Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29321 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 26/10/2020, dep. 22/12/2020), n.29321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21125/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Chinotto

n. 1, presso lo studio dell’avvocato Minucci Stefano, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.a. in Amministrazione

Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via L.G. Faravelli n. 22, presso

lo studio dell’avvocato Maresca Arturo, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 592/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.G. domandava di essere ammesso, in prededuzione, allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. per l’importo di Euro 83.586,00: il titolo della domanda era costituito dalla indennità supplementare prevista dall’accordo sindacale del 27 aprile 1995.

La domanda era respinta dal giudice delegato il quale rilevava anzitutto non essere stato dedotto in ricorso che parte istante fosse rimasto privo del posto di lavoro: circostanza che, a suo avviso, assumeva rilievo in considerazione del fatto che la detta indennità trovava applicazione nei soli casi in cui il rapporto di lavoro si fosse risolto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo; lo stesso giudice delegato osservava, inoltre, che in forza del disposto della L. n. 570 del 1999, artt. 20 e 52 il rango della prededuzione doveva essere riconosciuto a quei soli crediti che avevano una funzione tipicamente retributiva, laddove il credito in questione aveva natura indennitaria.

2. – M. proponeva opposizione che il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 25 febbraio 2015, respingeva. Il Tribunale osservava, per quanto qui rileva, che l’opponente aveva mancato di provare, nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 99 per la produzione dei documenti, il proprio stato di disoccupazione. Riteneva, in proposito, che il D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter “in deroga ai principi generali posti a presidio delle vicende circolatorie dell’impresa, configura una speciale ipotesi di trasferimento dei lavoratori il quale si può anche attuare attraverso il licenziamento la successiva riassunzione”; secondo il giudice dell’opposizione, in tale particolari ipotesi, “il licenziamento assume solo l’aspetto di una modalità di trasferimento del lavoratore e non può, quindi, assumere, neppure potenzialmente, quei profili di illegittimità che costituiscono il sostrato sulla base del quale costruita l’intera disciplina negoziale dell’accordo in questione. E’ onere quindi, del lavoratore che richiede la corresponsione dell’indennità supplementare, nell’ipotesi di amministrazione straordinaria, fornire la prova della mancata riassunzione”.

3. – La pronuncia del Tribunale è stata impugnata da M. con un ricorso per cassazione articolato in un solo motivo, corredato di memoria. Resiste Alitalia Linee Aeree Italiane in amministrazione straordinaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo proposto vengono dedotti: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, introdotto dal D.L. n. 134 del 2008, nonchè dell’art. 2118 c.c., comma 2, e, comunque, dell’art. 1362 c.c., dell’art. 12 preleggi, dell’art. 2697 c.c. e dell’accordo collettivo sull’indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e crisi aziendale del 27 aprile 1995; violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Assume il ricorrente che l’impugnato decreto muove dall’errato assunto che il proprio licenziamento non avrebbe costituito atto idoneo a determinare “una effettiva cesura del rapporto di lavoro”. L’istante sostiene, in sintesi, che il Tribunale abbia a torto ritenuto decisiva la riallocazione del dipendente, anche attraverso la cessazione del rapporto di lavoro con successiva riassunzione, nell’ambito della medesima procedura di amministrazione straordinaria. Ad avviso del ricorrente, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto per contro riconoscere l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro per effetto del licenziamento, siccome determinata dall’iniziativa dell’amministrazione straordinaria che aveva intimato il licenziamento senza preavviso: atto, questo, idoneo a determinare, per l’appunto, l’immediata estinzione del rapporto stesso. In conclusione, secondo l’istante, il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva del diritto all’indennità risultava essere condizionata da due soli elementi, entrambi sussistenti: l’avvenuto licenziamento del dirigente e l’essere il licenziamento collegato a una delle ipotesi di crisi aziendale previste nell’accordo del 27 aprile 1995. Da ultimo, l’istante censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha considerato la propria disoccupazione come fatto costitutivo del diritto azionato, laddove avrebbe invece dovuto qualificare l’avvenuta riassunzione quale fatto estintivo del diritto in questione, della cui prova era gravata la procedura.

2. – Contrariamente a quanto affermato dalla controricorrente, il motivo è ammissibile.

Sul versante dell’autosufficienza è necessario osservare che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportare la declaratoria di inammissibilità del motivo solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonchè la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887). Nella specie, non si ravvisano carenze nel senso indicato.

Con riguardo alla formulazione del motivo, il fatto che esso sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione se esso consente di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolato in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100). Tale condizione nella fattispecie ricorre senz’altro ed è, anzi, resa plastica, per così dire, dalla formulazione dei cinque quesiti conclusivi formulati alle pagg. 22 s. del ricorso.

3. – Il motivo, poi, è fondato.

Reputa il Collegio si debba dare continuità alla giurisprudenza della Corte, secondo cui l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua una effettiva cesura del rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in stato di disoccupazione (Cass. 30 settembre 2019, n. 24355, con cui è stata cassata la pronuncia di merito che aveva negato l’emolumento in presenza di un licenziamento intimato da Alitalia Servizi s.p.a., posta in amministrazione straordinaria, seguito da riassunzione ad opera del cessionario, quale speciale modalità di trasferimento del lavoratore D.L. n. 347 del 2003, ex art. 5, comma 2 ter; in senso conforme, più di recente: Cass. 12 febbraio 2020, n. 3442, non massimata).

Ha errato, quindi, il Tribunale nel ritenere che la fattispecie costituiva del diritto all’indennità fosse integrata dal dato della mancata assunzione del ricorrente presso CAI – Compagnia Aerea Italiana s.p.a., società acquirente degli asset operativi e del marchio Alitalia, e che, in conseguenza, lo stesso istante fosse onerato di fornire una prova in tal senso.

4. – Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio della causa al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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