Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29324 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20344-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE MOTTINO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO

SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA PANSIERI,

GASPARE FALSITTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava alla Immobiliare Mottino s.r.l. un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2004, con cui determinava maggiori ricavi per Euro 70.000, derivanti dalla differenza tra il prezzo riscosso per la vendita di tre unità immobiliari ed i relativi mutui fondiari contratti dagli acquirenti per l’acquisto dei rispettivi immobili, differenza che secondo l’Ufficio rappresentava il maggior corrispettivo percepito e non dichiarato dalla società Immobiliare ai fini Ires, Irap ed Iva.

Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 84 del 2009, riducendo i maggiori ricavi accertati.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n. 163 del 20 dicembre 2011, annullando integralmente l’atto impositivo. Secondo il giudice di appello l’avviso di accertamento impugnato era nullo per difetto di motivazione “poichè l’atto richiamato, cioè le dichiarazioni rese dall’acquirente, erano riportate in estratto e non erano note alla ricorrente nella loro integralità”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso.

La società resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

1. Primo motivo: “Art. 360m n. 5. Illogicità, insufficiente motivazione”, poichè la Commissione tributaria regionale ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento perchè la contribuente non era stata posta nella condizione di avere completa conoscenza delle dichiarazioni rese dall’acquirente dell’immobile S.M..

Il motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in quanto le dichiarazioni dell’acquirente S. sono state riportate per estratto e non nella loro integralità; pertanto “mancando parti della dichiarazione resa, rilevandosi parti che vengono riportate solo incidentalmente – e che probabilmente avrebbero potuto avere diversa valenza probatoria qualora fossero state riportate per intero – il dettato dell’articolo menzionato (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42) non è stato rispettato: l’atto menzionato nell’avviso di accertamento non era conosciuto, non è stato ricevuto dal contribuente nè è stato riprodotto il contenuto essenziale”.

In tema di motivazione dell’atto di accertamento, si deve rilevare che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, prevede due modalità alternative di motivazione per relationem: mediante allegazione di copia integrale dell’atto richiamato ovvero mediante riproduzione del contenuto essenziale dell’atto, modalità equipollente e sostitutiva della allegazione. Lo stralcio delle dichiarazioni contenute nell’avviso di accertamento risultano testualmente trascritte nel sesto foglio del ricorso, ed il loro tenore non è oggetto di contestazione. In esse l’acquirente S. riferisce di avere acquistato l’immobile al prezzo di Euro 72.000, pagato mediante accensione di un mutuo bancario finalizzato all’acquisto di detto immobile, recante il maggiore importo di Euro 96.000.

Posto che l’Ufficio contesta alla società verificata la percezione di maggiori ricavi costituiti propriamente dalla differenza tra prezzo indicato nell’atto di rogito e mutuo fondiario garantito da iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile compravenduto (con richiamo ai limiti di finanziamento dei credito fondiario rapportati al valore dell’immobile ipotecato, stabiliti dalla Banca d’Italia in applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 e della relativa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), risulta viziata da illogicità l’affermazione del giudice di appello secondo cui lo stralcio della dichiarazione del ricorrente, che riferisce della discordanza tra prezzo versato ed importo del mutuo fondiario appositamente stipulato per l’acquisto dell’immobile, costituisca elemento inidonea a rappresentare “il contenuto essenziale” della dichiarazione posta a fondamento dell’atto impositivo.

2. Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione della L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23 bis”, in quanto la norma in oggetto impone di accertare al valore normale (non inferiore al mutuo concesso) le cessioni di immobili, e trattandosi di norma procedimentale, essa è applicabile anche alle cessioni avvenute in data anteriore alla entrata in vigore della norma.

La censura è inammissibile perchè la questione di diritto in esso dedotta non ha svolto alcun ruolo nella pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale, che ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla ritenuta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. In ogni caso deve essere rilevata l’erroneità della tesi circa la retroattività della presunzione in oggetto, atteso il chiaro disposto della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 265, secondo cui “per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 la presunzione legale di cui al D.L. 4 luglio 2006, art. 35, comma 23 bis, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, vale agli effetti tributari come presunzione semplice”.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale, con riguardo al dato della differenza tra prezzo di acquisto dichiarato e importo del mutuo ipotecario acceso per l’acquisto dell’immobile stesso, ne valuterà la rilevanza probatoria quale presunzione semplice, che richiede la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.. Allo stesso giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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