Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29332 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 28/12/2011), n.29332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (C.F.: (OMISSIS)); P.

A. (C.F.: (OMISSIS)); P.P. (C.F.:

(OMISSIS)); B.A. (C.F.:

(OMISSIS)); B.F. ((OMISSIS)), tutti

rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Sole Giosuè ed elettivamente domiciliati presso

lo studio dell’Avv. Claudio Domenico Cirigliano, in Roma, alla v.

Giunio Bazzoni, n. 5;

– ricorrenti –

contro

L.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. Bisignani Antonio in virtù di procura speciale in

calce al controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Pasquale Mosca, in Roma, C.so d’Italia, n. 102;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Potenza n.

100 del 2009, depositata il 2 aprile 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Giosuè Sole, per i ricorrenti, e Antonio Bisignani,

per il controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato nel giugno 1991, L. F. conveniva dinanzi al Tribunale di Lagonegro P. P., P.A., P.N. e P. G. perchè fossero condannati, in solido, al pagamento della somma di L. 32.567.858, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 22 giugno 1989 al soddisfo, quale corrispettivo dei lavori edili di sopraelevazione di un fabbricato di proprietà del loro dante causa P.G. sito in (OMISSIS).

Nella costituzione dei convenuti, il Tribunale adito, con sentenza n. 1 dei 2001, respingeva la domanda del L..

Interposto appello da parte dello stesso L., nella resistenza dei soli appellati P.P., P.A. e P.G., la Corte di appello di Potenza, con sentenza n. 100 del 2009 (depositata il 2 aprile 2009), accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, condannava gli appellati al pagamento della somma dedotta in controversia per il suddetto titolo, in uno agli interessi richiesti, oltre al pagamento delle spese del doppio grado.

Avverso la citata sentenza di secondo grado (non notificata) hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 14 aprile 2010 e depositato il 20 aprile successivo) P.G., P.A., P.P., B.A. e B.F., articolato in due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’intimato L.F..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 475, 476 e 481 c.c., oltre che dell’art. 100 c.p.c., avuto riguardo alla supposta mancanza di prova della qualità di eredi dei convenuti. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento ad entrambi i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 2 aprile 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010). Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che i ricorrenti si siano attenuti alla previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riguardo al primo motivo, riferito alla riportata violazione di legge, non risulta inserita alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alla supposta violazione delle richiamate norme (artt. 475, 476 e 481 c.c., nonchè art. 100 c.p.c.), la cui formulazione – tale da contenere un riferimento riassuntivo relativo all’oggetto della doglianza – avrebbe dovuto assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e di chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009).

– con riferimento al secondo motivo, riferito al richiamato vizio di motivazione, dopo la diffusa esposizione della doglianza, non si evince alcuna appropriata sintesi dello stesso vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria, così come difetta la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta deficienza motivazionale si sarebbe dovuta ritenere inidonea a supportare la decisione.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA