Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29329 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25146- 2016 proposto da:

S.A., (cod. fisc.), quale legale rappresentante della

società Autotrasporti S. di A.S. & C., con sede

in (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanni Troccolo, presso

il cui studio è elettivamente domiciliata in Albenga, Viale

Pontelungo n. 9;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AUTOTRASPORTI ALBENGANESI – società consortile a

responsabilità limitata (cod. fisc. PI (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati

Paolo Marson, e Katia Marras, elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in

data 29.6.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha respinto l’appello proposto da Autotrasporti S. & c. s.n.c. nei confronti del CONSORZIO AUTOTRASPORTI ALBENGANESI -società consortile a responsabilità limitata avverso la sentenza resa in data 11.9.2013 dal Tribunale di Savona, con la quale era stata rigettata l’impugnativa della Delib. assembleare 6 aprile 2009 di approvazione del regolamento interno del consorzio, come previsto dall’art. 45 dello statuto sociale.

La società consorziata aveva invero denunciato, a sostegno della propria impugnazione, la stipulazione ad opera di alcune imprese consorziate di un “illegittimo patto di sindacato” volto a pregiudicare la posizione delle imprese escluse dal patto, nonchè la mancata comunicazione del contenuto del patto, la mancata discussione preventiva delle questioni oggetto di deliberazione assembleare, non essendo stato comunicato il testo da approvare.

La corte del merito – dopo aver affermato la liceità dei patti parasociali, ai sensi degli artt. 2341 bis c.c. e comunque l’intervenuta corretta informazione dei soci del consorzio in ordine al contenuto del regolamento da approvare in sede assembleare – ha ritenuto, per quanto ancora qui di interesse, che, in relazione alla clausola del regolamento n. 12 oggetto di gravame in appello, quest’ultima era diretta solo a regolare i rapporti tra il consorzio ed i suoi soci, non potendosi riscontrare pertanto alcuna contrarietà al disposto normativo previsto nell’art. 1693 c.c. di cui si era denunciata la violazione con il relativo motivo di appello, riguardando la norma codicistica il diverso profilo del rapporto tra vettore e mittente in punto di responsabilità del primo e integrando invece la norma regolamentare impugnata una clausola generale di esonero di responsabilità in favore del consorzio, per qualsiasi fatto attribuibile al vettore a titolo di colpa o in via presuntiva; ha inoltre ritenuto, in merito alla clausola regolamentare n. 16 oggetto di approvazione con la delibera impugnata, che la doglianza prospettata dalla società consorziata non denunciava alcun profilo di nullità ovvero di annullabilità della delibera, non essendo stata dedotta la violazione di norme imperative e non potendosi ritenere tale il disposto normativo di cui alla L. n. 133 del 2008, art. 83 bis richiamato, peraltro, dalla detta società al solo fine di auspicare maggiore chiarezza e trasparenza sui criteri di calcolo dei corrispettivi del trasporto da riconoscersi ai consorziati.

2. La sentenza, pubblicata il 29.6.2016, è stata impugnata da Autotrasporti S. & c. snc con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il CONSORZIO AUTOTRASPORTI ALBENGANESI – società consortile a responsabilità limitata ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1693 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 2 e alla L. n. 1900 del 2014, art. 1, comma 247, con conseguente nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.

2. Il secondo mezzo denuncia la violazione della L. n. 133 del 2008, art. 83 bis come successivamente modificato dalla L. n. 190 del 2014, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo di censura è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

3.1.1 Sotto il primo profilo, va evidenziato come la parte ricorrente, nel censurare l’interpretazione della clausola 12 del regolamento approvato con la Delib. assembleare 6 aprile 2009 (oggetto di impugnativa giudiziale), non colga, invero, la ratio decidendi della motivazione impugnata, che fonda, peraltro correttamente, il rigetto del relativo motivo di gravame evidenziando che la norma regolamentare, approvata ai sensi dell’art. 45 dello statuto societario, opera sul piano dei rapporti tra singolo consorziato e consorzio e non già sul diverso piano dei rapporti tra vettore e mittente, come tale disciplinato dalla norma codicistica dettata dall’art. 1693 di cui si assume la violazione.

3.1.2 Sotto altro profilo, va osservato che – come correttamente rilevato anche dalla Corte ligure – nei rapporti interni al consorzio, i soci hanno inteso prevedere negozialmente una clausola generale di esonero di responsabilità in favore del consorzio, per qualsiasi fatto attribuibile al vettore per colpa ovvero “in via presuntiva”, non potendo ritenersi, invece, che tale patto contrattuale possa modificare il contenuto e l’estensione della responsabilità del vettore nei confronti del soggetto che ha conferito l’incarico di eseguire il trasporto, profilo quest’ultimo incontestabilmente regolato dall’art. 1693 c.c..

Ne consegue che, nei rapporti esterni con il mittente, sarà applicabile la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto secondo la normativa vigente e che, invece, nel rapporto interno intercorrente tra il Consorzio e l’impresa consorziata, verrà in applicazione la clausola regolamentare di cui al punto 12 sopra richiamato.

3.2 Anche il secondo motivo è infondato.

Occorre chiarire come il consorzio non possa essere considerato il mittente, essendo invece riconoscibile tale figura soggettiva nel cliente esterno, terzo rispetto al consorzio, che affida a quest’ultimo, come vettore, il trasporto dei beni oggetto del relativo contratto di trasporto, di talchè deve essere ancora una volta chiarito che la norma regolamentare di cui si assume anche in questo caso l’invalidità (clausola n. 16) regola solo i rapporti interni tra consorzio e consorziati.

La censura non sfugge, per altra parte, neanche ad un preliminare scrutinio di inammissibilità in ragione della sua evidente genericità di formulazione, posto che, al di là del formale richiamo alla normativa sopra indicata di cui si assume la violazione, le doglianze non chiariscono nè l’effettiva applicabilità del disposto normativo di cui alla L. n. 133 del 2008, art. 83bis (peraltro, ormai abrogato) alla fattispecie concreta prevista dalla clausola negoziale nè l’effettiva violazione dei principi in essa sottesi rispetto proprio alla clausola regolamentare di cui si denuncia l’illegittimità.

Il ricorso va dunque respinto e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 2000 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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