Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2933 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2933 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 202-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

NICOLA ROSSI SOC. COOP. A RL;
– intimato –

2017
2878

Nonché da:
NICOLA ROSSI SOC. COOP. A RL, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI;

Data pubblicazione: 07/02/2018

- controricorrente incidentale contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI.

avverso la sentenza n. 106/2009 della COMM.TRIB.REG.
N4A
depositata il 03/11/2009;

RILEVATO CHE:
La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi,

società Cooperativa Agricola Nicola Rossi replica con controricorso e
ricorso incidentale articolato su due motivi.
La controversia concerne l’impugnazione di tre avvisi di
accertamento: uno emesso in ragione della ritenuta carenza di
documentazione comprovante il diritto all’esenzione IVA, ex art.8,
comma 1, lett. e) del d.P.R. n.6333/1972, per una serie di fatture;
l’altro relativo ad alcune fatture nelle quali la società aveva esposto
VIVA in maniera ordinaria, salvo poi a registrarle come esenti; l’ultimo
riguardante una sopravvenienza attiva per insussistenza del debito
IVA.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 3, comma 9, del d.P.R.
n.633/1972 (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.), nonché
l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo (art.360,
primo comma, n.5, cod. proc. civ.).
La ricorrente – con riferimento all’avviso di accertamento n.
RF2060400677 riguardante la contestazione dell’omesso versamento
dell’IVA relativa ad alcune fatture per le quali l’imposta era stata
esposta in misura ordinaria, ma la registrazione era avvenuta in
regime di esenzione – si duole che la CTR abbia omesso di
considerare che la cooperativa aveva già beneficiato della detrazione

avverso la sentenza della CTR della Puglia, in epigrafe indicata, e la

forfettizzata spettante ai produttori agricoli (fatto controverso) nel
caso di cessioni effettuate ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. c) del cit.
d.P.R. ed abbia incongruamente affermato che «Come provato dalla
contribuente, è indubbio che nell’avviso di accertamento la succitata
detrazione non sia ricompresa nell’importo dell’IVA detraibile» (fol.8),

ciò.
1.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la
violazione dell’art.55, comma 1, del d.P.R. n.917/1986 e la violazione
dell’art.2697 cod. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.),
nonché l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo
(art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.).
La ricorrente – con riferimento all’avviso di accertamento n.
RF2060400674 riguardante la contestazione in merito alla
sopravvenuta inesistenza di un debito IVA iscritto in bilancio tra le
passività in precedenti esercizi – si duole che la CTR abbia omesso di
considerare che il recupero trovava fondamento nel fatto che la
cooperativa non era stata in grado di documentare, per l’intero suo
ammontare, né l’origine, né l’inerenza all’attività esercitata del
debito, genericamente qualificato come “debito v/ufficio IVA”, né di
dimostrare la non avvenuta detrazione, a fronte di specifica
contestazione.
1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la falsa
applicazione dell’art.9 della legge n.289/2002 (art.360, primo
comma, n.3, cod. proc. civ.), nonché l’insufficiente motivazione su un
fatto controverso e decisivo (art.360, primo comma, n.5, cod. proc.
civ.).
Secondo la ricorrente, erroneamente la CTR ha ritenuto operante,
sull’attività accertatrice dell’Ufficio, una preclusione nascente da
condono, affermando che il recupero a tassazione del debito era da
ritenersi legittimo solo per la parte in cui esso si era ridotto nell’anno
R.G.N.202/2011
Cons. est. Laura Tricorni

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senza tuttavia spiegare come la contribuente abbia dato provato di

2003, giacché non aveva considerato che la preclusione nascente dal
condono non poteva operare per le attività compiute con riguardo ad
una annualità (2003) non coperta da condono, ancorchè l’origine del
debito fosse da far risalire all’esercizio 2001, e che non poteva far
conseguire alcun effetto di definizione in relazione all’IVA, visto che
aveva inciso negativamente sul versamento.

accolti quanto alle doglianze motivazionali, assorbite le correlate
denunce per violazione e/o falsa applicazione di legge.
1.5. Come questa Corte ha più volte affermato, il vizio di omessa
motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ricorre, nella duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente,
quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della
sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento
ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro
approfondita disamina logico- giuridica, tale da lasciar trasparire il
percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile
ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.
Cass. nn. 1756/2006, 16762/2006, 13001/2010).
Invero la decisione impugnata, lungi dall’illustrare compiutamente
il percorso logico/giuridico seguito e gli elementi di fatto fondanti la
statuizione, appare articolata su una serie di asserzioni motivate in
modo tautologico ed apodittico e risulta del tutto sganciata dal
necessario e compiuto confronto con le complessive emergenze
processuali, di talché non si raggiunge alcuna certezza in merito alla
ricostruzione dei fatti, che costituisce a sua volta il presupposto
necessario per la corretta applicazione della normativa.
1.6. Tale conclusione ricorre anche in relazione al terzo motivo:
qui ribadito il principio dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione
europea del condono per IVA di cui alla I. n. 289 del 2002 (cfr. Cass.
R.G.N.202/2011
Cons. est. Laura Tricorni

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1.4. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno

n. 20435/2014), si deve osservare che dalla motivazione non è
possibile comprendere nemmeno con riferimento a quali imposte la
parte abbia acceduto al condono.
2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. per ultra
petizione (art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.). Sostiene la

determinazione delle sanzioni, posto che l’Ufficio non aveva proposto
sul punto alcun motivo di gravame; con il secondo motivo si denuncia
la omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, individuato nelle ragioni poste a fondamento del rigetto della
richiesta di riduzione dell’applicazione delle sanzioni a quelle previste
negli artt. 8 e 9 del d.lgs. n.471/1997 (art.360, primo comma, n.5,
cod. proc. civ.).
2.2. Anche il ricorso incidentale va accolto, su entrambi i motivi.
2.3. Quanto al primo motivo, la statuizione circa il parziale
accoglimento dell’appello dell’Ufficio «limitatamente alla
determinazione delle sanzioni» (fol.5 e 9) non trova riscontro in uno
specifico motivo di appello dell’Ufficio e risulta immotivata.
2.4. Quanto al secondo motivo, la statuizione risulta assertiva ed
incomprensibile, trovando applicazione anche in questo caso il
principio già ricordato sub 1.5.
3. Conclusivamente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale
vanno accolti; la sentenza impugnata va cassata e la controversia,
non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della
Puglia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

– accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

R.G.N.202/2011
Cons. est. Laura Tricorni

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cooperativa che la CTR ha pronunciato ultra petita in merito alla

- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in
diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2017.

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