Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29325 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. II, 21/10/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 21/10/2021), n.29325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17228/2020 R.G. proposto da:

L.G.C., c.f. (OMISSIS), (in proprio e quale socia della

“Società Generale di Partecipazioni” s.r.l. e della “MB – Sviluppo

Industriale” s.r.l.), elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Giuseppe Palumbo, n. 12, presso lo studio dell’avvocato Isabella

Angelini, e dell’avvocato Michele Albanese Ginammi che

disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in

virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

e

MB – SVILUPPO INDUSTRIALE s.r.l., c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, B.G.,

c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Girolamo

Savonarola, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Sergio Torri, che

disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Alessandro De Luca, li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

allegato in calce al controricorso con ricorso incidentale.

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

contro

PARCO dell’ANIENE società consortile a responsabilità limitata,

c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lazzaro

Spallanzani, n. 22/A, presso lo studio dell’avvocato professor

Antonio Nuzzo, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

professor Federico Vecchio, la rappresenta e difende in virtù di

procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 650/2020 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 15 luglio 2021 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 27.10.2016 L.G.C., in proprio e quale socia della “Società Generale di Partecipazioni” s.r.l. e della “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l., citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma la “Parco dell’Aniene” soc. cons. a resp. lim. e la “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l..

Esponeva che la “MB – Sviluppo Industriale”, proprietaria di un’area originariamente industriale in territorio del Comune di Roma destinata, a seguito di cambio della destinazione d’uso, alla realizzazione di quattro edifici residenziali, aveva, con rogito per notar A. del 4.8.2010, alienato l’area anzidetta alla “Parco dell’Aniene”, all’uopo costituita, per il prezzo di Euro 20.000.000,00, oltre i.v.a..

Esponeva che dai documenti correlati al finanziamento accordato dalla “Banca Popolare di Milano”, dal tenore di una scrittura privata in data 29.12.2009 nonché dagli esiti dell’accertamento condotto dall’Agenzia delle Entrate si desumeva che il corrispettivo pattuito era di gran lunga inferiore al valore del terreno, sicché grave pregiudizio ne era derivato per la “MB – Sviluppo Industriale” e per i suoi soci, tra cui ella attrice.

Esponeva che gli amministratori della “MB – Sviluppo Industriale” avevano appositamente costituito la “Parco dell’Aniene”, onde cederle a prezzo vile il terreno con le relative autorizzazioni e consentire la partecipazione di altri soggetti all’operazione con elusione della disciplina tributaria.

Esponeva quindi che il rogito del 4.8.2010 doveva reputarsi nullo perché in frode alla legge e perché determinato da un motivo illecito – il pregiudizio delle ragioni dei soci estranei all’operazione – comune ad entrambe le parti.

Chiedeva, anche ai sensi dell’art. 2900 c.c., dichiarare la nullità ovvero pronunciare l’annullamento della vendita per notar A. del 4.8.2010 e per l’effetto disporre la restituzione del terreno alla “MB – Sviluppo Industriale” o, in subordine, condannare la “Parco dell’Aniene” al versamento delle maggiori somme necessarie onde ricondurre ad equità il contratto ovvero onde ristorare anche ai sensi dell’art. 2041 c.c., la “MB – Sviluppo Industriale” per il pregiudizio sofferto.

2. Si costituiva la “Parco dell’Aniene” soc. cons. a resp. lim..

Eccepiva pregiudizialmente il difetto di legittimazione ad agire dell’attrice.

Indi deduceva che l’alienazione del terreno, avvenuta a prezzo congruo come da perizia di stima eseguita antecedentemente alla stipula dell’atto di vendita, aveva costituito attuazione dell’accordo raggiunto da taluni soci della “MB – Sviluppo Industriale” – tra cui B.G. e L.G.S.N., rispettivamente, suocero e padre dell’attrice – dalla “Società Generale di Partecipazioni” s.r.l. e dalla “SA.PAR.” s.r.l., accordo trasfuso in una scrittura siglata in data 29.12.2009, con la quale, appunto, erano state definite le linee dell’intera operazione.

Deduceva altresì che nell’ambito del procedimento di mediazione aveva siglato in data 26.7.2012 con la “MB – Sviluppo Industriale”, con B.G., amministratore delegato di tal ultima società, e con L.G.S.N. accordo transattivo in virtù del quale le controparti avevano rinunciato a qualsivoglia pretesa nei suoi confronti ed avevano riconosciuto la congruità del prezzo – interamente versato – di vendita del terreno.

