Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29326 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 13/11/2019), n.29326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18096/2017 R.G. proposto da:

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Benedetto Gargani, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Villa

Grazioli, n. 15;

– ricorrente –

contro

R.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Marilena Vozza,

con domicilio eletto in Roma, via dei Quinzi, n. 5, int. 16/a;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 933 del Tribunale di Cassino pubblicata il 14

luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2019

dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

uditi l’Avv. Roberto Catalano in sostituzione dell’Avv. Benedetto

Gargani, e l’Avv. Emanuele Tomassi, in sostituzione dell’Avv.

Marilena Vozza.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso, limitatamente al secondo motivo, con il rigetto degli

altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva (Tribunale di Frosinone, n. 955/2012) R.G. incardinava innanzi al Tribunale di Cassino una procedura esecutiva ai danni di Intesa Sanpaolo S.p.A. Quest’ultima, per evitare il pignoramento, versava a mani dell’ufficiale giudiziario la somma risultante dall’atto di precetto, aumentata di due decimi, per un totale di Euro 692.671,97.

Il 28 febbraio 2013 il giudice dell’esecuzione disponeva il pagamento delle somme dovute al creditore procedente, assegnando alla cancelleria un termine di 20 giorni per l’emissione dei mandati di pagamento.

Il 5 marzo 2013, la Corte d’appello di Roma, innanzi alla quale era stata impugnata la sentenza costituente titolo esecutivo, ne sospendeva la provvisoria esecutività. Tale sospensione veniva successivamente confermata, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 4 giugno 2013.

In data 11 marzo 2013 il giudice dell’esecuzione, prendendo atto dell’intervenuta sospensione del titolo esecutivo, sospendeva l’ordinanza di assegnazione delle somme pronunciata il 28 febbraio 2013 e non ancora eseguita.

Tale decisione veniva reclamata dal R., ma il collegio dichiarava inammissibile il gravame.

Il R. si rivolgeva, dunque, direttamente allo stesso giudice dell’esecuzione, al quale chiedeva di revocare, ex art. 487 c.p.c., il provvedimento di sospensione adottato l’11 marzo 2013.

In data 3 ottobre 2013, il giudice dell’esecuzione provvedeva nel senso richiesto dal R., argomentando sulla base del fatto che il collegio, pur avendo dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal creditore avverso il provvedimento dell’11 marzo 2013, aveva ritenuto che quest’ultimo fosse abnorme in quanto emesso dopo la conclusione della procedura esecutiva, avutasi con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione datata 28 febbraio 2013. Conseguentemente, il 10 ottobre 2013 il giudice dell’esecuzione disponeva l’emissione dei mandati di pagamento in favore del R..

Avverso i provvedimenti del 3 e del 10 ottobre 2013, nonchè avverso l’ordinanza di assegnazione del 28 febbraio 2013, Intesa Sanpaolo S.p.A., con ricorso depositato in data 11 ottobre 2013, proponeva opposizione agli atti esecutivi. Il giudice dell’esecuzione sospendeva l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, assegnando termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Incardinato il giudizio di merito, il Tribunale di Cassino dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla banca, in quanto tardiva.

Contro tale provvedimento ricorre per cassazione Intesa Sanpaolo S.p.A. per tre motivi, illustrati da successive memorie difensive ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso il R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,283,351,623 e 617 c.p.c.. In sostanza, la banca ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardivo il ricorso, individuando quale dies a quo per il decorso del termine di cui all’art. 617 c.p.c. la data (7 marzo 2013) di comunicazione dell’ordinanza di assegnazione del 28 febbraio 2013. Invero, i provvedimenti realmente impugnati erano quelli adottati nei giorni 3 e 10 ottobre 2013, rispetto ai quali il ricorso in opposizione, depositato l’11 ottobre 2013, era certamente tempestivo.

Il motivo è fondato.

L’ordinanza di assegnazione pronunciata in data 28 febbraio 2013 non costituisce oggetto di censura in sè considerata. Essa, infatti, è stata emessa in un momento nel quale la sentenza del Tribunale di Frosinone era ancora provvisoriamente esecutiva e su tale circostanza non esiste alcuna controversia, essendo la stessa pacificamente ammessa anche dalla banca opponente.

In data 11 marzo 2013 il giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecutività dell’ordinanza di assegnazione. Si tratta di un provvedimento adottato ai sensi dell’art. 623 c.p.c., in quanto con lo stesso si prende atto dell’intervenuta “sospensione esterna” del titolo esecutivo, giusto decreto della Corte d’appello di Roma del 5 marzo 2013. All’adozione di tale provvedimento, pertanto, non doveva fare seguito l’introduzione di alcun giudizio di merito; nè l’istanza di sospensione dell’ordinanza di assegnazione poteva essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, giacchè la stessa era basata non su un vizio intrinseco del provvedimento, bensì sull’intervenuta sospensione del titolo esecutivo da parte del giudice della impugnazione.

La questione dedotta con il ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. depositato l’11 ottobre 2013 concerneva, invece, ciò: se fosse consentito o meno al giudice dell’esecuzione sospendere (ai sensi dell’art. 623 c.p.c.) l’esecutività dell’ordinanza di assegnazione pronunciata a conclusione del processo esecutivo, ma non ancora eseguita.

Il dubbio era stato risolto affermativamente con il provvedimento dell’11 marzo 2013 e negativamente con quello del 5 ottobre 2013, mediante il quale il giudice dell’esecuzione revocava, ex art. 487 c.p.c., il proprio precedente provvedimento favorevole alla banca.

E’ evidente, pertanto, che quest’ultima avesse interesse ad impugnare solamente il provvedimento del 5 ottobre 2013, ad essa sfavorevole, nonchè quello susseguente – che del primo era meramente esecutivo (ordine di emissione dei mandati di pagamento) – del 10 ottobre 2013. Rispetto a tali provvedimenti il ricorso ex art. 617 è stato tempestivamente depositato in cancelleria (in data 11 ottobre 2013), sicchè la sentenza che ritiene invece tardiva l’opposizione agli atti esecutivi è errata e deve essere cassata.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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