Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29326 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 28/12/2011), n.29326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7O79/1O) proposto da:

C.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. Parisi Nino ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Raffaella Scutieri, in Roma, viale G. Marconi, n. 19, se.

C, int. 12;

– ricorrente –

contro

CA.PI. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dagli Avv.ti SAITTA Nazzareno e Fabio Saitta in virtù di

procura speciale a margine dei controricorso ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Arturo Antonucci, in Roma,

corso Trieste, n. 87;

– controricorrente –

e

S.V. (C.F. (OMISSIS)), S.C.

(C.F. (OMISSIS)) e SE.VA. (C.F.

(OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale)

dall’Avv. Fiorillo Ernesto ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avv. Giovanni Maria Tognon, Largo Augusto Imperatore, n.

3;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonchè

P.D.M.A. ved. F. (C.F.:

(OMISSIS));

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro-

tempore (C.F. (OMISSIS));

VIGEIM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore

(P.I.: (OMISSIS));

R.R.A. (C.F.: (OMISSIS));

G.A. e CU.AN.;

– intimati –

Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina n.

47 del 2009, depositata il 26 gennaio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Antonino Parisi, per il ricorrente, e Stefano

Santarelli (per delega) nell’interesse del controricorrente Ca.

P.;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso principale e

del ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 315 del 2002 la Sezione stralcio del Tribunale di Messina condannava R.E. ved. S., S.M., S.S. e S.G., quali eredi di S. R., al pagamento, in favore di Ca.Pi., della somma di L. 312.668, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, quale importo relativo alla ripetizione di spese anticipate in ordine alla ripartizione tra i condomini dell’isolato (OMISSIS) del costo inerente i lavori di installazione dell’ascensore.

Interposto appello da parte di C.A., quale acquirente dell’immobile già di proprietà del S.R., nella resistenza degli altri appellati costituiti (tra i quali P.D. M.A. ved. F., che formulava a sua volta appello incidentale), la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 47 del 2009 (depositata il 26 gennaio 2009), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale, rideterminando la misura degli interessi e della rivalutazione in base a diversi criteri; regolava, infine, le complessive spese processuali.

Avverso la citata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato l’11 marzo 2010 e depositato il 26 marzo successivo) C.A., articolato in due motivi, in ordine al quale si sono costituiti in questa fase, con controricorso, i soli intimati Ca.Pi. e S. V., S.C. e Se.Va. (questi ultimi formulando anche ricorso incidentale basato su un solo motivo). I difensori del Ca. hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto l’omessa od insufficiente motivazione nonchè l’omesso esame di documenti su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), oltre alla violazione ed erronea applicazione dell’art. 1117 c.c., comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avuto riguardo alla errata valutazione sulla mancata prova del diritto di proprietà esclusiva della porzione di terrazza ove insisteva la cabina di movimento dell’ascensore.

Con il secondo motivo il C. ha denunciato la violazione ed erronea applicazione dell’art. 948 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di rivendicazione o, in subordine, di indennizzo da illegittima occupazione del manufatto di sua proprietà esclusiva.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale gli intimati S. hanno prospettato il vizio di omessa motivazione sul rigetto implicito della domanda di estromissione dal giudizio da essi formulata nella comparsa di costituzione depositata il 27 giugno 2005. Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso principale con riferimento ad entrambi i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 26 gennaio 2009: cfr.

Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010). Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo, quanto al richiamato vizio di motivazione, dopo la diffusa esposizione della doglianza, non si evince alcuna appropriata sintesi dello stesso vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata fosse stata omessa, così come difetta la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta deficienza motivazionale si sarebbe dovuta ritenere inidonea a supportare la decisione (non potendo certamente qualificarsi congruo allo scopo il riferimento alla circostanza, dopo lo sviluppo delle argomentazioni critiche, che l’esame di detta documentazione avrebbe consentito di affermare…che la terrazza di copertura del fabbricato era contrattualmente sottratta al regime disciplinato dall’ari. 1117 c.c… e che ove la Corte di appello di Messina avesse esaminato la documentazione versata in atti non avrebbe potuto che accogliere le domande spiegate da esso C.”, risolvendosi tale affermazione, peraltro essenzialmente generica, in una mera asserzione tautologica della sussistenza de vizio denunciato); anche con riguardo alla supposta violazione di legge ricondotta all’art. 1117 c.c. risulta omessa la specifica enunciazione del necessario quesito di diritto, da proporsi nei termini precedentemente richiamati;

anche con riferimento al secondo motivo, correlato alla violazione di legge di cui all’art. 948 c.c., non risulta inserita alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto specifico, la cui formulazione – tale da contenere un riferimento riassuntivo relativo all’oggetto della doglianza – avrebbe dovuto assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009).

In virtù della rilevata inammissibilità del ricorso principale si deve pervenire, conseguentemente, alla dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale dei S., siccome proposto tardivamente (essendo stato notificato il 20 aprile 2010) rispetto al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, intervenuta il 26 gennaio 2009. A questo proposito deve, infatti, confermarsi il condivisibile principio ripetutamente statuito da questa Corte (v.

Cass. n. 3419/2004; Cass. n. 8105/2006, e, da ultimo, Cass. n. 1528/2010), secondo il quale alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorchè siano già scaduti, rispetto alla data di pubblicazione o di notificazione della sentenza impugnata, i termini rispettivamente previsti dall’art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 327 c.p.c., comma 1, senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine indicato dall’art. 371 c.p.c., comma 2, (costituendo, anzi, tale tempestività “interna” il presupposto stesso dell’operatività della detta sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine “esterno” di impugnazione). In definitiva, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente inefficacia di quello incidentale e con condanna del soccombente ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore delle parti avverse costituite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; condanna il ricorrente principale C. A. al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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