Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29333 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6090-2018 proposto da:

PUBLIEVENTI SRL, in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO N 6B, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LINDA BALSEMIN;

– ricorrente –

contro

INCAREX LIRANI SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore Dott. G.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE BINNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2856/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO LETIZIA;

udito l’Avvocato MICHELE BINNI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Publieventi S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2856/2017 della Corte d’Appello di Bologna, notificata il 14 dicembre 2017, affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso Incarex Lirani S.r.l. che, in vista della odierna udienza, ha depositato istanza di liquidazione delle spese relative al procedimento promosso da Publieventi S.r.l. dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna per chiedere la sospensione della esecuzione della sentenza n. 2856/2017 e rigettato dalla Corte adita.

La vicenda riguarda la responsabilità per il danneggiamento del piazzale antistante l’immobile ad uso industriale sito in (OMISSIS) che Publieventi S.r.l. aveva concesso in godimento alla Incarex S.r.l. con contratto di locazione stipulato il 23 giugno 2013.

La società Incarex con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. chiedeva che il Tribunale di Bologna, accertata la responsabilità della società Publieventi per inadempimento degli obblighi discendenti dal contratto di locazione, ed in specie, per la mancata prestazione della fideiussione nei termini pattuiti, dichiarasse risolto il contratto, ex art. 1456 c.c., e condannasse la conduttrice al rilascio dell’immobile, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e/o alla rifusione delle somme a tal fine necessarie, indicate in Euro 48.000,00.

La conduttrice deduceva; a) che il piazzale esterno era risultato inidoneo all’uso pattuito, atteso che l’immobile locato era destinato allo svolgimento dell’attività di immagazzinamento dei materiali per lo svolgimento di mostre, fiere, spettacoli ed altro e che questo l’aveva indotta a non consegnare la (pur ottenuta) fideiussione; b) che la mediazione esperita prima del promovimento dell’azione giudiziale aveva riguardato la risoluzione per mancata prestazione della fideiussione e non per le domande relative al danneggiamento e al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni che avrebbero dovuto, per tale ragione, essere dichiarate improcedibili.

In via riconvenzionale, chiedeva che la locatrice ripristinare l’integrità del piazzale ed a risarcirle i danni.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 414/2017, accoglieva il ricorso e condannava la società Publieventi al pagamento dei costi per il ripristino del piazzale quantificati in Euro 48.000,00.

La Corte d’Appello di Bologna, su appello promosso dalla società Publieventi, con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma della sentenza di prime cure, riduceva la condanna ad Euro 27.000,00, giacchè accertava che il dissesto della pavimentazione era da ascriversi al deposito ed alla movimentazione dei materiali e delle attrezzature utilizzate dalla società Publieventi, ma riteneva che i costi per il ripristino della pavimentazione dovessero essere rapportati alla realizzazione di una pavimentazione analoga, per caratteristiche, a quella preesistente e non invece a quelli necessari per eseguire una pavimentazione a regola d’arte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società Incarex Lirani S.r.l.

La Corte rileva che la sentenza risulta notificata in data 14 dicembre 2017, tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato alle ore 17,38 dall’avv. Michele Binni, rappresentante legale della società Incarex Lirani, all’avv. Linda Balsemin, rappresentante legale di Publieventi e che risulta, altresì depositata l’attestazione di conformità all’originale della copia informatica presente nel fascicolo telematico della Corte d’Appello dalla quale è stata estratta, con firma autografa dell’Avv. Linda Balsemin, datata 21 febbraio 2018.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato accoglimento dell’eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria.

Nonostante avesse aderito all’istanza di mediazione n. 206/2013, avesse pagato il corrispettivo dovuto, avesse delegato il procuratore legale, avesse presenziato a tre incontri, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che non avesse partecipato alla mediazione stragiudiziale, impedendo ogni approfondimento circa il completo intendimento della controparte; altrettanto erroneamente, ad avviso della ricorrente, il giudice a quo avrebbe rigettato l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ritenendo che l’obbligo di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4 doveva intendersi riferito al nucleo della controversia e non alle domande accessorie che sarebbero emerse con il compiuto dispiegarsi dell’attività difensiva svolta dalle parti.

L’assunto cassatorio è che la Corte territoriale abbia violato il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4 che prescrive che la domanda di mediazione debba contenere l’indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della domanda, in sintonia con quanto prescritto dall’art. 125 c.p.c., quanto al contenuto degli atti processuali, sì da garantire che quanto sottoposto all’organismo di mediazione trovi corrispondenza in quanto successivamente portato alla cognizione del giudice.

Pertanto, posto che, con la istanza di mediazione, la locatrice aveva domandato la risoluzione del contratto ex art. 1456 per mancata prestazione di fideiussione e con il ricorso introduttivo del primo grado aveva chiesto anche la risoluzione per l’uso sconsiderato del piazzale e le conseguenti domande risarcitorie, il giudice avrebbe dovuto rilevare la non coincidenza dell’oggetto della mediazione con il petitum e la causa petendi della domanda giudiziale e dichiarare improcedibile l’azione giudiziale.

Il motivo è infondato.

All’esito di un accertamento di merito adeguatamente motivato, insuscettibile di riesame da parte di questa Corte, la decisione impugnata ha confrontato la domanda di mediazione con quella giudiziale ed ha ritenuto che non vi fosse una insanabile non sovrapponibilità del relativo oggetto.

Pertanto, la eccezione di improcedibilità risulta se non pretestuosa sicuramente priva di fondamento.

Stante l’infondatezza della censura di violazione di legge, risulta irrilevante accertare se, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, la ricorrente avesse o meno partecipato alla mediazione stragiudiziale, perchè il rigetto dell’eccezione di improcedibilità non ne risulta in alcun modo scalfito.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura riguarda le conclusioni della CTU che non avrebbe tenuto conto dei rilievi formulati dalla CTP – circa l’inadeguatezza della pavimentazione all’uso convenuto e circa le dimensioni del piazzale – che la Corte d’Appello non avrebbe esaminato, contravvenendo all’obbligo di apprezzare motivatamente i fatti e di fornire spiegazione delle ragioni per le quali aveva preferito aderire ad una conclusione, quella del CTU, piuttosto che ad un’altra, quella del CTP.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto con un apprezzamento di fatto a lei rimesso ed insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivato:

a) che le parti non avevano attribuito una specifica destinazione d’uso alla locazione;

b) che non era emerso in sede di trattative che l’area antistante al capannone sarebbe stata utilizzata allo scopo di accatastare del materiale pesante;

c) che tale tipo di uso non poteva essere dedotto solo dall’oggetto sociale della società conduttrice;

d) che la conduttrice non aveva espresso riserve in merito all’idoneità del piazzale quando aveva visionato il bene, anzi lo aveva reputato idoneo all’uso cui era destinato;

e) che le parti si erano limitate ad affermare che il contratto di locazione aveva per oggetto un capannone per usi industriali: espressione molto generica che peraltro si riferiva al capannone e non all’area antistante, la quale evidentemente avrebbe potuto essere utilizzata allo scopo di consentire il transito anche di mezzi pesanti;

f) che dalla documentazione fotografica allegata era emerso che il piazzale era stato utilizzato per depositarvi e movimentarvi materiali pesanti nonchè attrezzature di fattura e consistenza idonee a danneggiarlo, tant’è che il danneggiamento, come rilevato dalla CTU, non riguardava quelle parti del piazzale utilizzate per il transito dei mezzi pesanti – segno della idoneità del pavimento all’uso generico pattuito – ma solo quelle utilizzate ad altro scopo dalla conduttrice, anche per depositarvi tubi, transenne, profilati, container, tralicci e pezzettoni in cemento;

g) che la pavimentazione era risultata scadente, ma non inidonea all’uso pattuito;

h) che la determinazione della superficie del piazzale corretta era quella indicata dal CTU perchè le critiche mosse alla sua rilevazione si erano dimostrate generiche e non supportate da alcun principio di prova.

Quelle mosse alla sentenza sono critiche aventi il solo scopo di rimettere in discussione accertamenti di fatto, il cui esito è stato sfavorevole per la ricorrente, avvalendosi delle censure mosse dal proprio consulente alla CTU: censure che non sono riportate nel ricorso, in spregio del principio di autosufficienza, e che neppure risulterebbero decisive, perchè non avrebbero condotto ad una decisione di diverso contenuto; come già rilevato, non è contestato che il piazzale fosse stato realizzato in maniera tecnicamente scadente, ma solo che fosse inidoneo all’uso pattuito e che il suo danneggiamento fosse imputabile all’uso fattone.

Non incide sulla tenuta logico-giuridica della pronuncia il fatto che la Corte territoriale non abbia dedotto il tipo di uso cui era destinato il capannone locato, malgrado l’assenza di più puntuali indicazioni, a parte quella di destinazione ad uso industriale in cui rientrano, secondo costante giurisprudenza, tutte quelle indicate dall’art. 2195 c.c., proprio dallo svolgimento dell’attività della conduttrice, perchè nel caso di specie non era in discussione l’uso del capannone, ma solo quello dell’area antistante, come bene ha specificato a p. 7 la sentenza impugnata.

