Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29332 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3697/2018 proposto da:

UBI Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via L. Greppi n. 77 presso

lo studio dell’AVVOCATO ANTONIO RUGGERO BIANCHI che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIETRO REFERZA;

– ricorrente –

contro

L.M.P., elettivamente domiciliata in Roma, al viale G

Ribotta n. 21 presso lo studio dell’AVVOCATO ANTONIO GRILLEA che la

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO VINCENZO GALASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 01618/2016 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2019 da Dott. Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Antonio Bianchi per delega dell’Avvocato Referza per

la ricorrente e l’Avvocato Vincenzo Galassi per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cardino Alberto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

UBI Banca S.p.a. impugna con unico motivo la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 01618 del 15/12/2016, che, difformemente dal Tribunale di Pesaro (che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo per escussione di contratti di fidejussione), ha ritenuto nulli gli atti di concessione di fideiussioni stipulati dalla L., non vedente, con l’assistenza di M.V., che oltre ad assumere qualità di testimone era anche il diretto beneficiario della stipulazione.

Resiste con controricorso L.M..

Non sono state depositate memorie.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso di UBI Banca S.p.a. censura la sentenza della Corte territoriale di Ancona per violazione o falsa applicazione della L. 3 febbraio 1975, n. 18, art. 3 in relazione agli artt. 1, 2 e 4 cit. legge nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e dei principi generali in tema di nullità virtuale.

La banca ricorrente afferma che la circostanza che M.V. sia stato ritenuto colpevole – con sentenza successiva rispetto alla stipula dei contratti di fidejussione da parte della L. – per il reato di truffa aggravata in danno della L. non integrerebbe una fattispecie di invalidità, e segnatamente di nullità, del contratto di fidejussione (meglio, dei contratti di fidejussione) stipulato con l’assistenza, quale testimone-assistente ai sensi della L. n. 18 del 1975, art. 3 in favore della L., in quanto la presenza o meno del testimone-assistente, sarebbe meramente facoltativa, nel sistema della detta legge e comunque la mancanza o comunque una idoneità o incapacità del soggetto chiamato a tale compito non sarebbe di ostacolo al valido perfezionamento del contratto o quantomenoi non ne farebbe venire meno sin dall’inizio un elemento costitutivo, così da provocarne la nullità.

L’assunto non è condivisibile.

La sentenza d’appello della Corte di Ancona in esame ha rilevato, con accertamento di fatto non scalfito dal motivo di ricorso, che fu il M. a sottoscrivere tutti i documenti attestanti la garanzia in qualità di testimone della L., persona affetta da cecità totale.

La stessa motivazione della sentenza gravata ha rilevato che il detto M. venne condannato, per gli stessi fatti oggetto di causa, per truffa aggravata e la sentenza penale di condanna aveva accertato che il consenso della L. era frutto di un raggiro, posto in essere dal pervenuto (tra l’altro) in forza della sua qualità di testimone-assistente, ai sensi della L. n. 18 del 1975, art. 3 ai danni della stessa non vedente.

La Corte territoriale ha, quindi, affermato, che i contratti erano stati posti in essere dalla L., affetta da cecità, assistita da un soggetto, M.V., che aveva utilizzato detta funzione per porre in essere raggiri (integranti il delitto di truffa aggravata, sebbene ciò fosse stato accertato dal giudice penale solo in un secondo tempo) nei confronti di persona non vedente, concludendo che il M. non aveva la qualità richiesta dalla L. n. 18 del 1975, art. 3.

La sentenza in scrutinio ha affermato che “l’area delle norme inderogabili di cui all’art. 1418 c.c., comma 1 ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell’atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto” in quanto in contrasto con norme imperative, ravvisando, quindi, nell’impianto della L. n. 18 del 1975, art. 3 un’ipotesi di nullità virtuale.

Questa Corte ha, affermato, di recente, con riferimento a ipotesi di nullità virtuale (Cass. n. 21645 del 25/10/2016, non massimata), che la libertà negoziale (la cui tutela è, evidentemente, sottesa alla L. n. 18 del 1975, recante “Provvedimenti a favore dei ciechi”, che afferma a tutti gli effetti la piena capacità di agire del non vedente) “non può non coordinarsi con gli altri valori tutelati dall’ordinamento, onde la tassatività della sanzione di nullità, nel senso di sua irrogazione formale ovvero espressa, trova effettivo limite proprio nella sistemica c.d. nullità virtuale. Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ha infatti riconosciuto che il contrasto del contratto con norma imperativa che non prevede per la sua violazione la nullità in modo espresso lo conduce comunque alla nullità nel caso in cui detta norma non sia presidiata da rimedi diversi dall’invalidità del contratto”.

La Corte territoriale di Ancona ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto in materia di nullità, segnatamente dell’art. 1418 c.c., comma 1, in relazione alla L. n. 18 del 1975, art. 3 individuando nel combinato disposto delle dette norme un’ipotesi di nullità del contratto sottoscritto da persona non vedente con l’assistenza di persona non meritevole della sua fiducia, in quanto direttamente interessata all’atto, peraltro per fini antigiuridici.

La sentenza di appello, si sottrae, pertanto, alle critiche mossele con l’impugnazione di legittimità.

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Il rigetto del ricorso preclude l’esame delle prospettazioni avanzate in controricorso, senza il crisma formale del ricorso incidentale, dalla difesa della L..

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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