conclusioni del CTU (e, in particolare, al programma assistenziale previsto nei confronti del paziente), ha ritenuto prevalente l’aspetto assistenziale rispetto a quello sanitario non in base unicamente al grado di autonomia fisica del paziente (come invece sostenuto in ricorso) ma in base al complessivo trattamento allo stesso in concreto riservato;

La Corte territoriale, invero, sulla base delle condivise risultanze della CTU, non ha riscontrato a carico del paziente le dedotte patologie rare e neurodegenerative e, valutando lo stato di salute dello stesso in relazione alle patologie in concreto accertate, è pervenuto al predetto giudizio di prevalenza, che costituisce di per sè valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Il motivo è comunque infondato.

La Corte territoriale, invero, sulla base del riferito accertamento in fatto (non sindacabile, come detto, in sede di legittimità) si è attenuta ai principi elaborati in argomento da questa S.C., che, con sentenza 28321/2017, dopo avere compiutamente esaminato lo sviluppo normativo della nozione e della disciplina riservata alle “prestazioni socio-assistenziali” erogate a favore di persone disabili o anziane o comunque non autosufficienti, ha evidenziato che con D.P.C.M. 29 novembre 2001 era stato definitivamente chiarito che, accanto alle “prestazioni sanitarie” in senso stretto, interamente a carico del Servizio sanitario pubblico, si collocano – in quanto ricomprese nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) – le “prestazioni sanitarie di rilevanza sociale”, tali dovendo intendersi “le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale” (rimanendo fissato, in Tabella, il tetto di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario regionale nella misura del 50% del costo complessivo); siffatta disciplina introdotta dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha quindi abbandonato la precedente classificazione, riconducendo nell’ambito del servizio sanitario le prestazioni cd. integrate (di natura sanitaria e socio-assistenziale), con la limitazione dell’intervento della spesa pubblica alla sola parte sanitaria della prestazione, che, in quanto non distinguibile sul piano dei singoli servizi erogati, è stata individuata “forfettariamente” – secondo una valutazione legale presuntiva – in termini percentuali pari alla metà dell’importo della retta; esulano, invece, dalla indicata disciplina quelle prestazioni aventi natura socio-assistenziale, chiaramente individuabili per il loro contenuto esclusivamente come tali, e che rimangono affidate alla competenza dei Comuni ed alla eventuale partecipazione dei privati alla relativa spesa (in senso sostanzialmente conforme anche Cass. 17234/2017; Cass. 19353/2017; Cass. 22776/2016; Cass. 19642/2014).

Nè può ritenersi alcun contrasto con principi costituzionali e comunitari, e in particolare con il diritto alla salute ed il diritto di uguaglianza, atteso che la questione oggetto di causa riguarda solo l’eventuale contributo a carico del paziente della “retta alberghiera” in situazioni nelle quali, come (si ripete) accertato insindacabilmente dalla Corte territoriale, le prestazioni di natura socio-assistenziale sono prevalenti con quelle di natura sanitaria ed a quest’ultime non sono inscindibilmente legate; il diritto costituzionalmente garantito della salute va infatti sempre, ed a maggior ragione in siffatte situazioni, tutelato nei limiti dei relativi stanziamenti, dovendosi comunque effettuare un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente garantiti.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio e “vizio di motivazione”, si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dalla sussistenza di un legittimo affidamento, in capo al ricorrente ed alla sua famiglia, circa la titolarità del diritto alla completa copertura da parte del SSN dei costi di ricovero in RSA.

Il motivo è inammissibile per mancato rispetto dell’art. 366, n. 6, in quanto nel ricorso non viene riportata, nè altrimenti indicata, la doglianza in forza della quale sarebbe stata devoluta al Giudice di appello la questione del mancato rispetto del principio del legittimo affidamento, su cui la Corte territoriale avrebbe dovuto giudicare; la censura, in ogni modo, è inammissibile anche perchè non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, non potendosi qualificare il “legittimo affidamento” come “fatto”, da intendersi in senso naturalistico (Cass. 8053/2014), non preso in considerazione dalla Corte di merito.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e “vizio di motivazione”, si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare altro fatto decisivo, non motivando in ordine alla mancata ammissione delle dedotte prove orali, finalizzate a comprovare l’inscindibilità e la prevalenza dell’aspetto sanitario delle prestazioni fruite in RSA dall’ E. rispetto a quelle assistenziali.

Il motivo è inammissibile.

Questa S.C. ha già ripetutamente chiarito che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, e ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga la stessa superflua con giudizio che, se motivato (come nel caso in questione), si sottrae al sindacato di legittimità; nella fattispecie la Corte territoriale ha, invero, precisato che nell’espletata CTU avevano trovato ampia ed esaustiva risposta tutti gli interrogativi che l’appellante avrebbe voluto chiarire a mezzo della prova per testi, con conseguente superfluità della detta prova.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in favore del Comune di Trento e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari-Provincia Autonoma di Trento in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, ed in favore della APSP “Civica di Trento” Trento in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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