Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29322 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 26/10/2020, dep. 22/12/2020), n.29322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29622/2015 proposto da:

Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.a. in Amministrazione

Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via L.G. Faravelli n. 22, presso

lo studio dell’avvocato Maresca Arturo, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio

Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato Minucci Stefano, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – V.V. domandava di essere ammesso, in prededuzione, allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. per l’importo di Euro 136.950,00: il titolo della domanda era costituito dalla indennità supplementare prevista dall’accordo sindacale del 27 aprile 1995.

La domanda era respinta dal giudice delegato il quale rilevava che il diritto alla detta indennità è configurabile nei soli casi in cui il rapporto di lavoro si sia risolto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo; lo stesso giudice delegato osservava, inoltre, che i crediti in prededuzione sono espressamente regolati dalla L. n. 570 del 1999, artt. 20 e 52 i quali conferiscono rilievo alla natura funzionale dei crediti stessi rispetto all’esercizio dell’impresa.

2. – V. proponeva opposizione che il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 26 novembre 2015, accoglieva: era così accertato il diritto del ricorrente ad essere inserito nello stato passivo per l’importo sopra indicato, in prededuzione. Il Tribunale osservava che l’accordo interconfederale del 27 aprile 1995 non esigeva che fosse data prova dello stato di disoccupazione del dirigente. Rilevava, poi, che allorquando la società in amministrazione straordinaria decide di non licenziare un dirigente, tutti i crediti maturati da quest’ultimo risultano “sorti in funzione della continuità aziendale, e dunque sono da collocarsi in prededuzione, senza che sia dato distinguere tra quelli aventi maggiore o minore funzione retributiva, piuttosto che indennitaria”. Rilevava che, ove si fosse distinta la collocazione delle voci stipendiali in funzione della causa, si sarebbe potuto verificare che il dipendente che avesse prestato attività per la procedura fosse pagato solo per la quota in prededuzione, dovendo concorrere, ed eventualmente non essere pagato, per la restante parte con altri creditori privilegiati titolari di credito anteriori alla procedura.

3. – La pronuncia del Tribunale è stata impugnata dall’amministrazione straordinaria con un ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Resiste con controricorso V.V.. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di Alitalia relativa alla prova del mancato passaggio in CAI del dirigente. Viene dedotto che in sede di opposizione la ricorrente aveva eccepito la non spettanza dell’indennità in favore del dirigente il cui rapporto di lavoro fosse continuato alle dipendenze dell’azienda subentrante in esecuzione del piano di cessione dei beni e dei contratti cui alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Tribunale, secondo l’istante, aveva però mancato di pronunciarsi su tale eccezione.

Col secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione, o falsa applicazione, dell’accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale del 27 aprile 1995, allegati I al CCNL dirigenti aziende industriali, nonchè del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 39 del 2004, art. 1. Viene affermato che l’indennità supplementare spetta solo in caso di effettivo licenziamento del dirigente e non può dunque trovare applicazione nel caso di specie ove, in forza del peculiare meccanismo di cui al D.L. n. 347 del 2003, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2008 e della relativa legge di conversione, il dirigente transita alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’esercizio del servizio, in attuazione del predefinito “programma di cessione dei complessi di beni contratti” e il recesso rappresenta solo lo strumento prescelto per attuare detto passaggio. In altri termini, secondo la ricorrente, mediante il complesso iter procedurale previsto dalla legge, che presuppone la risoluzione del rapporto di lavoro e il contestuale passaggio in altra azienda (la società CAI, cessionaria degli asset della società collocate in amministrazione straordinaria) “si garantisce la continuità del rapporto di lavoro con il dirigente, e dunque si esula dall’ambito di applicazione dell’accordo”.

1.1. – I due motivi non sono fondati.