Deduceva inoltre che l’attrice aveva avuto compiuta conoscenza di tutte le fasi della complessa operazione ed essa convenuta era del tutto estranea agli eventuali comportamenti elusivi della disciplina fiscale imputabili esclusivamente alla “MB – Sviluppo Industriale”.

Instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto delle avverse domande.

3. Si costituiva la “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l. ed interveniva, in proprio, il suo amministratore, B.G..

Chiedevano, previa autorizzazione alla chiamata in causa della “SA.PAR.” s.r.l., della “94AD Immobiliare” s.r.l. e di P.M., rigettare le domande dell’attrice.

Chiedevano, in via riconvenzionale, accertare l’invalidità per mancanza di causa della scrittura in data 26.7.2012, accertare la scorrettezza e l’abuso di posizione dominante nel comportamento tenuto dalla “Parco dell’Aniene”, dalla “SA.PAR.”, dalla “94AD Immobiliare” e da P.M. nel rapporto negoziale con loro intercorso e, per l’effetto, dichiarare la risoluzione ovvero la nullità per violazione del divieto di cui all’art. 1963 c.c., del contratto di vendita in data 4.8.2010 con conseguente retrocessione del terreno e delle autorizzazioni amministrative alla “MB – Sviluppo Industriale”.

Chiedevano, in via riconvenzionale subordinata, accertare che il contratto di vendita in data 4.8.2010 era stato stipulato a causa e per effetto di comportamento scorretto e di mala fede della “Parco dell’Aniene” ovvero a causa e per effetto di abuso di posizione dominante, di abuso di maggioranza e/o di approfittamento dello stato di bisogno della “MB – Sviluppo Industriale” da parte della “Parco dell’Aniene” e quindi condannare, onde ricondurre ad equità il contratto, l’acquirente “Parco dell’Aniene” al versamento delle somme dovute a titolo di differenza sul maggior prezzo che sarebbe stato da corrispondere, differenza pari ad Euro 28.406.000,00 ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

Chiedevano, in ogni caso, condannarsi la “Parco dell’Aniene”, la “SA.PAR.”, la “94AD Immobiliare” e P.M. a risarcire i danni tutti cagionati.

4. Denegata l’autorizzazione alla chiamata in causa della “SA.PAR.” s.r.l., della “94AD Immobiliare” s.r.l. e di P.M.L., respinte le istanze istruttorie, espletata la c.t.u. ai fini della determinazione del valore del terreno al momento del rogito A., con sentenza n. 18529/2018 il Tribunale di Roma, tra l’altro, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di L.G.C. e la conseguente inammissibilità delle domande tutte da ella esperite, rigettava le domande riconvenzionali tutte proposte dalla “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l. e da B.G., condannava in solido l’attrice, la “MB – Sviluppo Industriale” ed il B. alle spese di lite e di c.t.u..

5. Avverso tale sentenza proponeva appello L.G.C., in proprio e quale socia della “Società Generale di Partecipazioni” s.r.l. e della società “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l..

Avverso la medesima sentenza proponevano separato appello la “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l. e B.G..

Resisteva la “Parco dell’Aniene” soc. cons. a r.l..

6. Con sentenza n. 650/2020 la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da L.G.C. in proprio e nella qualità; rigettava l’appello proposto dalla “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l. e B.G., regolava tra le parti tutte le spese del grado.

Evidenziava la corte che l’appello spiegato da L.G.C. doveva reputarsi inammissibile per difetto di specificità.

Evidenziava in particolare che l’appellante non aveva specificamente censurato i passaggi della motivazione del primo dictum merce’ i quali il tribunale aveva disconosciuto la sua legittimazione ad agire, anche ai sensi dell’art. 2900 c.c., ed il suo interesse ad agire, onde far valere la nullità del rogito in data 4.8.2010 quale socio della “MB – Sviluppo Industriale”.

Evidenziava, d’altro canto – la corte – che la scrittura privata in data 26.7.2012 era da qualificare senz’altro in guisa di transazione, sicché non ne faceva difetto la causa.

Evidenziava in particolare che, così come aveva correttamente ritenuto il tribunale, dovevano reputarsi sussistenti gli estremi e della “res dubia” e delle “reciproche concessioni” (cfr. sentenza d’appello, pag. 27).

Evidenziava in pari tempo che gli appellanti “MB – Sviluppo Industriale” e B.G. non avevano censurato il passaggio motivazionale del primo dictum alla cui stregua il tribunale aveva ritenuto che la sussistenza delle “reciproche concessioni” escludeva in radice la possibilità di configurare la transazione quale frutto di abuso di posizione dominante; che conseguentemente doveva reputarsi preclusa qualsivoglia contestazione correlata a presunto abuso di posizione dominante o di dipendenza economica.

Evidenziava poi che gli appellanti non avevano indicato i mezzi di prova proposti e non ammessi dal tribunale che avrebbero permesso di dimostrare l’asserita condotta ascritta a controparte di abuso di dipendenza economica (cfr. sentenza d’appello, pag. 30).

Evidenziava ulteriormente che doveva appieno condividersi la ricostruzione di cui al primo dictum, nella parte in cui il tribunale aveva disconosciuto la violazione del divieto del patto commissorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 36).

Evidenziava infine che la valutazione del terreno operata dal c.t.u. e gli ulteriori rilievi del consulente d’ufficio di cui alle 13 pagine di risposta alle note critiche dei consulenti di parte risultavano, così come aveva evidenziato il tribunale, appieno condivisibili, tanto più che con il motivo di gravame al riguardo esperito la “MB – Sviluppo Industriale” e B.G. si erano limitati a riproporre le questioni sollevate dai propri consulenti in ordine alle quali l’ausiliario d’ufficio aveva ampiamente risposto.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso L.G.C., in proprio e quale socia della “Società Generale di Partecipazioni” s.r.l. e della “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l. e B.G. hanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi; hanno chiesto rigettarsi il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, cassarsi la sentenza n. 650/2020 della Corte d’Appello di Roma con ogni conseguente statuizione.

La “Parco dell’Aniene” soc. cons. a r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto che il ricorso principale ed il ricorso incidentale siano dichiarati inammissibili – il ricorso incidentale anche per tardività – o rigettati con il favore delle spese.

8. La “Parco dell’Aniene” soc. cons. a r.l. ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, con il primo motivo di gravame ha in maniera specifica esplicitato le sue doglianze avverso la statuizione del Tribunale di Roma.

Deduce che il primo motivo recava chiara enunciazione delle argomentazioni fatte valere in contrasto con l’impianto motivazionale del primo dictum e che la specificità non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni già fatte valere in prime cure, siccome comunque idonee ad integrare un’adeguata critica alla prima decisione.

10. Il primo motivo del ricorso principale va respinto.

11. In premessa va ribadito l’insegnamento delle sezioni unite, a tenor del quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 (e rilevante ratione temporis nella fattispecie), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199; Cass. (ord.) 30.5.2018, n. 13535).

E va ribadito, altresì, che, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 12.2.2016, n. 2814; Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28057).

12. Su tale scorta va in toto condiviso il dictum della corte di merito.

Più esattamente, la disamina del tenore del motivo d’appello, quale riprodotto nel corpo del primo motivo del ricorso principale, essenzialmente incentrato sull’assenza di poteri in capo alla ricorrente, quale socia della “Società Generale di Partecipazioni” e della “MB – Sviluppo Industriale”, di influenzare le scelte degli organi di gestione delle stesse società e di vigilare sulle medesime scelte, dà ragione dell’ineccepibile e congrua valutazione della corte di merito.

Ossia del rilievo secondo cui l’esperito motivo d’appello conteneva “vaghe asserzioni circa l’impossibilità in concreto dell’appellante di influire sulla condotta degli organi deputati all’esercizio dell’impresa sociale ovvero di esercitare un particolare potere di vigilanza sugli atti di gestione lesivi dei propri diritti” (così sentenza d’appello, pag. 21).

13. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, era senza dubbio interessata e legittimata ad agire anche ai sensi dell’art. 2900 c.c., ai fini della declaratoria di nullità dell’atto di compravendita in data 4.8.2010.

Deduce che, per un verso, non è dotata di poteri che le consentono di influenzare le scelte gestorie o di vigilare sulle scelte gestorie da compiersi dagli organi della “Società Generale di Partecipazioni” e della “MB – Sviluppo Industriale”; che, per altro verso, è stata direttamente ed indirettamente danneggiata dalla illiceità della vendita per notar A. del 4.8.2010.

14. Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto.

15. Il motivo in disamina, evidentemente, non si correla alla ratio in parte qua decidendi.

La corte distrettuale ha reputato generico ed aspecifico il motivo d’appello, con cui L.G.C. aveva addotto la medesima doglianza a censura del primo dictum (“vaghe asserzioni circa l’impossibilità in concreto dell’appellante di influire sulla condotta (…) ovvero di esercitare un particolare potere di vigilanza (…)”.ò così sentenza d’appello, pag. 21).

In pari tempo la doglianza, veicolata dal primo motivo di ricorso, formulata a censura della ratio in parte qua decidendi, la si è ritenuta – lo si è detto – destituita di fondamento in dipendenza dell’ineccepibile e congrua valutazione della corte territoriale circa la genericità ed aspecificità del motivo di appello.

16. In ogni caso, questa Corte spiega che l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall’obbligo, facente capo all’amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l’eliminazione degli effetti conseguenti all’accertato vizio (cfr. Cass. 25.2.2009, n. 4579).

In questi termini vanamente la ricorrente reitera la sua legittimazione ad agire, il suo interesse ad agire, “per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di che trattasi” (così ricorso principale, pag. 14).

17. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1345 c.c..

Deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare ex officio la nullità ex art. 1344 c.c., della compravendita in data 4.8.2010, siccome siglata a prezzo abbondantemente inferiore a quello di mercato, in frode alla legge, per consentire l’ingresso di altri soci nell’operazione ed eludere norme tributarie.

Deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare ex officio la nullità ex art. 1345 c.c., della compravendita in data 4.8.2010, siccome siglata per un motivo unico, illecito e determinante, comune ad entrambe le parti.

18. Il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale assorbe la disamina del terzo motivo del ricorso principale.

19. Evidentemente il riscontro, ineccepibile, del difetto di legittimazione ad agire e di interesse ad agire di L.G.C. assorbe e rende vana la disamina delle ragioni alla cui stregua la medesima ricorrente ha prefigurato la nullità del contratto di compravendita a rogito notar A. del 4.8.2010.

20. In ogni caso – e pur a prescindere dall’ulteriore rilievo della corte distrettuale secondo cui “in difetto di interesse della parte alla pronuncia della nullità, viene di conseguenza meno anche il dovere di rilievo d’ufficio dell’invalidità dell’atto” (così sentenza d’appello, pag. 22) – la Corte di Roma ha dato conto in maniera inappuntabile (peraltro merce’ il riferimento agli insegnamenti di questa Corte n. 9447 del 20.4.2007, n. 20576 del 4.10.2010 e n. 23158 del 31.10.2014) e congrua dell’inconfigurabilità delle ragioni di nullità allegate dall’appellante (cfr. sentenza d’appello, pagg. 22 – 24, ove, tra l’altro, la corte di seconde cure ha puntualizzato che, “anche a voler ammettere che vi fosse un motivo illecito di frodare alcuni soci di MB, non vi è alcuna prova che tale intento fosse riferibile anche a PdA”).

21. Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’error in procedendo, la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio.

Deducono che hanno errato il tribunale prima e la corte d’appello poi a non far luogo, nonostante avessero formulato al riguardo rituale richiesta, alla integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti – tra cui la “SA.PAR.” s.r.l., la “94AD Immobiliare” s.r.l. e P.M. – che hanno partecipato alle operazioni economico-finanziarie che hanno preceduto la sottoscrizione da parte di essi ricorrenti incidentali degli atti – tra cui l’atto transattivo in data 26.7.2012 – in questa sede impugnati.

Deducono dunque che i giudici di merito non hanno valutato la sussistenza di un litisconsorzio necessario.

22. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1965 c.c. e segg.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione di norme di diritto e l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Premettono che hanno contestato la validità della scrittura del 26.7.2012.

Indi deducono che, contrariamente all’assunto dei giudici di merito, la scrittura anzidetta non può essere qualificata transazione in difetto dei presupposti necessari, tra cui quello delle “reciproche concessioni”.

Deducono altresì che la medesima scrittura è nulla, perché sottoscritta in presenza di un macroscopico abuso di dipendenza economica.

23. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 245 c.p.c. e dell’art. 1418 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione di norme di diritto e l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deducono che ha errato la corte territoriale a non far luogo, immotivatamente, alla rinnovazione della c.t.u., all’ammissione della prova per testi e a non dar corso all’istanza di esibizione all’uopo formulata.

