Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29323 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25070-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avv.

GRANOZZI GAETANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1974/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

5.11.09, depositata il 20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione dei seguente contenuto.

“La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1974 del 2009, in parziale riforma della sentenza n. 5542 del 2005 emessa dal Tribunale di Palermo, dichiarava che tra Poste Italiane spa e C. G. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto a termine e che pertanto la stessa aveva diritto ad essere riammessa in servizio.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste Italiane spa nei confronti di C.G., prospettando sette motivi di impugnazione.

Il ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, intervenuto in data 30 novembre 2010 tra C. G. e essa società Poste Italiane spa.

Il ricorso è inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del 2006, Cass. n. 16341 del 2009)”.

Vista la memoria depositata da Poste italiane, atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Nulla spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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