Viene in questione la previsione del verbale di accordo del 27 aprile 1995, allegato I al CCNL Dirigenti aziende industriali, che recita: “In presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla L. 23 luglio 1991 n. 223, riconosciute con il decreto del Ministero del lavoro di cui alla L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 1, comma 3, nonchè delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del lavoro ai sensi della L. 19 dicembre 1984, n. 863, art. 1 l’azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine rapporto, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato”. Precisa lo stesso accordo che tale disciplina “trova applicazione, con pari decorrenza, anche nell’ipotesi di amministrazione straordinaria (gestione commissariale) attuata ai sensi e con la procedura della L. 3 aprile 1979, n. 95, sempre che l’azienda motivi il recesso con riferimento alla situazione di cui alla legge medesima”.

Ora, la censura di omessa pronuncia di cui al primo motivo non trova riscontro, dal momento che il Tribunale ha preso in esame l’eccezione sollevata dalla ricorrente e l’ha respinta: affinchè il dirigente di azienda industriale possa beneficiare dell’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto contemplata nel nominato accordo sindacale – si legge nel decreto impugnato – è necessario che la soppressione del posto di lavoro sia la naturale e diretta conseguenza della crisi aziendale, mentre “non (è) prevista la prova dello stato di disoccupazione del dirigente, come dedotto dalla parte opposta”. Non vale obiettare che il Tribunale, in tale ultimo passaggio, ha fatto riferimento al generale stato di disoccupazione del controricorrente, e non al mancato passaggio di quest’ultimo in CAI (pag. 10 del ricorso). E’ evidente, infatti, che negando, a monte, la rilevanza della situazione occupazionale del dirigente, il Tribunale ha escluso che l’esito della lite potesse essere influenzato dall’intervenuto trasferimento dello stesso presso altra azienda.

La questione posta col secondo motivo – la stessa su cui l’amministrazione straordinaria di Alitalia ha impernato la censura di omessa pronuncia di cui si è appena detto – è stata poi correttamente decisa dal Tribunale.

Il Collegio intende, sul punto, dare continuità alla giurisprudenza della Corte, secondo cui l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua una effettiva cesura del rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in stato di disoccupazione (Cass. 30 settembre 2019, n. 24355, con cui è stata cassata la pronuncia di merito che aveva negato l’emolumento in presenza di un licenziamento intimato da Alitalia Servizi s.p.a., posta in amministrazione straordinaria, seguito da riassunzione ad opera del cessionario, quale speciale modalità di trasferimento del lavoratore D.L. n. 347 del 2003, ex art. 5, comma 2 ter; in senso conforme, più di recente: Cass. 12 febbraio 2020, n. 3442, non massimata).

2. – Col terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di Alitalia relativa alla non riferibilità del motivo di licenziamento alla procedura di amministrazione straordinaria. Assume l’istante che nella propria memoria di costituzione aveva eccepito che il licenziamento non era stato motivato “con riferimento alla procedura”, quanto piuttosto dalla chiusura dell’azienda.

Col quarto motivo vengono dedotti la violazione o falsa applicazione dell’accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale del 7 aprile 1995, allegato I al CCNL dirigenti aziende industriali. Rileva il ricorrente che nel verbale di accordo del 27 aprile 1995 si prevedeva che l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto risultava dovuta ove l’azienda avesse risolto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni in esso indicate, tra cui era compresa l’amministrazione straordinaria attuata ai sensi della L. n. 95 del 1979; osserva, al riguardo, che il licenziamento non era stato di contro direttamente determinato dall’ammissione alla procedura, bensì dalla autonoma determinazione del commissario di far cessare l’attività di impresa.

Con il quinto motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi che dimostrerebbero la prosecuzione dell’attività aziendale successivamente all’ammissione della procedura azione straordinaria e la riconducibilità del recesso alla determinazione del commissario avente ad oggetto la chiusura dell’attività produttiva aziendale. Si tratta di una censura che declina sul versante dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la questione relativa alla motivazione del recesso dal rapporto di lavoro da parte del commissario.