Deducono che i mezzi di prova articolati erano finalizzati a dimostrare che tutti gli atti intercorsi tra le parti in lite erano volti a consentire alla “Parco dell’Aniene” di appropriarsi del terreno e delle correlate autorizzazioni amministrative.

Deducono che le istanze di esibizione erano dirette a dimostrare l’abuso di maggioranza nei rapporti tra soci ed il reale valore del terreno.

24. Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali denunciano la nullità della sentenza per erronea interpretazione dei negozi giuridici e per erronea applicazione delle norme in tema di divieto di patto commissorio; denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 1963 c.c., il vizio di motivazione apparente.

Deducono che la Corte di Roma ha respinto la domanda di nullità della vendita in data 4.8.2010 per violazione del divieto del patto commissorio con motivazioni generiche ed approssimative.

Deducono che la mancata restituzione dei finanziamenti ricevuti dalla “MB – Sviluppo Industriale” ha comportato la cessione del terreno alla “Parco dell’Aniene”, società appositamente costituita, in violazione, appunto, del divieto di cui all’art. 1963 c.c..

25. Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione dell’art. 116 c.p.c..

Deducono che la Corte romana, con riferimento alla determinazione del valore del terreno all’epoca del rogito del 4.8.2010, ha recepito le contraddittorie e lacunose conclusioni del c.t.u. senza tener conto delle osservazioni del consulente di parte.

Deducono che, all’atto della richiesta di mutuo, il presidente della “Parco dell’Aniene” ha indicato in Euro 74.000.000,00 il valore del terreno.

Deducono dunque che ben avrebbe dovuto la Corte capitolina convocare a chiarimenti il c.t.u. ovvero disporre la rinnovazione della consulenza, tanto più che il c.t.u. non ha tenuto conto della stima operata dalla “Risorse per Roma” s.p.a. e del valore indicato all’atto della richiesta di mutuo.

26. Il ricorso incidentale è inammissibile, siccome tardivamente proposto.

27. L’enunciazione dei motivi esperiti dalla “M.B. – Sviluppo Industriale” e da B.G. rende ben evidente che l’impugnazione incidentale non può essere qualificata “in senso stretto”, tale essendo quella proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale.

Al riguardo, propriamente, va condiviso il rilievo della “Parco dell’Aniene”. secondo cui “significativo, in proposito, che il Controricorso incidentale, sebbene formalmente concluda per il rigetto del Ricorso (…), non contenga una sola riga atta a spiegare le ragioni per cui il Ricorso “sia infondato in fatto e in diritto”” (così controricorso della “Parco dell’Aniene”, pag. 15).

28. Sovviene pertanto l’insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell’art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. sez. un. 29.10.2020, n. 23903).

29. Su tale scorta si evidenzia che la sentenza n. 650/2020 della Corte d’Appello di Roma – come da allegata relazione di notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994, a firma dell’avvocato Antonio Nuzzo – risulta notificata in data 18.2.2020 alla “M.B. Sviluppo Industriale” ed a B.G. a mezzo p.e.c. all’indirizzo p.e.c. degli avvocati Alessandro De Luca e Sergio Torri, difensori costituiti in seconde cure dei ricorrenti incidentali. Anzi, gli stessi ricorrenti incidentali hanno riferito che la sentenza n. 650/2020 della Corte d’Appello di Roma è stata ad essi “notificata in data 19 febbraio 2020” (così controricorso con ricorso incidentale della “M.B. Sviluppo Industriale” e di B.G., pag. 1; cfr. controricorso “Parco dell’Aniene”, pag. 15).

In tal guisa, e pur a considerare la sospensione straordinaria limitatamente al periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, è indubitabile che, a far data dal 19.2.2020 e sino al 31.7.2020, di della notifica a mezzo p.e.c. del controricorso con ricorso incidentale della “M.B. Sviluppo Industriale” e di B.G., il termine “breve” di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., era ampiamente decorso.

30. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente, “Parco dell’Aniene”, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

31. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte dei ricorrenti incidentali, questi ultimi con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo del ricorso principale;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l. e da B.G.;

condanna in solido la ricorrente principale, L.G.C., ed i ricorrenti incidentali, “MB – Sviluppo Industriale” s.r.l. e B.G., a rimborsare alla controricorrente, “Parco dell’Aniene” soc. cons. a r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 12.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte dei ricorrenti incidentali, questi ultimi con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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