La Corte, peraltro, ha rilevato, ma solo ad abundantiam, che dall’art. 1 del contratto, ove si conveniva che la locazione aveva ad oggetto un capannone industriale, poteva desumersi unicamente un utilizzo dell’area cortiliva limitato al transito di veicoli, eventualmente anche pesanti, aggiungendo che era onere del conduttore, che aveva dichiarato di aver visitato i locali e di averli trovati di suo gradimento, verificare che quanto ottenuto in locazione fosse in grado di soddisfare le sue esigenze.

Per ritenere che l’area nuda di parcheggio fosse, invece, destinata all’esercizio di una specifica attività industriale, commerciale o artigianale – nel caso di specie la conservazione e l’immagazzinamento dei beni oggetto dell’attività commerciale/industriale, al fine di consentirne il migliore svolgimento, sia sotto il profilo della consistenza degli approvvigionamenti, sia in vista della agevole ed immediata disponibilità della merce – sarebbe stato necessario dimostrare che tra immobile locato e attività si era determinato uno stretto collegamento funzionale, cioè che l’area era messa al servizio dell’azienda intesa come organizzazione di lavoro e mezzi di produzione” (Cass. 02/06/1995, n. 6200); non poteva, infatti, estendere al piazzale esterno al capannone locato la presunzione che assiste i locali ad uso deposito, per i quali questa Corte ritiene che il collegamento con l’attività svolta dalla conduttrice si desume dal mero fatto che nel locale siano depositati beni oggetto dell’attività del conduttore (Cass. 20/02/1998, n. 1785).

4. Con il terzo motivo, indicato erroneamente come quarto (v. p. 13), la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto relative all’assunzione della decisione secondo equità, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte territoriale ritenendo equo attestarsi sui costi indicati dall’architetto Ca. (CTP della odierna ricorrente) per il rifacimento di una pavimentazione di caratteristiche analoghe a quelle della pavimentazione originaria, avrebbe violato l’art. 113 c.p.c., a mente del quale il giudice può decidere secondo equità solo in ipotesi eccezionali e straordinarie, nonchè l’art. 1226 c.c. che consente al giudice di ricorrere alla valutazione equitativa del danno, solo ove esso non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

Nella sostanza, la Corte territoriale, pur avendo affidato al CTU l’incarico di individuare le opere necessarie al ripristino dell’area danneggiata e dei relativi costi, avrebbe preferito far ricorso alla valutazione equitativa, senza spiegarne le ragioni. La tesi della ricorrente è che, invece, la giurisprudenza di legittimità, applicabile al caso di specie, abbia subordinato il ricorso alla valutazione equitativa alla ricorrenza di un accertamento peritale, ritenuto, con congrua e logica motivazione, inidoneo allo scopo, ed abbia giudicato contraddittoria la decisione del giudice di merito che, ritenuta inattendibile la CTU, utilizzi i valori in essa accertati per operare la valutazione equitativa del danno.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente dà dimostrazione di non aver colto la ratio decidendi adottata dal giudice a quo, il quale, dovendo quantificare i costi per il rifacimento del piazzale danneggiato, si è trovato dinanzi a due stime: la prima quella del CTU, che indicava in 40,00 Euro al mq il costo necessario per la pavimentazione ad opera d’arte, la seconda, quella commissionata dalla Incarex, che fissava in Euro 18 al mq il costo per il ripristino di una pavimentazione analoga a quella preesistente. Al fine di non provocare un ingiustificato arricchimento a favore della locatrice aveva considerato equo attestarsi sui costi indicati dal CTP.

Non corrisponde al vero dunque che la Corte abbia ritenuto inattendibile la CTU, ma ha reputato che l’obbligo ripristinatorio posto a carico dell’attuale ricorrente non dovesse mirare ad un miglioramento quantitativo della pavimentazione, ma al mero ripristino del pavimento preesistente, sicchè, avvalendosi del suo potere equitativo, a fronte di un danno certo quanto all’an, aveva determinato equitativamente i costi per il ripristino della pavimentazione, senza incorrere nella dedotta violazione di legge.

Sotto tale profilo, in tutta evidenza, l’impugnazione proposta dalla società ricorrente risulta carente di interesse.

E, quanto alla misurazione del piazzale, risulta inammissibile, perchè il giudice a quo ha indicato la ragione per la quale ha preso in considerazione la misurazione operata dal CTU e la società ricorrente non vi ha opposto censure specifiche ed argomentate, orientate ad aggredirla.

