Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29331 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6568-2013 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALDERINI 68,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA FINELLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIOVANNI PALMA, GIUSEPPE FIMIANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 176/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 11/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. R.G. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 176/08/2012, deposita l’11 novembre 2012, con la quale, per quanto ancora interessa, la commissione, sulla scorta di copia autentica, prodotta dall’Agenzia delle Entrate in appello, sia dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella oggetto dell’iniziale impugnazione del R. sia della relata di notifica dell’avviso, ha escluso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che il contribuente potesse, con detta impugnazione, contestare il debito d’imposta;

2. con il primo motivo di ricorso, il R. lamenta che la commissione, ritenendo provata la notifica dell’avviso di accertamento sulla scorta di una copia autentica della relata prodotta dalla amministrazione su foglio separato rispetto alla copia autentica dell’avviso di accertamento, ha falsamente applicato l’art. 148 c.p.c., comma 1, (secondo cui la relata di notifica deve essere apposta in calce all’originale);

3. con il secondo motivo di ricorso, il R. lamenta che la commissione, ammettendo la produzione in appello di documenti (le copie autentiche di cui si è detto) non prodotti in primo grado, e ritenendo provata, in base a tali documenti, l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, ha commesso “un palese atto di arbitrio” e violato il principio di terzietà del giudice, sancito dall’art. 111 Cost.;

4. con il terzo motivo di ricorso, il R. lamenta che la commissione, avendo concluso, pur “in assenza della notifica dell’atto presupposto alla cartella impugnata…, circa la definitività delle imposte”, ha violato l’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 2697 c.c.;

5. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il secondo motivo di ricorso deve essere, per ordine logico, esaminato per primo;

1.1. tale motivo, al di là dell’inconferente riferimento all’art.111 della Costituzione, veicola la censura per cui la commissione avrebbe errato nel ritenere ammissibile la produzione in appello di documenti non prodotti in primo grado;

1.2. il motivo è infondato in quanto, nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (così Cass. 16/09/2011, n. 18907; in senso conforme, tra molte, Cass. 16/09/2011, n.23616 e Cass. 16/11/2012, n. 20103);

2. il primo motivo di ricorso è infondato in quanto con la relativa formulazione il ricorrente trascura che la commissione, dicendo che l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento è dimostrata da “copia autentica della relata di notifica” e da copia autentica dell’avviso di accertamento “notificato” ha, con ciò ed in particolare con quest’ultimo termine, rimarcato, in primo luogo, la sussistenza di uno specifico nesso tra i due atti in copia autentica, tale per cui l’uno (incorporante la relata di notifica) si riferisce precisamente all’altro (incorporante l’avviso di accertamento), in secondo luogo, la regolarità della attestazione del messo notificatore riguardo alla avvenuta notificazione;

3. il terzo motivo di ricorso, essendo basato sulla supposizione della assenza di prova della avvenuta notifica dell’avviso, risulta essere infondato in conseguenza di quanto osservato in precedenza (punti 1 e 2);

4. il ricorso va quindi rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte:

-rigetta il ricorso;

-condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7800,00, oltre spese prenotate a debito;

-dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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