Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 293275 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25682-2018 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARABETE;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI CEFALU’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1240/2015 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

 

Fatto

RITENUTO

che:

R.S. impugnava l’avviso di accertamento (OMISSIS), notificato il (OMISSIS) dal Comune di Cefalù ai fini della tassazione I.C.I. (anno di imposta 2010) di un terreno di cui era proprietario, censito al K.C.T. al foglio di mappa (OMISSIS), particella 202, esteso mq. L1.307. Il contribuente denunciava l’illegittimità dell’atto impositivo assumendo il difetto di motivazione e l’erroneità della attribuzione del valore venale, chiedendo, altresì, la disapplicazione delle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza n. 2125/2016, rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, con sentenza n. 1240/09/13, rigettava il gravame R.S. propone ricorso per la cassazione della sentenza svolgendo quattro motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Cefalù, benchè ritualmente intimato, non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., Comma 1, n. 3″, atteso che la Commissione Tributaria Regionale, con riferimento alla denuncia di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, incorrerebbe in errore ritenendo che l’appellante si sia limitato ad una generica disquisizione sui principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla mancanza e/o carenza della motivazione. Il contribuente, sin dal ricorso in primo grado aveva evidenziato che tutta la motiva2ione dell’atto impugnato consisteva, da una lato, in un mero prospetto numerico riguardante il dettaglio degli importi da versare a titolo di Imposta, interessi e sanzioni, e dall’altro, in un’arida elencazione delle disposizioni normative in materia senza specificarne il contenuto.

1.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”, anche alla luce dei principi dello Statuto del Contribuente. Tuttavia, l’esistenza e la congruità della motivazione, in materia tributaria, deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificamente per il singolo tributo cui l’atto di riferisce (Cass. n. 12251 del 2017).

Con specifico riferimento all’ICI, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che ‘obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, sia stato in grado di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004). Si è, pertanto, ritenuto, in tema di ICI, sufficientemente motivato l’avviso di accertamento in cui sono stati indicati i dati identificativi dell’immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l’ammontare dell’imposta (v. Cass. n. 1694 del 2018).

1.2. Il giudice di appello, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici, ha precisato che la Commissione Provinciale aveva accertato (condividendone le conclusioni) che l’atto era conforme alle prescrizione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, contenendo tutti i dati necessari alla determinazione del tributo, da quelli catastali e superficiari, alle norme legislative applicate, nonchè in particolare a quelle seguite per stima del valore dell’immobile, ed ha concluso: “puntualmente compresi, infatti, dal R. come dimostrano soprattutto le difese articolate in primo grado in merito a ciascuno di essi”.

2. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente lamenta il mancato apprezzamento della perizia di parte, che aveva esplicitato le ragioni per le quali il terreno oggetto dell’avviso era inidoneo ad ospitare un complesso industriale o commerciale e, pertanto, ritiene che la decisione impugnata sarebbe sostenuta da una motivazione espressa in termini assai generici ed in logico contrasto con gli scritti difensivi dell’appellante e con le risultanze istruttorie. Essa disattenderebbe la prova dell’avvenuta contestazione da parte del contribuente dei valori: “accertati e pubblicati dal comune di Cefalù con la menzionata delibera 212/2012” già espressa in seno ai ricorso introduttivo del giudizio, corredato di relazione tecnico – peritale di stima dell’immobile, riproposta mediante specifico motivo di appello, e sostenuta da ulteriore consulenza tecnica di parte del 24.5.2016. I giudici di appello disattenderebbero, altresì, la sussistenza e la rilevanza di atti e documenti offerti a sostegno della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, da ritenersi necessaria per la corretta determinazione dell’effettivo valore del terreno oggetto di imposta, con riferimento alla quale si ometterebbe ogni pronuncia. Si precisa che, nel corso del giudizio di secondo grado, è stata depositata un’ulteriore relazione di parte redatta dall’ing. C.L. ancora più dettagliata, basata sul metodo analitico comparativo, finalizzato a determinare il più probabile valore di mercato degli immobili, idonea a confutare l’erronea valutazione dei terreni ai fini ICI effettuata dal Comune di Cefalù. La Commissione Tributaria Regionale, in presenza di elementi non univoci e discordanti offerti in giudizio sul giusto valore di mercato dei terreni ed in presenza di una significativa precedente pronuncia della Sezione Terza della medesima Commissione in ‘Esito ad altro giudizio, avrebbe dovuto effettuare una consulenza tecnica d’ufficio per accertare quel valore.

2.1. Il motivo è infondato.

I giudici di appello, con accertamento in fatto, insindacabile in questa sede tenuto conto della congruità e logicità delle argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza gravata, rilevano la correttezza della determinazione del concreto valore di mercato dell’immobile, dando atto che il Comune ha espresso le sue valutazioni tenendo conto delle specifiche condizioni dell’area che consentono in concreto la realizzazione dell’attitudine edificatoria ad essa attribuita dalla disciplina dello strumento urbanistico, della dimensione della stessa in rapporto alla previsione di un’ unità minima di intervenuto, della sua ubicazione, della conformazione, delle prescrizioni urbanistiche come densità, modalità delle costruzioni, distacchi, intensità estensiva e volumetrica e simili. L’adita Commissione ha, altresì, precisato che: “La correttezza del valore individuato nell’avviso trova peraltro conferma proprio in un atto di compravendita del medesimo periodo” compiuto in relazione ad altra superficie del terreno del contribuente per un prezzo di euro 40 mq. (a nulla rilevano i motivi, peraltro non documentati che diedero luogo alla compravendita)’.

