Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29325 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20367-2012 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO

BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BOTTAI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 110/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava a G.M., esercente la professione di geometra, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 con cui determinava un maggior reddito imponibile di Euro 166.599, su cui applicava le corrispondenti imposte Irpef ed Irap ed una maggiore Iva di Euro 22.623; inoltre rigettava l’istanza di accertamento con adesione poichè presentata dal contribuente dopo che era scaduto il termine per l’impugnazione dell’avviso.

Contro l’avviso di accertamento e il diniego dell’accertamento con adesione il contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che, con sentenza n. 36 del 2010, lo dichiarava inammissibile perchè presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza n. 110 del 14.11.2011.

Contro la sentenza di appello G.M. propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

1. Primo motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4 e art. 14 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Secondo il ricorrente, la Commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che il ricorso introduttivo fosse inammissibile perchè proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal decimo giorno successivo a quello di spedizione della raccomandata (CAD) con cui il contribuente veniva informato dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio postale, anzichè considerare come dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione la successiva data in cui il contribuente aveva effettuato il materiale ritiro del plico presso l’Ufficio postale.

Il motivo è infondato. In materia di notificazione a mezzo posta effettuata dall’ufficiale giudiziario (o da un messo notificatore) la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, applicabile analogicamente anche in caso di notificazione degli avvisi di accertamento eseguita a mezzo posta direttamente dagli Uffici finanziari, stabilisce inequivocabilmente che la notificazione si perfeziona per il destinatario dopo che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso l’Ufficio postale, mentre la data di effettivo ritiro del plico da parte del destinatario vale come data alternativa di perfezionamento della notificazione solo se “anteriore, alla decorrenza del termine di dieci giorni”. L’interpretazione sostenuta dal ricorrente secondo cui, anche nel caso di ritiro del plico presso l’Ufficio postale effettuato successivamente al decorso di dieci giorni dalla spedizione della Cad, la notificazione si perfeziona comunque dopo che siano decorsi dieci giorni dall’effettivo ritiro del plico, è palesemente contraddetta dal chiaro tenore letterale della norma; essa inoltre contrasta con la natura perentoria del termine di impugnazione, poichè, consentendo al destinatario di ritardare a proprio piacimento il ritiro del plico, rimette all’arbitrio del contribuente la determinazione del momento di perfezionamento della notifica e quindi della decorrenza del termine di proposizione del ricorso (sessanta giorni dalla notificazione dell’atto tributario).

2. Secondo motivo: “Violazione degli artt. 112,184 bis c.p.c. (ovvero art. 153 nella attuale formulazione) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, nella parte in cui il giudice di appello ha omesso ogni scrutinio sulla richiesta subordinata dell’appellante di rimessione nei termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, dovendosi ritenere che l’impugnazione tardiva era giustificata dalle incertezze interpretative in materia di decorrenza del termine di dieci giorni per il perfezionamento della notificazione L. n. 890 del 1982, ex art. 8, comma 4.

Il motivo è infondato. Preliminarmente occorre ribadire il principio che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto non determina la cassazione della sentenza in caso di dispositivo conforme al diritto; in tal caso la Corte di cassazione ha il potere di applicare l’art. 384 c.p.c., correggendo la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (Sez. U. n. 2731 del 02/02/2017). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, soltanto il mutamento imprevedibile, inopinato e repentino, del consolidato orientamento interpretativo della norma processuale può costituire causa incolpevole di affidamento idonea a giustificare la restituzione nel termine della parte che ha confidato nel precedente univoco orientamento giurisprudenziale (Sez. U. n. 15144 del 2011). Nulla di questo è prospettabile nel caso in esame, posto che la tesi sostenuto dal ricorrente (il termine di dieci giorni previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8,comma 4, decorre sempre dalla data in cui il destinatario effettua il ritiro del plico) è priva di qualunque riconoscimento giurisprudenziale.

Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate liquidate in Euro 4.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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