Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29324 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25462-2010 proposto da:
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (OMISSIS), in
persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo
studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANCORA LUCIANO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1252/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
30/04/10, depositata l’08/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato Schiano Angelo difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO che aderisce alla
relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che è stata depositata relazione dei seguente contenuto.
“La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 1252 del 2010, rigettava l’appello proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. nei confronti di R.C., in ordine alla sentenza del Tribunale di Lecce del 1 aprile 2008.
Il Tribunale era stato adito dal R., già dipendente delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., succeduta alla gestione Commissariale delle Ferrovie del Sud Est, affinchè fosse condannata all’accantonamento della maggior somma di Euro 9.891,37 a titolo di TFR in aggiunta a quella già versata, nonchè alla rifusione delle spese processuali. La domanda era stata accolta.
Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., prospettando due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso R.C..
Il ricorso è manifestamente infondato.
1) Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente addebita alla Corte di avere dapprima affermato che a partire dal 30.6.1998 il calcolo del TFR deve essere compiuto secondo la disciplina di diritto privato, non applicabile all’indennità maturata nel periodo anteriore in cui vigeva la disciplina pubblicistica, e poi sostenuto che si deve procedere al calcolo del TFR sin dall’inizio del rapporto attribuendo efficacia retroattiva al D.Lgs. n. 80 del 1998, con violazione art. 11 preleggi.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: dica la Corte se la disciplina privatistica per il calcolo del TFR, dettata dagli artt. 2120 e 2121 c.c., può essere applicata anche a questioni sorte antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, quando il rapporto di lavoro de quo era assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica.
Il motivo è manifestamente infondato (v., ex multis, Cass., Sezione Lavoro, ordinanza n. 15269 del 2009). Infatti, la Corte d’appello ha affermato che il calcolo della buonuscita degli autoferrotranvieri, alla data del 31 maggio 1982, è regolato dagli artt. 2120 e 2121 c.c., vecchio testo, mentre il tfr spettante a partire dal 1 giugno 1982 va computato secondo il nuovo testo dell’art. 2120 c.c. Si tratta di un giudizio giuridicamente corretto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia.
2) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la disciplina dell’indennità di buonuscita è regolata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, il cui art. 1 rinvia alla contrattazione collettiva, nella specie costituita dal CCNL del 23 luglio 1976, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il lavoro straordinario e le varie indennità di trasferta, di diaria e diaria parziale.
L’esclusione dell’indennità di presenza è sancita dell’art. 4 dell’accordo nazionale del 21 maggio 1981. Peraltro, prosegue la società, la stessa L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6, fa salva la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici; ed è da escludere la nullità delle clausole dei contratti collettivi anteriori alla L. n. 297 del 1982, che derogano al principio di onnicomprensività. La ricorrente sostiene inoltre che la L. n. 297 del 1982 sul TFR non si applica agli autoferrotranvieri; che le voci in questione (lavoro straordinario, indennità di trasferta, diaria intera, diaria ridotta, indennità di presenza) non rientrano nella retribuzione normale fissata dall’art. 24 CCNL 23 luglio 1976; che sono voci saltuarie e variabili e pertanto non vanno computate. L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: dica la Corte se alle Ferrovie in concessione è applicabile la L. n. 297 del 1982, essendo tale categoria notoriamente assoggettata a disciplina pubblicistica speciale (R.D. n. 148 del 1931 e successive modifiche) e se inoltre gli emolumenti presi a base per il computo del TFR vanno individuati in relazione al concetto di retribuzione normale fissato dall’art. 24 CCNL 23 luglio 1976 che fra i compensi da escludere, oltre a taluni nominali in modo specifico, indica anche tutti quelli corrisposti in modo saltuario e variabile.
Il motivo è manifestamente infondato (v., ex multis, Cass., Sezione Lavoro, ordinanza n. 15269 del 2009). Le censure in esso contenute si pongono in contrasto con consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di buonuscita degli autoferrotranvieri. E’ infatti il principio affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze 22 giugno 1971 n. 140 e 28 maggio 1975 n. 124, secondo il quale la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, all. A) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 c.c., trova applicazione anche riguardo all’indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di L. trentamila mensili e cinquecentosettanta giornaliere previste dall’accordo del 21 maggio 1981) (Cass. n. 5595/1994, n. 2391 e 4872/1995, n. 5935/1996, n. 5624/2000, n. 26096/2007, n. 17769/2008; e per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, Cass. n. 9120/1995. n. 5935/1996 cit, n. 8559/1999, n. 12863/2005 cit., n. 10183/2006 cit., n. 26096/2007 cit.). Per quanto riguarda le singole voci retributive, le censure della ricorrente si rivolgono contro l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha motivato che la continuità della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai prospetti paga mensili i quali rivelavano un compenso sempre presente e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento retributivo.
Sull’indennità di trasferta, diaria e diaria parziale, la Corte ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuità anche nei casi in cui per contratto non sussistevano le condizioni per la trasferta, sicchè era da ritenere la loro natura retributiva ed assente la funzione di rimborso spese. Analogamente ha motivato in ordine all’indennità di presenza. Infine, le critiche concernenti il compenso di L. 30.000 attengono a questioni nuove delle quali non si trova traccia nella sentenza impugnata”.
Vista la memoria depositata dalle Ferrovie del Sud est e Servizi Automobilistici s.r.l., atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011