Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29324 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17996/2016 proposto da:

R.Z., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Santi

Apostoli n. 66, presso lo studio dell’avvocato Zunarelli Stefano,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., B.R., Ra.Mo.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3241/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2020 dal cons. Dott. VANNUCCI MARCO.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con sentenza emessa il 26 maggio 2015 la Corte di appello di Roma confermò le statuizioni contenute nella sentenza resa il 3 aprile 2010 dal Tribunale di Civitavecchia: sulle domande proposte da R.Z. nei confronti di E. e B.R. in dipendenza del contratto di vendita di quota di partecipazione, pari al 90% dell’intero, al capitale della Chalet Renato s.r.l. fra tali persone stipulato il 7 gennaio 2004; sulle contrapposte domande, fondate sul medesimo contratto, proposte da E. e B.R. nei confronti di R.; sulle domande proposte dagli stessi E. e B.R. nei confronti di Ra.Mo. in dipendenza di altro contratto di vendita di altra quota di partecipazione, pari al 10% dell’intero, al capitale della Chalet Renato s.r.l. fra tali persone stipulato;

che per la cassazione di tale sentenza il solo R. propose ricorso contenente tre motivi di impugnazione;

che gli intimati B.E., B.R. e Ra.Mo. non si sono costituiti;

che, per quanto riguarda i rapporti fra il ricorrente e i Signori B. (la causa fra costoro è affatto scindibile da quella fra i B. e Ra.), il ricorso venne notificato a costoro il 11 luglio 2016 (lo stesso giorno della consegna di copie dell’atto all’ufficiale giudiziario per le relative notificazioni) mediante consegna di due copie di tale atto (rispettivamente, destinate a B.E. e a B.R.) presso lo studio in Roma degli avvocati Barbara Bises e Massimo Guerrini, difensori con procura degli intimati nel giudizio di appello;

che, in considerazione del giorno di pubblicazione della sentenza di appello (26 maggio 2015), al ricorrente non notificata, il termine annuale per la sua impugnazione (art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla riforma recata dalla L. n. 69 del 2009, essendo stati instaurati nel corso dell’anno 2005 i giudizi di merito, riuniti, definiti in appello con la sentenza impugnata: art. 58, comma 1, citata L. n. 69) venne però a scadenza lunedì 27 giugno 2016, tenendo conto della sospensione di diritto della relativa decorrenza, dal 1 al 31 agosto 2015, in applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, (disciplinante la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo risultante dalla modificazione recata dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014, che, in applicazione dello stesso art. 16, successivo comma 3 divenne efficace a decorrere dall’anno 2015;

che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della sua tardività;

che non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituite le parti vittoriose.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Doppio contributo unificato, ove dovuto, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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