Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29322 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29322
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS),
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE LUIGI EINAUDI DI CHARI –
ISTITUTO TECNICO STATALE ABBA – BALLINI DI BRESCIA in persona del
Ministro e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO VASAPOLLI,
AGOSTINI MICHELE, MANCINI ROBERTO, giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
4.2.2010, depositata il 09/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che è stata depositata relazione dei seguente contenuto.
“La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 56 del 2010, rigettava l’appello proposto dal MIUR e altri nei confronti di S.R., avverso la sentenza n. 973/07 del Tribunale di Brescia che aveva accolto la domanda di quest’ultimo accertando:
il diritto del S. all’attribuzione del punteggio di 36 punti per la ferma di leva prolungata;
la mancanza di giustificazione del recesso ante tempus dell’Istituto tecnico commerciale statale e per geometri Luigi Einaudi di Chiari dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal S.;
condannando il MIUR al risarcimento del danno in misura pari all’ammontare delle retribuzioni dal giorno del recesso al 30 giugno 2007.
Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte d’Appello di Brescia ricorre il MIUR prospettando un motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione della L. n. 958 del 1986, art. 5 in combinato disposto con l’art. 9, comma 2, e la nota 10 del D.M. 28 luglio 2004, n. 64.
Assume il MIUR che non può essere condivisa la sentenza in questione nell’equiparare il servizio di leva obbligatoria con quella prolungata ai fini dell’attribuzione del suddetto punteggio.
Resiste con controricorso il S..
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ opportuno un breve riepilogo del quadro normativo.
La L. n. 958 del 1986, art. 1, comma 1 ora abrogato ma applicabile ratione temporis, prevede che i militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all’esame personale presso il Consiglio di leva. Il D.M. 28 luglio 2004, n. 64, art. 9, comma 1 prevede che il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla Tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento (D.M. 25 maggio 2000, n. 201), è interamente computato con attribuzione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
Assume, pertanto, rilievo ai fini della presente controversia quanto previsto dal suddetto Regolamento recante “Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4”, approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201.
Tale regolamento nell’allegato A, recante “Tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e al personale educativo”, al punto E (già richiamata nota 10) stabilisce che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purchè prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo.
Così ricostruito il quadro normativo risulta esente dai vizi prospettati la sentenza della Corte d’Appello che dal combinato disposto di tale Regolamento, nei passaggi richiamati, e della L. n. 958 del 1986, art. 5 fa discendere l’attribuibilità del punteggio in questione anche per il periodo di ferma prolungata, in ragione della equiparazione, a tali fini, del servizio militare al servizio d’insegnamento e della assimibilità della ferma obbligatoria alla ferma prolungata, con riguardo alla fattispecie in esame”.
Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile il controricorso non essendo stata provata l’avvenuta notifica dello stesso.
Tanto premesso, il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono. Nè tale ricostruzione interpretativa contrasta con quanto affermato da Cass. n. 10267 del 1998, in quanto, tale pronuncia, nel ritenere che la valutabilità economica e previdenziale del servizio di leva, di cui alla L. n. 958 del 1986, art. 20 va riferita al solo servizio militare di leva, escludendo la valutabilità del servizio di ferma di leva prolungata, attiene ad una fattispecie che involge istituti diversi da quelli in esame.
Pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011