Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29323 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4600-2018 proposto da:

AGRICOLA TRE VALLI SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO ALBERTO

RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato LAURA CORONA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA GRIGOLI;

– ricorrente –

contro

S.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 267/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 15 marzo- 27 luglio 2017 n. 267 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona, che aveva accolto la domanda proposta da S.T. nei confronti del datore di lavoro, AGRICOLA TRE VALLI, società cooperativa a responsabilità limitata, per l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato in data 23 aprile 2008 ed accertato la intercorrenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva irrilevante il primo motivo di appello, finalizzato ad evidenziare la natura agricola della società cooperativa: esponeva che nel ricorso di primo grado non era oggetto di contestazione l’inquadramento della società nel settore agricolo nè ciò era assunto in sede di appello; la lavoratrice appellata nella memoria di costituzione evidenziava soltanto (pagina 5, secondo alinea) che la società era una società agricola solo di nome mentre di fatto esercitava la lavorazione di prodotti alimentari su base industriale.

Il secondo ed il terzo motivo di appello erano infondati.

Quanto al secondo, dalla illegittimità del primo contratto derivava l’irrilevanza di ogni questione di legittimità dei contratti a termine successivi.

Nel merito, la illegittimità del primo contratto doveva essere confermata.

Come esposto dalla cooperativa, il solo richiamo nel contratto individuale di lavoro all’art. 18 del CCNL INDUSTRIA non rendeva applicabile la disciplina del contratto a tempo determinato; sia il contratto individuale che il contratto aziendale prevedevano, nonostante la affermata natura agricola della società, come previsione di miglior favore rispetto all’esclusione della disciplina del tempo determinato nel settore agricolo, l’applicabilità dell’art. 18 del contratto INDUSTRIA “così come modificato ed integrato dall’art. 1 dell’accordo aziendale 9 luglio 1992”.

Il richiamo alla disciplina generale sul contratto a termine derivava dalla circostanza che nell’accordo aziendale del 9 luglio 1992, richiamato dal contratto individuale, le parti stabilivano di utilizzare la previsione di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 17, per individuare ipotesi di ulteriori assunzioni a termine.

Tale rinvio determinava la illegittimità del termine; la clausola giustificativa del termine era del tutto generica mentre l’esigenza di specificare i motivi del termine sussisteva tanto nei casi previsti dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, che nei casi previsti dalla L. n. 368 del 2001, art. 1.

Tali argomentazioni non erano oggetto di specifiche censure nel gravame.

Inoltre la società, onerata della relativa prova, non aveva specificato nè chiesto di provare le ragioni delle quattro assunzioni a termine e la proroga del primo rapporto, che avevano determinato la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo del 23 aprile 2008 al 31 dicembre 2012.

La illegittimità del primo contratto non poteva essere sanata dai successivi accordi aziendali, qualificati dalla società come a carattere interpretativo, giacchè i contratti collettivi non potevano incidere sui diritti quesiti del singolo lavoratore;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società cooperativa AGRICOLA TRE VALLI, articolato in cinque motivi, cui la intimata non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132c.p.c., n. 4.

Ha denunziato la mancanza ed apparenza della motivazione in ordine alla statuita irrilevanza della sua incontestata natura agricola, cui, invece, conseguiva la inapplicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, come statuito dall’art. 10, comma 2, dello decreto legislativo cit..

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Si deduce la assenza di motivazione in merito al rigetto del secondo motivo di appello. La ricorrente ha esposto che nell’atto di appello si ribadiva che non era stata mai disconosciuta la natura agricola dei rapporti di lavoro, essendo stata semplicemente concordata in sede

sindacale l’applicazione di un contratto collettivo più favorevole.

Rispetto a tali argomentazioni la sentenza impugnata si limitava ad affermare che la illegittimità del primo contratto rendeva irrilevante ogni questione di legittimità dei successivi;

– con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa e/o apparente motivazione della statuizione di illegittimità del primo contratto a termine. Si deduce l’irrisolvibile contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte veneziana dopo avere correttamente affermato che il solo richiamo nel contratto individuale all’art. 18 del CCNL INDUSTRIA, non rendeva applicabile la disciplina del contratto a tempo determinato, statuiva, invece, che la illegittimità del termine derivava dalla circostanza che sia il contratto individuale che il contratto aziendale prevedevano l’applicabilità dell’art. 18 del CCNL INDUSTRIA, come modificato integrato dall’art. 1 dell’accordo aziendale 9 luglio 1992.

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 17, censurando la sentenza per avere ritenuto che la applicazione della normativa generale sul contratto a termine derivasse dal richiamo nel contratto aziendale del 9 luglio 1992 alla L. n. 56 del 1987, art. 17. La parte ricorrente ha dedotto che la L. n. 56 del 1987, art. 17, non disciplinava affatto le assunzioni a termine ma si occupava di regolamentare le convenzioni tra le imprese e le commissioni regionali o circoscrizionali per l’impiego dirette ad istituire un programma di assunzioni dei lavoratori; l’accordo aziendale del 9 luglio 1992 individuava il contenuto di tali convenzioni.

– con il quinto motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, con riferimento al verbale di interpretazione autentica del 24 marzo 2011.

La cooperativa ricorrente ha esposto che con il terzo motivo di appello si evidenziava l’omesso esame della portata di interpretazione autentica del verbale del 24 marzo 2011.

Non si poneva neppure un problema di diritti quesiti del lavoratore, posto che gli accordi intervenuti prima del citato verbale di interpretazione autentica ribadivano la natura agricola dei rapporti di lavoro del personale dipendente e mai vi era stata intenzione di estendere a tali rapporti la disciplina generale del lavoro a tempo determinato.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare la improcedibilità del ricorso;

che la parte ricorrente ha redatto il ricorso in formato digitale ed ha provveduto alla sua notifica in via telematica.

Non essendo stato esteso al giudizio in cassazione il processo telematico- e non essendo dunque possibile provvedere al deposito in questa sede con modalità telematiche del ricorso notificato- l’avvocato avrebbe dovuto procedere a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, ovvero:

– stampare una copia su supporto analogico del ricorso, del messaggio di posta elettronica certificata costituente notificazione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (ciò che ha fatto);

– attestare la conformità delle copie ai documenti informatici da cui erano tratte (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1), essendo egli stesso pubblico ufficiale a ciò autorizzato L. n. 53 del 1994, ex art. 6 (ciò che è stato omesso).

L’unica attestazione di conformità in atti è quella contenuta nella relata di notifica, che, tuttavia, è anch’essa atto telematico (che attesta al destinatario della notifica la conformità degli allegati inviati).

In sostanza quelle prodotte in questa sede sono copie non autentiche degli atti telematici originali.

Le Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 24 settembre 2018 n. 22438 hanno esaminato ex professo la questione della procedibilità del ricorso nativo digitale; limitando l’esame a quanto rileva in causa, è stato ivi chiarito che ove il destinatario della notificazione a mezzo pec del ricorso rimanga intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379, c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis c.p.c., 380-bis 1 c.p.c. e 380-ter c.p.c.).

Nella fattispecie di causa il ricorrente non ha depositato neppure in vista della adunanza camerale la attestazione di conformità del ricorso depositato agli originali telematici, pur avendo il relatore segnalato nella sua proposta la necessità di verificare tale conformità;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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