Le chiare argomentazioni utilizzate dai giudici del gravame per motivare il rigetto dell’appello, forniscono una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, anche in relazione alla tesi difensiva sostenuta dal ricorrente,, e alla documentazione probatoria dallo stesso offerta, espressamente disattesa.

A tale riguardo, infatti, la Commissione Tributaria Regionale ha dato conto di tutte le prove offerte, anche delle deduzioni tecniche delle perizie prodotte dal contribuente, pur dando rilievo alle ragioni dell’Ufficio.

2.3. Ne consegue che nessun vizio motivazionale può essere predicato nei confronti di tali asserzioni, essendo chiaro l’iter logico seguito dal giudice per giungere al proprio convincimento, ma soprattutto, evidente l’accertamento scaturito dall’esame delle risultanze processuali. I fatti storici rappresentati dalle parti sono stati presi in considerazione dal giudice di appello, ancorchè questi non abbia dato conto in motivazione di tutte le risultanze probatorie rilevanti (Cass. S.U. n. 8054 del 2014), non essendo tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. ex plurimis Cass. n. 17097 del 2010; Cass. n. 12362 del 2006; Cass. n. 11933 del 2003).

Sotto tale profilo non solo va rilevata l’infondatezza, ma anche l’evidente inammissibilità delle critiche, perchè con i suddetti mezzi sono state espresse censure che si risolvono in una denuncia di una errata ed omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti e finiscono con il sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità.

Infine, con riferimento alle doglianze relative alla omessa motivazione sul rigetto dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, va ribadito l’indirizzo espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità, secondo cui: “In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul puntò”(Cass. n. 22799 del 2017).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione e/o riduzione delle sanzioni amministrative, spiegata dal ricorrente in entrambi i gradi di giudizio. I giudici ci appello non avrebbero considerato la complessità del caso concreto ed il particolare comportamento dell’ente impositore, che accordando al ricorrente una riduzione del 15%, avrebbe in buona sostanza ammesso la fallacità della valutazione delle aree effettuata dal proprio Ufficio Tecnico.

4. Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, ove si dovesse ravvisare una statuizione implicita di rigetto della domanda subordinata, ricavabile dal contesto della sentenza, se ne evidenzierebbe il difetto di motivazione per omessa valutazione del fatto che il Comune ha applicato la sanzione nella misura del 100% dell’imposta non versata, prevista per l’ipotesi di omessa dichiarazione ICI, ovvero rispetto ad una ipotesi, ben diversa da quella in esame, che invece riguarda il ritardato versamento rispetto alle scadenze ICI eseguito ancor prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. La Commissione, senza una plausibile ragione, avrebbe trascurato che il ricorrente ha acquistato la titolarità del diritto di proprietà dell’area edificabile in oggetto in seguito ad un atto di compravendita del 13 agosto 1961 e che, pertanto, non era obbligato alla presentazione della dichiarazione ICI, con la conseguenza che tale omissione non era sanzionabile nell’anno di riferimento, posto che l’acquisto era avvenuto molti anni prima rispetto all’introduzione del predetto obbligo di denuncia.

Il ricorrente rileva che con riferimento all’anno di imposta 2011, il Comune avrebbe provveduto a rettificare la misura della sanzione dal 100% al 30% sull’imposta ritenuta ancora da versare.

5. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragione di connessione logica, sono infondati. Va premesso che questa Corte ha, in più occasioni, precisato, che: “Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, un volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando una questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto “(Cass. n. 2731/2016; Cass. n. 2313 del 2010).

Ciò posto, va rilevato che il contribuente riferisce in ricorso di non essere tenuto alla dichiarazione avendo acquistato il terreno in seguito di atto di compravendita del 13 agosto 1961, ossia molti anni prima rispetto alla introduzione dell’obbligo di denuncia.

La critica non può essere condivisa.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, prevede l’obbligo a carico dei soggetti passivi ICI di dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato (con esclusione di quelli esenti da imposta) entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione predetta ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, nel qual caso i predetti soggetti sono tenuti a denunciare le modificazioni intervenute. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione di imposta (art. 10, comma 1) che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo (v. Cass. n. 18230 del 2016; Cass. n. 14399 del 2017). Questa Corte, con indirizzo ampiamente condiviso, ha precisato che: “In tema di imposta comunale sugli immobili, l’obbligo posto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso, ma permane finchè la dichiarazione (o denuncia cii variazione) non sia presentata, e l’inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un’autonoma violazione punibile ai sensi del stesso Decreto, art. 14, comma 1 (Cass. n. 932 del 2009; Cass. n. 8849 del 2010; Cass. n. 18230 del 2016; Cass. n. 19877 del 2016; Cass. 14399 del 2017).

Ne consegue che il contribuente, benchè proprietario del terreno dal 1961, con l’introduzione dell’ICI, erano tenuto ad adempiere all’obbligo dichiarativo ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, pertanto, le sanzioni in ragione di tale omissione, sono state correttamente applicate. Nè assume rilievo la circostanza, riferita in ricorso, relativa alla riduzione delle sanzioni con riferimento ad altra annualità di imposta, trattandosi di una vicenda successiva a quella in esame (anno 2011), che ha determinato l’esercizio dell’attività discrezionale dell’ente comunale.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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