Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2933 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11774/2013 proposto da:

P.F., (OMISSIS), S.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.A., P.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AURELIA 424, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CIAFFI, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4471/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 4/2/05, il Tribunale di Tivoli, disattesa la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dai convenuti P.F. e S.A., accolse la domanda di regolamento di confini avanzata da P.E. e A. e dichiarò che il confine tra gli immobili delle parti (particelle di terreno n. (OMISSIS)) corrispondeva a quello indicato nella planimetria allegata alla perizia di ufficio; autorizzò gli attori a procedere alla recinzione del proprio fondo lungo la predetta linea di confine, e pose i relativi oneri di spesa a carico dei convenuti.

Il Tribunale dichiarò inoltre costituita ex art. 1054 c.c., la servitù di passaggio pedonale a favore del terreno degli attori a carico del fondo dei convenuti indicandone corrispondenti numeri di mappa.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4471/2012 del 19.9.2012, in parziale accoglimento dell’appello principale di P.F. e S.A., ha autorizzato gli appellati a recintare il proprio confine contribuendo alle spese nella misura della metà e, in accoglimento di quello incidentale, ha dichiarato la costituzione di servitù di passaggio anche con mezzi agricoli sui fondi P. – S. per accedere ai terreni di proprietà degli appellati.

Secondo la Corte d’Appello:

– dalla consulenza tecnica era emerso che gli appellanti avevano realizzato una recinzione tra le p.lle (OMISSIS) non coincidente con la linea di confine tra le rispettive proprietà, occupando indebitamente una porzione di terreno pari a mq. 214,64;

– i convenuti in primo grado non avevano fornito la prova dell’usucapione della porzione di terreno occupata, non essendo emersi dalle testimonianze raccolte elementi di prova del possesso ultraventennale dell’area;

– erano, invece, risultate dimostrate sia l’interclusione assoluta delle p.lle nn. (OMISSIS) di proprietà degli attori sia la causa della interclusione stessa (divisione dell’originario unico fondo) per cui, in siffatta evenienza, al proprietario del fondo intercluso non era consentito di rivolgersi ad altri confinanti, trattandosi di un diritto personale azionabile solo nei confronti dell’altro contraente;

– meritevole di accoglimento era l’appello incidentale finalizzato ad estendere il riconoscimento della servitù coattiva anche al passaggio con mezzi meccanici, atteso che l’unico presupposto da accertare a tal fine consisteva nell’effettiva interclusione del fondo.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i P. – S., sulla base di due motivi.

P.E. e A. resistono con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2 Con il primo motivo si denuncia “insufficiente e/o contraddittoria motivazione” in merito alla revisione dei confini, nonchè erronea e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, per non avere la Corte d’Appello considerato che il CTU nella perizia integrativa del giugno “2004” (così testualmente, ndr) non aveva preso posizione sulla critica, mossa dal perito di parte nella relazione datata 13.12.2002, alla correttezza del procedimento topografico utilizzato per individuare il confine catastale.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la “insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione”, per non aver considerato la Corte territoriale che esisteva un passaggio interpoderale alternativo a quello richiesto dagli allora attori e qualificato dallo stesso CTU come più comodo, che collegava la p.lla (OMISSIS) alla pubblica via senza interessare i loro fondi.

3 I due motivi – che ben si prestano a trattazione unitaria sono inammissibili perchè, trattandosi di impugnazione di sentenza pubblicata il 19.9.2012 (e dunque oltre il trentesimo giorno dal 12.8.2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012: v. del D.L. n. 83 del 2012), alla fattispecie è applicabile l’art. 360, n. 5, nella nuova versione, che – come è noto – non prevede più il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, ma “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ipotesi qui non dedotta e neppure sussistente: infatti, la corte capitolina ha espressamente preso posizione (cfr. pag. 4 della sentenza) sulla perizia di parte del dicembre 2002 a firma dell’ing. C., affermando che la stessa era stata ormai superata dalla perizia integrativa del CTU del giugno del 2003 e non era, comunque, “suffragata da elementi oggettivi idonei ad inficiare la validità del procedimento seguito dal CTU e delle conclusioni alle quali è pervenuto”.

Inoltre, la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata si fonda sul principio secondo cui, allorquando la situazione di interclusione derivi dalla divisione dell’originario unico fondo, preclusa la possibilità, per il proprietario del fondo rimasto intercluso, di rivolgersi ad altri confinanti, essendosi al cospetto di un diritto personale azionabile solo nei confronti dell’altro contraente.

A ciò aggiungasi che, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il ricorso è privo della trascrizione, almeno nei suoi passaggi salienti, del contenuto della CTU integrativa del giugno del 2003, sicchè a questa Corte è preclusa la possibilità di verificare se l’ausiliare avesse tenuto conto dei rilievi del consulenti di parte.

In definitiva, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese a carico dei soccombenti con vincolo solidale. Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio

2017

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