Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29330 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 160-2013 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO POLISI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA NAPOLI;

– Intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 197/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. in controversia relativa alla legittimità di una cartella esattoriale notificata il 12 maggio 2009, da parte di Equitalia Sud spa, per conto della Agenzia delle Entrate, a E.G. per Irpef dovuta per l’anno 2004 sul trattamento di fine rapporto, oltre sanzioni, la commissione tributaria regionale della Campania con sentenza 197/32/12 del 29 giugno 2012, riformando la decisione di primo grado come voluto dall’Agenzia e rigettando l’appello incidentale proposto dal contribuente quanto alla conferma della debenza delle sanzioni, dichiarava infondate le iniziali doglianze dell’ E. relative, in primo luogo, alla mancata notifica dell’avviso di cui del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, sul motivo che l’avviso non era dovuto in quanto la cartella era stata emessa per mancato versamento di importi risultanti da dichiarazione sottoposta a controllo automatizzato, in secondo luogo, alla decadenza dell’amministrazione dalla pretesa impositiva per mancato rispetto sia del termine previsto dal D.Lgs. n. 462 del 2007, art. 2, per la iscrizione a ruolo dell’esito del controllo automatizzato sia del termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per la notifica della cartella, sul motivo che dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, che sanzionava con la decadenza il mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo, era stato abrogato e che il termine per la notifica della cartella era stato rispettato;

2. il contribuente, precisato di avere, contemporaneamente alla proposizione dell’impugnazione della cartella, pagato l’importo richiesto per evitare di essere sottoposto ad esecuzione nello stesso momento in cui aveva impugnato la cartella, ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale e chiede che sia disposta la restituzione della somma pagata;

3. con i quattro motivi posti a base del ricorso ed illustrati con memoria, l’ E. lamenta che la commissione regionale ha:

3.1. falsamente applicato dal D.Lgs. 546 del 1992, art. 57 e art. 345 c.p.c., nonché l’art. 112 c.p.c. giacché ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, sollevata da esso ricorrente, facendo valere che “nell’atto di appello l’Agenzia, in palese violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nonché dell’art. 345 c.p.c., richiedeva l’annullamento della sentenza di primo grado in relazione a specifici motivi quali l’asserita violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art.25, nonché la pretesa violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6”, non dedotti in primo grado;

3.2. falsamente applicato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, giacché ha accolto la tesi dell’ufficio secondo cui “sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui se questi (dati) coincidono con il dichiarato”;

3.3. falsamente applicato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, giacché ha ritenuto tempestiva la notifica della cartella di pagamento, ed ha falsamente applicato dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, giacché ha ritenuto che l’amministrazione non fosse decaduta dalla pretesa impositiva malgrado non avesse provveduto ad iscrivere a ruolo le somme pretese entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

3.4. falsamente applicato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, giacché, trascurando la circostanza che il mancato invio della comunicazione preventiva di cui all’art. 36-bis aveva impedito ad esso ricorrente di pagare prima della iscrizione a ruolo fruendo di una riduzione delle sanzioni poi definitivamente irrogategli, ha ingiustamente rigettato l’appello incidentale;

4. l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese;

5. Equitalia Sud ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. per ragioni di celerità del giudizio e di economia processuale, in adesione ai canoni costituzionali desumibili dagli artt. 24 e 111 Cost., è opportuno esaminare il secondo motivo di ricorso, il quale è fondato e assorbente:

1.1. questa Corte ha già precisato più volte (da ultimo con la sentenza 12 luglio 2018, n. n.18398 e in precedenza con le pronunce 20 maggio 2014, n. 11000; 24 luglio 2015, n. 15640; 23 novembre 2016 n. 23805) che, in deroga al principio generale secondo cui, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, l’invio al contribuente, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del c.d. avviso bonario, prima delle iscrizioni a ruolo che seguono la liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, è prescritto solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, nell’ipotesi di attività liquidatoria di redditi soggetti a tassazione separata, “ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo”;

2. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’iniziale ricorso del contribuente, annullamento della cartella impugnata e con obbligo, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., a carico dell’amministrazione, di restituzione al contribuente medesimo della somma da questi corrisposta a seguito della notifica della cartella;

3. le spese dei gradi di merito devono essere compensate tenuto conto dell’evoluzione della vicenda processuale;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’iniziale ricorso del contribuente e dispone la restituzione a favore del ricorrente della somma da questi versata a seguito della notifica della cartella impugnata;

compensa le spese dei gradi di merito;

condanna la Agenzia delle Entrate e Equitalia Sud a rifondere a E.G. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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