Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29330 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 28/12/2011), n.29330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa dall’Avv. Giambruno Vincenzo, in virtù di procura speciale a

margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Masini Dario, in Roma, alla v. Prati Fiscali, n. 321;

– ricorrente –

contro

P.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dagli Avv.ti Pappalardo Francesco e Giuseppe Sireci ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, alla v. Eleonora

Duse, n. 35;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n.

382 del 2009, depositata il 5 marzo 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Dino Quaglietta, per delega, nell’interesse della

ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata il 7 maggio 1997 il sig. P.C. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, S. G. per l’ottenimento di una sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare di vendita stipulato tra esse parti il 16 settembre 1996 avente ad oggetto un immobile di proprietà della S. ubicato in (OMISSIS). Nella costituzione della convenuta, in seguito all’esperimento della fase istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza del 23 aprile 2004, accoglieva la proposta domanda, subordinando l’efficacia del trasferimento dell’immobile al pagamento, da parte dell’attore, del residuo prezzo di Euro 124.665,00.

Interposto appello da parte della S., nella resistenza del P., la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 382 dei 2009 (depositata il 5 marzo 2009), rigettava il gravame, confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Con ricorso (notificato il 24 marzo 2010 e depositato il 1 aprile successivo) S.G. ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza della Corte di appello di Palermo (non notificata), formulando un unico motivo, avverso il quale l’intimato P. C. si è costituito con apposito controricorso.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con l’unico motivo formulato la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 83 e 126 c.p.c., sul presupposto che nella comparsa di costituzione in grado di appello del P. non fosse rinvenibile la procura speciale conferita al difensore, indicando in proposito il seguente quesito: “ritiene codesta Corte che la mancanza della procura alle liti determina la nullità o inesistenza di tutti gli atti difensivi depositati nel corso del giudizio dal falsus procurator?”.

Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento al motivo proposto, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 5 marzo 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che la ricorrente si sia attenuta alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè, nella fattispecie, la stessa ha concluso lo sviluppo del motivo con l’indicazione di un quesito assolutamente generico (ponente riferimento, in generale, agli effetti di una procura inesistente), la cui formulazione non risulta del tutto idonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009). In ogni caso il motivo non si profila supportato da un effettivo interesse ad impugnare la sentenza della Corte territoriale perchè (al di là della circostanza che la procura dell’appellato è documentalmente riscontrabile), ove anche la procura non fosse risultata esistente, la sua carenza non avrebbe inciso sulla regolarità del contraddittorio, che deve, infatti, intendersi – in generale – validamente instaurato con la regolare notificazione dell’atto di appello, essendo la detta carenza idonea a viziare soltanto la costituzione dell’appellato, senza che l’eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest’ultimo invalidi la successiva pronuncia della sentenza, quando non si siano configurate violazioni delle norme dettate a tutela del contumace (v., ad es., Cass. n. 4804 del 1993 e Cass. n. 9252 del 2002).

In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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