Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29332 del 14/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6742-2013 proposto da:
DERIVER SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO
SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GASPARE FALSITTA,
NICOLETTA DOLFIN;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 07/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
PREMESSO E CONSIDERATO
Che:
1. la Deriver srl in liquidazione ricorre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la cassazione della sentenza n. 7/05/2012 in data 7 febbraio 2012, di cui sostiene la assoluta nullità, trattandosi di sentenza ex art. 402 c.p.c., con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, dopo aver revocato la pronuncia con cui era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto da essa ricorrente contro la decisione della commissione tributaria provinciale di Milano n. 383/47/07 del 24 ottobre 2007, ha deciso nel merito avendo riguardo non a quest’ultima decisione ma alla sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano n. 32/44/2007 del 26 gennaio 2007;
2. la Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
3. la Derive srl ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;
4. il ricorso è fondato in quanto nel dispositivo della sentenza impugnata, la commissione tributaria regionale della Lombardia fa riferimento non alla sentenza su cui la commissione avrebbe dovuto giudicare come giudice d’appello nel giudizio rescissorio – ossia alla sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale di Milano n. 383/47/07 del 24 ottobre 2007 -, ma alla sentenza n. 32/44/2007 del 26 gennaio 2007, e, nella motivazione, afferma essere “particolarmente significativo… quanto già rilevato nella sentenza appellata, circa la permanente totale mancanza di coincidenza tra gli importi indicati nel primo ricorso per il mese di settembre e i dati indicati nel mod. 770”, laddove nella (motivazione della) sentenza 383/47/2007, il mod(ello) 770 non è menzionato; nè, a sostegno della tesi della amministrazione secondo cui la commissione avrebbe commesso solo errori materiali ma avrebbe in realtà deciso esattamente con riguardo alla sentenza su cui era chiamata a decidere, può essere valorizzato il fatto che la commissione, nello “svolgimento del processo”, dà conto dello sviluppo del processo di primo grado tra la Deliver srl e l’Agenzia, in quanto la correttezza di tale resoconto non interferisce con quanto poi la commissione scrive, come giudice del rescissorio, nella parte motiva e nel dispositivo;
5. il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuova decisione della controversia d’appello contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano n. 383/47/2007, oltre che per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018