5. Con il quarto motivo la ricorrente assume la violazione ed errata applicazione dell’art. 1456 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La tesi è che, nonostante una pattuizione scritta con cui le parti si davano reciprocamente atto che la attuale ricorrente aveva consegnato un assegno bancario di importo pari alla garanzia fideiussoria, il giudice a quo abbia erroneamente interpretato tale accettazione come temporanea, senza neppure preoccuparsi di individuarne la durata temporale.

Il giudice, peraltro, non avrebbe tenuto conto che l’art. 5 del contratto prevedeva la risoluzione del contratto in caso di mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro venti giorni, ma che il 26 luglio 2013, lo stesso giorno della conclusione del contratto, avvalendosi della clausola n. 20 che subordinava la modifica del contratto all’intervento di un accordo scritto, le parti avevano modificato l’art. 5 convenendo che, in attesa della fideiussione assicurativa a prima richiesta, la Publieventi consegnava un assegno bancario di pari importo alla locatrice che lo accettava. Ciò andava inteso come modifica per iscritto del termine di venti giorni entro cui, pena la risoluzione del contratto, la locatrice avrebbe dovuto prestare fideiussione; diversamente la locatrice si sarebbe avvalsa della clausola risolutiva espressa ben oltre il termine essenziale dei venti giorni pattuito con l’art. 5.

Anche senza tener conto che, pur dolendosi del risultato dell’attività ermeneutica, nessuna norma in tema di interpretazione del contratto è stata indicata al fine di giustificare l’assunto cassatorio, va rilevato che la ricorrente è incorsa in una serie di errori che ha inficiato la bontà delle sue prospettazioni.

In primo luogo, il tenore letterale del documento n. 3 dimostrava inequivocabilmente che le parti non avevano inteso modificare, escludendolo, l’obbligo della conduttrice di prestare la polizza fideiussoria, tant’è che avevano previsto che “in attesa della polizza fideiussoria” la conduttrice emetteva un assegno bancario di pari importo che sarebbe stato restituito “contestualmente alla consegna della fideiussione”.

Ne emerge che le parti non volevano superare la previsione obbligatoria di cui all’art. 5, nè inteso concedere una proroga rispetto al termine di venti giorni previsto per prestare la fideiussione, ma rendere ancora più cogente l’obbligo di cui all’art. 5 prevedendo a carico del conduttore l’obbligo di emettere un assegno a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria.

La parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento atto a dimostrare che la volontà delle parti fosse diversa, nè è vero che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto del comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto: a p. 9, secondo capoverso, si legge: “la condotta delle parti successiva alla stipulazione del contratto è perfettamente coerente con l’assenza di alcuna deroga all’art. 5 del contratto posto che (…) dal 23 settembre al 5 novembre 2013 il locatore ha espressamente richiesto la fideiussione e il conduttore si è adoperato per provvedervi senza sollevare contestazioni di sorta”.

Del tutto fuorviante è l’argomento secondo cui, interpretando il documento n. 3 diversamente da come prospettato, il giudice avrebbe dovuto rilevare che la locatrice si era avvalsa della clausola risolutiva espressa una volta scaduto il termine essenziale di venti giorni.

L’art. 1456 c.c., comma 2, fa decorrere la risoluzione di diritto del contratto dalla scelta della parte non inadempiente di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Risponde, cioè, ad una valutazione di convenienza della parte non inadempiente quella di decidere di esercitare il diritto di sciogliere il contratto per un evento, uno specifico inadempimento, sopravvenuto rispetto al momento in cui la clausola fu pattuita. Lo specifico inadempimento in questione era rappresentato dalla prestazione entro 20 giorni dalla stipulazione del contratto di una polizza fideiussoria.

La ricorrente confonde e sovrappone il contenuto dello specifico inadempimento dedotto nella clausola risolutiva espressa con il termine essenziale che ha ben altra finalità, cioè quella di indicare il termine oltrepassato il quale la parte inadempiente non ha più interesse ad ottenere la prestazione pattuita, e che produce di diritto la risoluzione del contratto ove esso sia scaduto e la parte non inadempiente non si sia avvalsa della facoltà, nei successivi tre giorni “di rispetto”, di dichiarare alla controparte di essere interessata, nonostante la scadenza del termine, alla prestazione.

6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Per la ricorrente la Corte territoriale, ritenendo che il deterioramento dell’area cortiliva le fosse imputabile e che quindi la conduttrice non potesse avvalersene per eccepire il mancato adempimento dell’obbligo di prestare fideiussione, avrebbe errato, non tenendo conto di quanto prospettato con il motivo numero due.

Come si è già chiarito, con il motivo due la ricorrente non ha attinto le rationes decidendi con cui la sentenza impugnata aveva escluso che il piazzale potesse essere utilizzato allo scopo di immagazzinarvi materiale e attrezzature così pesanti – mancata indicazione nel contratto che l’area cortiliva sarebbe stata utilizzata per scopi diversi da quelli del transito dei veicoli, mancata prova che durante le trattative la società locatrice avesse manifestato l’esigenza di accatastamento di tali materiali sul piazzale, mancata riserva circa l’idoneità dell’oggetto del contratto – atteso che, invece, le prospettazioni della ricorrente insistono sulla contestazione che la pavimentazione fosse idonea, perchè eseguita con materiale scadente e non a regola d’arte.

La Corte territoriale, invero, non ha negato che la pavimentazione non fosse stata realizzata a regola d’arte, ma l’ha ritenuta idonea all’uso cui doveva reputarsi, in assenza di una diversa e specifica pattuizione, destinato il piazzale, cioè il mero transito di mezzi anche pesanti.

Risulta di conseguenza che anche questo assunto cassatorio non è stato ben formulato, perchè è inidoneo a scalfire la correttezza logica del ragionamento della Corte territoriale, la quale, avendo imputato il deterioramento del piazzale all’uso fattone dalla conduttrice, aveva escluso che la medesima potesse avvalersi dell’eccezione di inadempimento per rifiutarsi legittimamente di prestare la fideiussione a garanzia dell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di locazione.

Perciò, avendo l’accertamento fattuale scartato radicalmente l’ipotesi di un inadempimento attribuibile alla locatrice, non vi è il presupposto per l’esercizio, in forma di reazione e di autotutela, della sospensione dell’adempimento della propria obbligazione.

7. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda con cui aveva chiesto la rinnovazione della CTU previa sostituzione del consulente tecnico d’ufficio e sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la palese inadeguatezza tecnico funzionale della pavimentazione bituminosa.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di omessa pronuncia implica il mancato esame da parte della decisione impugnata di una questione di merito, perciò non può essere dedotto per lamentare il mancato accoglimento della domanda di rinnovo della CTU, che peraltro, non è neppure un mezzo di prova e che spetta al giudice, con una valutazione discrezionale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, decidere se ammettere o rigettare.

Quanto alla domanda riconvenzionale è da escludersi che il giudice sia incorso in una omessa pronuncia, essendo la sua decisione sulla imputabilità del danneggiamento della pavimentazione in contrasto con la pretesa fatta valere dalla ricorrente, di talchè deve considerarsi rigettata o comunque assorbita dalla statuizione con cui, imputando alla ricorrente la responsabilità di un uso sconsiderato del piazzale antistante il capannone, ha dimostrato di aver fatto propria una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda riconvenzionale.

8. Ne consegue il rigetto del ricorso.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

10. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della società ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

11. Le spese del sub-procedimento richieste dalla società Incarex sono liquidate come da dispositivo. La relativa istanza, pur essendo stata formulata con la nota depositata in cancelleria il 28 giugno 2019, risulta, infatti, rispettosa delle forme e dei termini di cui all’art. 372 c.p.c. (Cass. 10/07/2019, n. 18529; Cass. 23/05/2019, n. 13964Cass. 04/10/2018, n. 24201; Cass. 20/10/2015, n. 21198).

Nella vicenda per cui è causa l’istanza e i documenti a supporto sono stati prodotti con la memoria e non sono stati notificati alle controparti mediante elenco; ma la controparte era presente in udienza.

Ritiene il Collegio che la mera presenza all’udienza della parte controinteressata, indipendentemente dalla presa di posizione sul punto che dimostrerebbe la effettiva conoscenza della richiesta di liquidazione delle spese del giudizio incidentale, effettuata con memoria depositando la relativa documentazione, sia idonea e sufficiente a ritenere rispettato il contraddittorio (Cass. 20/10/2015, n. 21198).

Richiesta e documentazione, infatti, sono stati posti a disposizione della controparte mediante deposito in cancelleria con la memoria e la parte, presente in udienza, ha avuto la possibilità di interloquire.

Pertanto, devono essere liquidate, secondo i parametri vigenti, le spese processuali sopportate dalla parte vittoriosa per l’incidente di sospensione della sentenza ora impugnata, tenutosi davanti alla Corte d’Appello.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Accoglie la richiesta della società Incarex di liquidazione delle spese del sub-procedimento liquidandole nella misura di Euro 1500,00 oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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