Il sesto motivo oppone la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per omissione o illogicità della motivazione in ordine alla spettanza dell’indennità supplementare a fronte di un recesso motivato con la cessazione dell’attività produttiva e la nullità della sentenza, per mancanza di motivazione sul punto. I temi oggetto dei precedenti motivi vengono qui prospettati avendo riguardo alle lacune e aporie del percorso argomentativo che, secondo l’istante, presenterebbe la pronuncia impugnata.

2.1. – I quattro motivi non meritano accoglimento.

Il terzo e il sesto motivo di ricorso – come detto – prospettano il vizio di omessa pronuncia sulla questione della non riferibilità del motivo di licenziamento alla procedura di amministrazione straordinaria e quello di omessa o illogica motivazione sulla medesima questione. In realtà, il Tribunale mostra di conferire rilievo dirimente, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità, al fatto che la soppressione del posto di lavoro sia la naturale diretta conseguenza della crisi aziendale (pag. 5 del decreto impugnato): in tal modo, l’eccezione dell’odierna ricorrente, fondata sulla assenza di una motivazione del licenziamento specificamente riferita alla procedura di amministrazione straordinaria risulta essere stata oggetto di un assorbimento. Ora, l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33764; Cass. 12 novembre 2018, n. 28995; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; cfr. pure Cass. 3 febbraio 2020, n. 2334).

L’eccezione svolta dalla ricorrente è peraltro infondata, e tanto giustifica il rigetto del quarto e del quinto mezzo di censura. In proposito è da osservare che questa Corte, in passato, con riferimento all’accordo collettivo del 16 maggio 1985 (pienamente sovrapponibile a quello del 7 aprile 1995, per quanto qui interessa) ha osservato che la disposizione che attribuisce l’indennità prescinde dall’epoca in cui interviene il recesso del dirigente, ma “la ricollega ad una situazione in itinere, insorta con intenzione conservativa, il rischio del cui esito negativo non può trasferirsi sul dirigente esclusivamente in base al dato temporale offerto dall’epoca del recesso, pur sempre giustificato in attuazione della pattuizione collettiva di riferimento” (Cass. 13 luglio 2005, n. 14769, in motivazione) e ha inoltre evidenziato che “il riferimento alle situazioni specificamente previste non deve necessariamente aver luogo con l’uso di formule sacramentali ma può sussistere nel caso in cui la soppressione del posto di lavoro rappresenti la naturale e diretta conseguenza della cessazione di ogni attività produttiva dovuta alla riconosciuta crisi aziendale” (Cass. 23 settembre 2000, n. 12628, in motivazione). Sulla stessa linea, più di recente la Corte, prendendo in esame l’accordo collettivo del 7 aprile 1995, che ha trovato applicazione nella presente vicenda, ha osservato che “l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto ivi prevista per i dirigenti di azienda deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, al di là della motivazione formalmente adottata dal datore di lavoro” (Cass. 4 gennaio 2019, n. 86).

3. – Col settimo mezzo si deduce la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20 nonchè del verbale di accordo del 27 aprile 1999 in ordine alla affermata prededucibilità del credito. La ricorrente assume che l’identità supplementare avrebbe natura di “penale forfettaria” prevista per specifiche ipotesi di licenziamento oggettivo e non può costituire oggetto di un “credito sorto per la gestione del patrimonio aziendale”.

L’ottavo motivo censura il decreto impugnato per violazione di legge in riferimento all’art. 111 Cost., comma 6, all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza. L’istante deduce come le argomentazioni svolte, da parte del giudice dell’opposizione, con riguardo al tema della prededuzione fossero connotate da grave illogicità.

3.1. – I due motivi vanno disattesi alla luce del seguente principio, affermato dalla S.C.: “L’indennità supplementare prevista dall’accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione L. Fall., ex art. 111, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività di impresa” (Cass. 19 novembre 2018, n. 29735).

4. – In conclusione, il ricorso è respinto.

5. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA