Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29321 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. II, 21/10/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 21/10/2021), n.29321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35428-2019 proposto da:

C.S.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI ARNALDO VASSALLO 26, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE BARBIERI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S.G.M., C.S.E.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA D’ARACOELI, 1, presso lo

studio dell’avvocato LUCA PEVERINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA CRISTIANA FELISI;

– ricorrenti incidentali –

nonché

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. SECCHI

9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che la

rappresenta e difende;

AZIENDA AGRICOLA C.E. & FIGLI SRL,

C.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo

studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLA PROCOPIO;

– controricorrenti –

nonché contro

C.V., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1523/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE RENZIS LUISA, che ha

concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale

ed incidentale, ed il rigetto degli altri motivi;

Lette le memorie depositate nell’interesse dei ricorrenti incidentali

e della controricorrente C.A..

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione dell’11 gennaio 1972, R.D., R.C.B. e R.F., nella qualità di figli naturali di C.S. (qualità che sarebbe stata loro riconosciuta con successiva sentenza della Corte d’appello di Messina del 9 luglio 1975, acquisendo il cognome C.) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone i figli naturali riconosciuti del defunto, C.G., F., Gi. U.R., per sentir dichiarare aperta la successione del padre, deceduto il (OMISSIS) senza testamento, procedendo pertanto alla divisione dei beni ereditari. Analoga domanda era proposta in un separato giudizio introdotto in data 20 settembre 1973 da M.A. a sua volta riconosciuta figlia naturale del de cuius con successiva sentenza del 21 febbraio 1977 (acquisendo anche lei il cognome C.).

Si costituivano nella prima causa i convenuti che eccepivano la prescrizione del diritto degli attori e l’usucapione dei beni caduti in successione, ma entrambe le eccezioni erano rigettate dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del novembre 1984, pubblicata in data 15 gennaio 1985, poi confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2326 del 1990. La Corte d’Appello con la stessa sentenza rimetteva la causa al giudice di primo grado essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di M.A. che aveva, come detto, proposto un separato giudizio.

Riassunta la causa, decedevano gli originari attori, cui succedevano i loro eredi, così come pure decedevano i convenuti C.G. e C.U.R..

Il Tribunale di Crotone con sentenza n. 34 del 1993 disponeva la divisione dei beni ereditari con la formazione di 7 quote, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico ufficio ed in particolare riteneva che la massa ereditaria fosse composta dai soli beni caduti in successione.

Avverso tale sentenza proponevano appello C.F., Ca.Gi. e gli eredi di C.G., ma con sentenza del 12 luglio 1994, la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava la nullità della decisione del tribunale, attesa la necessità di dover integrare il contraddittorio nei confronti del curatore dell’eredita di C.U.R..

Riassunto il giudizio e riunito allo stesso il processo separatamente introdotto da M.A., poi divenuta C., il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 207 del 18 marzo 2005, dichiarava aperta la successione del de cuius assumendo che l’eredità si era devoluta in favore di tutti gli otto figli naturali, ed ove deceduti, dei loro eredi; stabiliva che le eccezioni di prescrizione e di usucapione sollevate dei convenuti erano inammissibili in quanto già rigettate con sentenza passata in giudicato; dichiarava che il compendio ereditario era costituito oltre che dai beni relitti, anche da quelli donati con atti dell’8 dicembre 1949 in favore dei convenuti; dichiarava l’inefficacia degli atti traslativi trascritti in data successiva alla trascrizione della domanda giudiziale; rigettava le domande riconvenzionali di riconoscimento di un compenso ovvero di un rimborso per il lavoro manageriale, per i miglioramenti, le spese per contributi agricoli unificati, nonché per le spese di successione proposte da parte dei convenuti; approvava il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d’ufficio, condannando i convenuti e gli intervenuti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello C.E., S., Ri.Ad., Ca.Gi., in proprio e quale procuratore di C.S.C.A. e di C.F.B.P., nonché T.G., in qualità di procuratore speciale di S.F..

Si costituivano Ca.Fr., C.V., C.D., C.A.P., Ca.Gi. (eredi di C.S. fu D.) e C.A. i quali concludevano per il rigetto dell’appello.

Si costituivano altresì C.F.N., C.C., F.V., quale amministratore di sostegno di C.N., che a loro volta contestavano la fondatezza dell’impugnazione.

Nel corso del giudizio gli appellati chiedevano disporsi il sequestro giudiziario degli immobili loro attribuiti per effetto della sentenza di primo grado, ma durante il procedimento cautelare veniva dichiarata la morte di S.F. ed il giudizio cautelare era pertanto interrotto.

Riassunta la causa, la Corte d’appello disponeva il sequestro giudiziario dei beni nominando come custode il dottor L., che aveva già svolto le funzioni di consulente tecnico d’ufficio nel corso del giudizio di primo grado.

Nel prosieguo del giudizio di merito, dichiarata a sua volta l’interruzione per il decesso di S.F., procedutosi alla riassunzione del giudizio, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 699 del 30 agosto 2010, non definitivamente pronunciando, ordinava la cancellazione delle frasi offensive contenute nella comparsa conclusionale di C.A.; rigettava l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio; dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da C.E. in merito alla procura rilasciata da C.M.R. in primo grado; rigettava il primo motivo di appello concernente l’inesistenza ovvero la nullità della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado ed accoglieva solo il secondo motivo di appello, dichiarando assorbiti i motivi da tre a sei, affermando che il compendio ereditario era costituito solo dai beni relitti con esclusione di quelli donati con gli atti dell’8 dicembre 1949.

Rimetteva pertanto la causa sul ruolo per il rinnovo delle operazioni divisionali.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la sentenza osservava che i giudici di primo grado avevano ritenuto che operasse in maniera retroattiva la nuova disciplina della collazione così come introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. Viceversa, bisognava fare applicazione della normativa previgente, posto che la successione si era aperta in epoca anteriore, mancando una previsione espressa nella L. n. 151 del 1975 che deponesse per la retroattività delle relative norme anche ai fini successori. Per l’effetto, tenuto conto della norma preesistente, doveva escludersi che, in caso di successione di soli figli naturali, potesse essere invocato l’istituto della collazione.

3. Formulata riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza non definitiva, il processo era interrotto a seguito della morte di Ri.Ad. ed era riassunto con ricorso del 14 novembre 2014 a cura degli appellati. Era nuovamente interrotto il giudizio all’udienza del 6 dicembre 2016, essendo stata dichiarata la morte di Ca.Gi. ed il processo era in questo caso riassunto a cura di C.A..

A seguito della riassunzione, si costituiva C.S.C.A. che in via preliminare eccepiva la nullità dell’atto di riassunzione e l’estinzione del giudizio di appello.

Disattese tali eccezioni, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1523 del 17 luglio 2019, definitivamente pronunciando confermava la sentenza impugnata, compensando integralmente le spese del giudizio di appello e del procedimento cautelare, previa revoca del sequestro giudiziario disposto in corso di causa, con la restituzione dei beni ai condividenti in conformità del progetto di divisione approvato.

In primo luogo, riteneva ammissibili gli interventi in appello degli eredi di C.U.R. e della Azienda agricola C.E. e figli S.r.l.

Ancora, rigettava le eccezioni di estinzione del giudizio di appello fondate sulla irritualità degli atti di riassunzione assumendo che gli atti in questione erano stati tempestivamente depositati in cancelleria ed avevano un contenuto che consentiva agevolmente di individuare il giudizio che si intendeva far proseguire. I ricorsi, poi, non dovevano essere notificati a T.C., essendo contumace e come tale non avente diritto alla notifica, non assumendo rilievo la circostanza che nel ricorso in riassunzione, depositato dopo la morte di Ca.Gi., fosse stata citata la legge di riforma della filiazione, trattandosi di elemento che non comportava un radicale mutamento della precedente situazione processuale. La sentenza riteneva poi di dover esaminare la questione, sollecitata dagli appellati, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, relativa all’applicabilità alla controversia del D.Lgs. n. 154 del 2013, contenente la disciplina transitoria della riforma della filiazione di cui alla L. n. 219 del 2012. Secondo i giudici di appello, la parificazione compiuta da tale legge tra i figli nati al di fuori del matrimonio e quelli invece nati all’interno del matrimonio avrebbe potuto spiegare efficacia nel presente giudizio e ciò in ragione del D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104, comma 6 che prevede l’immediata applicabilità anche degli effetti della riforma dell’art. 74 c.c., con il solo limite del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della L. n. 219 del 2012. La disciplina transitoria, che ha superato anche il vaglio di costituzionalità, assicurerebbe quindi anche nelle controversie pendenti, la totale parificazione quanto al trattamento successorio dei figli naturali e, nella fattispecie la norma poteva trovare applicazione, stante la riconducibilità all’azione di petizione ereditaria anche dell’azione di divisione, laddove, come nel caso in esame, tale domanda abbia una funzione recuperatoria dei beni caduti in successione.

Una volta quindi riconosciuta la potenziale applicabilità della novella anche al giudizio in esame, la sentenza definitiva si poneva il problema relativo alla incidenza su tale efficacia del contenuto della precedente sentenza non definitiva che, riformando la decisione del tribunale, aveva escluso dalla massa da dividere, i beni donati in favore dei convenuti. Ad avviso dei giudici di appello, bisognava valorizzare il principio della ragionevole durata del processo, il quale deve essere rispettato non solo dal legislatore ma anche dal giudice. Ciò imponeva di dover disapplicare il capo della sentenza non definitiva, nella parte in cui aveva appunto escluso la collazione dei beni donati nel 1949, in quanto frutto dell’applicazione di una norma non più applicabile, capo che sarebbe comunque destinato ad essere annullato con inutile dispendio di tempo ed attività processuali, costringendo la parte soccombente a dover promuovere un giudizio di legittimità. Nel caso in cui l’esigenza di disattendere una statuizione di carattere non definitivo derivi dall’applicabilità di una disciplina sopravvenuta alla sentenza non definitiva, si impone l’obbligo di disapplicare quanto in precedenza statuito, cosicché bisognava procedere alla divisione includendo anche i beni oggetto della donazione.

L’ulteriore questione sulla quale la sentenza si pronunciava era quella concernente l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, la quale aveva previsto, con gli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c., un limite temporale all’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, prevedendo che, per mantenerne gli effetti, fosse necessaria la sua rinnovazione alla scadenza del ventennio. Inoltre, per le trascrizioni già ultraventennali alla data di entrata in vigore della novella, si concedeva un termine di 12 mesi per la rinnovazione, onde salvaguardarne gli effetti. Nella specie gli appellanti, nonché gli eredi di C.U.R., sostenevano che la trascrizione della domanda di divisione non fosse stata validamente rinnovata nel termine concesso dalla legge, così che la stessa era divenuta inefficace. Tuttavia, secondo la Corte distrettuale la questione non era rilevante, posto che già il Tribunale di Crotone con la sentenza appellata, aveva dichiarato l’inefficacia di tutti gli atti traslativi aventi ad oggetto i beni ereditari, senza che tale capo di sentenza fosse stato oggetto di impugnazione, passando pertanto in giudicato ancor prima dell’entrata in vigore della riforma del 2009.

Passando ad esaminare gli ulteriori motivi di appello, sui quali non si era pronunziata la sentenza non definitiva, ritenuta inammissibile la censura che investiva le modalità di attuazione della collazione, era disattesa la doglianza concernente il preteso perimento di alcuni dei beni donati oggetto della collazione nonché quella relativa all’assegnazione fittizia di beni della massa ereditaria venduti dai coeredi che ne avevano avuto nelle more il possesso.

Era del pari rigettata la richiesta di estendere la collazione anche alle donazioni asseritamente ricevute da parte degli attori, confermandosi l’infondatezza dell’eccezione secondo cui nulla poteva esigere C.A. a seguito di una transazione del 28 giugno 1962, trattandosi di transazione che aveva riguardato solo il diritto alimentare di cui all’art. 580 c.c. previgente.

La sentenza disattendeva poi tutte le contestazioni relative alla valutazione dei beni caduti in successione e si soffermava ad esaminare le censure che invece afferivano al diritto riconosciuto agli attori di ricevere il controvalore dei frutti non percetti.

in primo luogo, la sentenza ribadiva come il calcolo dei frutti fosse stato effettuato a far data dal 1972, e cioè a partire dalla domanda di petizione di eredità, e non anche facendo riferimento all’anteriore data dell’azione giudiziale di riconoscimento della paternità (1965).

Era poi ritenuta incensurabile la conclusione secondo cui le somme dovute a titolo di addebito dei frutti fossero dovute da tutti i coeredi possessori in maniera unitaria.

In relazione alla tesi secondo cui erano intervenuti due atti di divisione tra i coeredi possessori nel 1980 e nel 1981, che avevano fatto cessare il possesso congiunto dei beni ereditari, la sentenza osservava che mancava la prova che dopo tali atti vi fosse stata una corrispondente ripartizione del possesso dei beni.

Inoltre, dall’art. 1148 c.c. si evince il principio per cui, una volta proposta domanda di restituzione dei frutti, il possessore si libera da responsabilità soltanto con la restituzione del bene e non con un diverso atto di dismissione del possesso, rispondendo dei frutti percetti o che avrebbero potuto essere percepiti con l’ordinaria diligenza anche nel caso in cui decida in corso di giudizio di dismettere in tutto o in parte il possesso.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche laddove si ritenga di dover applicare i principi generali in materia di responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale).

A ragionare diversamente si consentirebbe al possessore di malafede, o comunque consapevole dell’esistenza di una domanda nei suoi confronti, finalizzata alla restituzione dei frutti, di sottrarsi all’obbligo restitutorio dei frutti, costringendo l’attore a formulare nuove e potenzialmente infinite domande giudiziali nei confronti dei successivi possessori. Tale principio a maggior ragione opera nell’ambito dei giudizi di divisione di beni non contestati come comuni, giacché il debitore dei frutti potrebbe sottrarsi all’obbligo di dovere rispondere anche di quelli maturati in corso di causa, consentendo agli altri condividenti di godere del bene comune secondo le norme sulla comunione, il che non era avvenuto nel caso in esame. Tali considerazioni rendevano evidente anche l’infondatezza della pretesa degli eredi di C.U.R. di sottrarsi all’obbligo di restituzione dei frutti.

Infatti, non vi era prova che i beni rilasciati ai creditori, nell’ambito della procedura di accettazione beneficiata del defunto C.U.R., coincidessero con quelli oggetto di causa, restando fermo che l’obbligo di rendiconto cessa solo con la restituzione dei beni ereditari agli attori e non può venir meno nel caso in cui i beni abusivamente posseduti in via esclusiva siano stati altrettanto abusivamente rilasciati ai creditori, non già del de cuius originario, ma del loro dante causa.

Mancava poi la prova che tra i creditori avvisati ai sensi dell’art. 507 c.c., comma 2 vi fossero anche gli attori del giudizio di primo grado, che comunque erano creditori per i frutti stessi.

D’altro canto, emergeva che il rilascio non aveva avuto alcuna funzione pratica di soddisfare i pochi creditori avvisati di C.U.R., posto che i beni stessi erano stati poi restituiti agli aventi diritto, senza alcuna liquidazione degli stessi e dei debiti ereditari.

Quanto alla critica per cui i frutti erano stati calcolati anche durante il periodo in cui i beni erano stati sequestrati, andava ribadito che la responsabilità per i frutti cessa solo con la restituzione dei beni, ed inoltre il motivo di appello era inammissibile in quanto non specificava quali beni fossero stati sequestrati né i periodi per i quali si era protratta la misura cautelare, né i provvedimenti che l’avevano disposto. Peraltro, dalla consulenza tecnica d’ufficio, come recepita nella sentenza impugnata, emergeva che non si era tenuto conto del sequestro in quanto, come emergeva dalle relazioni dei custodi, i convenuti non avevano mai cessato di gestire i beni dell’eredità, e tale affermazione non era stata oggetto di censura.

La Corte distrettuale disattendeva poi le varie critiche mosse ai criteri in base ai quali erano stati calcolati i frutti naturali e civili nonché al metodo di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti sulle somme dovute a tale titolo.

Sempre, per quanto rileva in questa sede, la sentenza disattendeva il motivo di appello che contestava la regolare approvazione del progetto di divisione in primo grado, in quanto non erano state separatamente e prioritariamente risolte le questioni sollevate circa il diritto di procedere alla divisione, evidenziando che non è prescritto che tale decisione debba necessariamente precedere l’approvazione del progetto, potendosi invece unitariamente affrontare sia le questioni relative all’an dividendum sit che al quomodo della divisione.

Inoltre, non poteva lamentarsi il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 789 c.p.c., anche in merito alla comunicazione del progetto alle parti contumaci, e ciò sia perché gli appellanti, che non erano contumaci, non potevano lamentare un vizio che poteva essere dedotto solo dalla parte contumace, sia perché è possibile pretermettere il procedimento di cui all’art. 789 c.p.c. ove il giudice si convinca, in ragione delle posizioni difensive delle parti, che non possa addivenirsi alla divisione consensuale di cui alla norma in esame, e che debbano invece invitarsi le parti a precisare le conclusioni in vista della decisione con sentenza.

Nella specie le reiterate critiche alle conclusioni del CTU lasciavano presagire che il progetto stesso non sarebbe stato approvato per assenza di contestazioni e che quindi era giustificato l’immediato invito a precisare le conclusioni.

4. Per la cassazione della sentenza definitiva della Corte d’Appello propone ricorso C.S.C.A. sulla base di quattro motivi.

A tale ricorso hanno resistito con controricorso C.A. e C.E., quale titolare dell’Azienda Agricola C.E. & Figli S.r.l.

Hanno resistito con controricorso anche C.S.E.M. e C.S.G.M., che hanno proposto altresì ricorso incidentale affidato a sette motivi.

Al ricorso incidentale hanno resistito con controricorso C.A. e C.E. nella qualità di titolare dell’Azienda Agricola C.E. & Figli S.r.l.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

I ricorrenti incidentali e C.A. hanno depositato memorie in prossimità dellìudienza.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, e, pertanto come derivata, del ricorso incidentale, come sollevate dalla difesa di parte controricorrente.

Si evidenzia, in particolare, che il ricorso principale è stato tardivamente notificato, oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, a due soggetti che erano contumaci in appello, e cioè Co.Al. e C.S., non potendo valere ad escludere la tardività la circostanza che una prima notifica fosse stata richiesta in data anteriore alla scadenza del termine, posto che tale richiesta faceva riferimento ad indirizzi in alcun modo riconducibili ai destinatari delle notifiche.

Si tratta quindi di notifiche affette da giuridica inesistenza, come peraltro precisato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

L’assunto è però destituito di fondamento.

Infatti, questa Corte ha ribadito che (cfr. Cass. n. 10934/2015) in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (conf. ex multis Cass. n. 27616/2018).

L’inammissibilità è impedita, però, oltre che in caso di adempimento all’ordine di cui all’art. 331 c.p.c., anche nel caso in cui la parte provveda spontaneamente ad integrare il contraddittorio, essendosi precisato che (Cass. n. 15466/2011) nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva notificazione dell’impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l’impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l’integrazione del contraddittorio con l’assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., norma applicabile anche nella sede di legittimità. Peraltro, la notificazione dell’impugnazione già tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l’effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all’art. 331 c.p.c. e rendendone inutile l’emissione (conf. ex multis Cass. n. 6821/1983).

L’intervenuta notifica del ricorso anche alla parte inizialmente non risultata destinataria della notifica, sebbene avvenuta oltre il termine perentorio previsto per l’impugnazione, beneficia in ogni caso dell’effetto conservativo ricollegabile alla prima notifica tempestiva ad uno dei litisconsorti, escludendo quindi che la parte possa incorrere nella sanzione dell’inammissibilità. Ne’ appare fondata la deduzione che il ricorso incidentale sarebbe di per sé inammissibile in quanto tardivo, atteso che lo stesso risulta depositato nel rispetto del termine di cui all’art. 370 c.p.c. decorrente dalla data individuata calcolata ai sensi dell’art. 370 c.p.c. ed in relazione alla data dell’ultima notifica del ricorso principale, e ciò avuto anche riguardo alla natura inscindibile della controversia in esame, che impone di considerare non la data della notifica ai ricorrenti incidentali, ma la data dell’ultima notifica, a decorrere dalla quale scatta il termine per il deposito del ricorso principale (cfr. Cass. n. 5578/2003; Cass. n. 8906/1999).

2. Il primo motivo del ricorso principale deduce la nullità del procedimento di riassunzione con la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 303,305 e 156 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c.

Si richiama la sollevata eccezione di nullità degli atti di riassunzione del giudizio di appello, in quanto carenti dei requisiti indefettibili richiesti dalla legge, allorché si tratta di proseguire il giudizio interrotto a seguito, non già del decesso del difensore, ma delle stesse parti.

L’esigenza è quella di porre i soggetti, sino a quel momento estranei al giudizio, a conoscenza della lite pendente in relazione a tutti i suoi estremi.

Nella specie i ricorsi in riassunzione non contenevano l’indicazione di tutte le parti del giudizio, essendo state pretermesse alcune delle stirpi degli originari condividenti, mentre altre stirpi erano state erroneamente individuate.

La nullità dell’atto di riassunzione non poteva poi dirsi sanata, atteso che non tutti gli eredi delle parti defunte si era costituiti. Analogo contenuto presenta il primo motivo del ricorso incidentale.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi.

In primo luogo, gli stessi si presentano evidentemente inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Occorre a tal fine richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha, nella sua più autorevole composizione, affermato che (Cass. S.U. n. 8077/2012), quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (conf. Cass. n. 134/2020).

Trattasi di principi che appaiono sicuramente estensibili anche al caso in esame, nel quale viene denunciato l’omesso rilievo della nullità dell’atto di riassunzione, per il mancato rispetto degli elementi prescritti dalla legge processuale a pena di validità.

Tuttavia, i motivi, oltre a nemmeno specificamente individuare quali sarebbero gli atti di riassunzione di cui si sostiene la nullità, potendosi ricavare tale identificazione solo dalla lettura della sentenza gravata (pag. 33), risultano evidentemente carenti della adeguata illustrazione delle ragioni che determinerebbero la asserita nullità, in assenza di una sia pur sintetica riproduzione del contenuto degli atti stessi. Trattasi di considerazione che appare avvalorata, alla luce del contenuto della sentenza impugnata che ha invece affermato, come peraltro precisato anche in precedenti ordinanze collegiali, con le quali era stata già disattesa l’eccezione de qua, che il contenuto dei ricorsi in riassunzione permetteva di agevolmente individuare il giudizio che si intendeva far proseguire, non essendo a tal fine indispensabile riprodurre in dettaglio tutti gli elementi della domanda, ovvero indicare tutte le parti del giudizio.

Ritiene comunque la Corte, ancorché il rilievo di inammissibilità abbia carattere assorbente, che la deduzione di parte ricorrente sia infondata nel merito.

Questa Corte ha infatti affermato che (Cass. n. 11193/2018) l’atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l’intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti, la nullità dell’atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l’indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo (conf. Cass. n. 13597/2004, per la quale è sufficiente che il ricorso per riassunzione, anche a seguito di morte della parte, contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta; Cass. n. 7055/2002; Cass. n. – 7611/2008 che espressamente ritiene che non sia determinante ai fini della validità, l’erronea identificazione della controparte nel ricorso; Cass. n. 17679/2009).

Il giudice di merito ha ritenuto che il contenuto dei ricorsi in riassunzione consentisse agevolmente di identificare le domande a loro tempo proposte, elemento questo reputato essenziale per il raggiungimento dello scopo, e non avendo invece carattere determinante anche la corretta e puntuale individuazione delle parti, che peraltro può essere ricavata anche per relationem una volta che siano stati indicati gli elementi identificativi delle domande con il riferimento al giudizio che si intendeva riassumere.

L’incensurabilità del giudizio del giudice di appello trova poi conforto nella lettura dei controricorsi che invece riportano per ampi passaggi i ricorsi oggetto di causa, i quali denotano come vì fosse un puntuale riferimento alla domanda originaria, ed all’indicazione degli originari condividenti (dai quali poter anche agevolmente trarre le conseguenze in merito all’individuazione delle parti necessariamente da coinvolgere nel giudizio per effetto delle varie successioni medio tempore intervenute), all’esito del giudizio di primo grado, all’oggetto della materia ancora devoluta all’attenzione del giudice di appello, anche per effetto della sentenza non definitiva, dovendosi pertanto escludere che ricorra la dedotta violazione delle norme indicate in rubrica.

3. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la nullità del procedimento di riassunzione e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 292 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la sentenza definitiva di appello ha affermato che T.C. era un soggetto contumace, non avente diritto alla notificazione dell’atto di riassunzione.

Si evidenzia che, però, la qualità di contumace non rilevava, una volta che, per effetto del richiamo nell’atto di riassunzione agli effetti della novella n. 154/2013, si era determinato un mutamento della posizione processuale che imponeva la notifica della riassunzione a tutti i soggetti partecipi del giudizio, anche se contumaci.

Analogo contenuto ha il secondo motivo del ricorso incidentale, che sottolinea come fossero contumaci anche altri soggetti, quali gli eredi di C.M. e di Ri.Ad..

I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

La giurisprudenza di questa Corte, come correttamente ribadito dal giudice di appello, ha affermato che (cfr. da ultimo Cass. n. 13015/2018) l’atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell’atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione (conf. Cass. n. 13981/2011).

Il solo riferimento nell’atto di riassunzione alla necessità di dovere tenere conto ai fini della decisione della controversia dell’intervento dello ius superveniens costituito dalla riforma della filiazione e della correlata disciplina di diritto transitorio, non ha però determinato alcun mutamento della situazione processuale delle parti, essendo rimasta immutata la posizione di contrapposizione, quanto alla pretesa di far includere anche le donazioni effettuate ai convenuti nella massa ereditaria per effetto del meccanismo della collazione, essendo stata posta in discussione solo la normativa effettivamente applicabile.

Risulta quindi incensurabile la decisione che ha escluso la necessità della notifica dell’atto di riassunzione anche alle parti già contumaci.

4. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,112 c.p.c., art. 277 c.p.c., comma 2, art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 361 c.p.c., nonché degli artt. 2907,2909 c.c. e art. 111 Cost. nonché dei principi di uniformità dei giudicati e del giusto processo.

Si ricorda come la stessa Corte d’Appello con la sentenza non definitiva, accogliendo uno dei motivi proposti avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, aveva ritenuto che, stante l’applicazione della disciplina sostanziale precedente la novella di cui alla L. n. 151 del 1975, non fosse possibile – in caso di successione tra soli figli naturali – includere ai fini della collazione, anche le donazioni effettuate in vita dai de cuius ad alcuni dei condividenti.

Nei confronti di tale sentenza la parte appellata aveva formulato tempestiva riserva di ricorso.

La stessa Corte d’Appello, però, nel prosieguo del giudizio, nonostante la questione fosse stata già esaminata e decisa con la precedente sentenza, ha ritenuto di dover dare immediata applicazione allo ius superveniens, rappresentato al D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104 affermando quindi la necessità di dover disapplicare la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva, risolvendo la controversia in base alla norma sopravvenuta e, quindi, confermando quanto deciso in primo grado, circa la necessità di tenere conto anche delle donazioni ai fini della collazione.

Assume il ricorrente che però in tal modo si è contravvenuto al principio pacificamente ribadito dal giudice di legittimità che afferma l’intangibilità, da parte del giudice chiamato a pronunciarsi con la sentenza definitiva, delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, atteso che sulle relative questioni con la prima decisione lo stesso giudice si è spogliato della potestas iudicandi. Ricostruito il sistema processuale che ha previsto il meccanismo della riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva, il mezzo di impugnazione ribadisce che, anche in caso di riserva, la sentenza non definitiva sia suscettibile di autonoma impugnazione, non solo quando si verifichi l’estinzione del processo in prosecuzione, ma anche quando intervenga la sentenza definitiva, ben potendo la parte soccombente decidere di gravare solo la sentenza non definitiva, confidando quanto alla sentenza definitiva sugli effetti espansivi scaturenti dalla cassazione o riforma della pronuncia non definitiva.

Ha quindi errato la sentenza impugnata nel momento in cui, sia pur facendo richiamo all’intervento dello ius superveniens, ha disapplicato indebitamente le decisioni prese in punto di collazione con la precedente sentenza, in quanto in tal modo, ancorché motivando con il riferimento all’art. 111 Cost., ha riconosciuto un diritto senza che però fosse stata validamente proposta la domanda, in quanto la riforma della decisione non definitiva doveva avvenire tramite la sua impugnazione.

Analoghe argomentazioni sono spese nel terzo motivo del ricorso incidentale, che denuncia altresì il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti e documenti decisivi (denuncia quest’ultima che però non trova sviluppo nel corpo del motivo).

I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

La Corte d’Appello, dopo aver premesso l’applicabilità in via astratta della norma di dritto transitorio anche alla vicenda in esame, attesa l’ampia portata del D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104 e la riconducibilità anche della controversia in esame nel novero dell’azione di petizione ereditaria, espressamente richiamata nella norma in esame, ha ritenuto che non potesse essere di ostacolo all’applicazione dello ius superveniens la pronuncia della precedente sentenza non definitiva, che, essendo stata fatta oggetto di riserva di ricorso, non era passata in cosa giudicata.

Pur consapevole del principio che vieta al giudice della causa che prosegue di intervenire sulle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, ha ritenuto di doversi discostare dallo stesso, facendo leva sulla necessità di dare applicazione al principio della durata ragionevole del processo, che imponeva quindi la disapplicazione della decisione in precedenza adottata, con la decisione della causa in conformità della normativa sopravvenuta, la quale ha eliminato ogni differenza di trattamento tra figli nati all’interno ovvero all’esterno del matrimonio, non trovando più giustificazione alcuna la differente soluzione in tema di collazione nel caso di concorso nella successione di figli tutti naturali.

A tal fine ha osservato che, poiché la sentenza non definitiva si fondava su una norma di diritto non più applicabile, la mancata disapplicazione avrebbe mantenuto in vita una sentenza che sarebbe poi stata impugnata dalla parte interessata e sicuramente cassata, con la necessità di un nuovo giudizio di merito.

Ritiene il Collegio che la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito, sia pure ispirata ad un encomiabile intento di assicurare una durata ragionevole del processo, onde privilegiare il principio di economia processuale, non trovi però riscontro nelle norme di rito, in relazione ai rapporti tra sentenza non definitiva e successiva sentenza definitiva, per come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità. E’ stato, infatti, affermato che (cfr. Cass. n. 13513/2007) nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio, non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (conf. ex multis Cass. n. 6689/2012 che ribadisce la possibilità per il giudice di legittimità di rilevare d’ufficio la violazione di tale regola, ancorché la sentenza non definitiva non fosse ancora passata in giudicato; Cass. n 10889/2006; Cass. n. 18898/2009; Cass. n. 23862/2015; Cass. n. 18834/2017).

In particolare, Cass. n. 2533/2016 ha sostenuto che la preclusione endoprocessuale posta dalla sentenza non definitiva al giudice della prosecuzione sia assimilabile a quella del giudicato interno il che, avuto riguardo alla vicenda in esame, imporrebbe di ritenere che il limite del giudicato alla portata retroattiva dello ius superveniens in materia di filiazione, si estenda anche al profilo relativo al vincolo in esame.

D’altronde rileva a tal fine la necessità che la riforma della sentenza non definitiva debba necessariamente passare attraverso il sistema delle impugnazioni (cfr. Cass. n. 10067/2020, secondo cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d’impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa), il che esclude, avuto riguardo alla fattispecie in esame che, sebbene l’intento di voler poi impugnare la sentenza non definitiva possa intuirsi in ragione della formulata riserva, si darebbe allo stesso giudice che ha emesso la sentenza non definitiva la possibilità di ritornare sulla propria decisione, senza che però quella riserva sia stata effettivamente sciolta e soprattutto senza che il potere della parte di chiedere la revisione della decisione impugnata sia veicolato nelle forme che la legge impone per la denuncia dei vizi della decisione.

Inoltre, ed in disparte l’opinabilità della soluzione in punto di diritto anche in merito alla effettiva possibilità di invocare lo ius superveniens (che nella specie è anche oggetto di un autonomo motivo di ricorso, e che ha imposto al giudice di appello di doversi interrogare circa i limiti della norma di diritto transitorio), il richiamo al principio della durata ragionevole del processo, quale deroga alle regole processuali dettate in tema di rapporti tra sentenza definitiva e non definitiva potrebbe anche allargarsi alle diverse ipotesi in cui, pur non venendo in gioco il tema del diritto sopravvenuto, si prospetti, anche per effetto di un mutamento della giurisprudenza, la evidente erroneità della decisione adottata dal giudice nella sentenza non definitiva, pervenendosi quindi nella sostanza alla significativa compromissione delle regole imposte nei rapporti tra pronunce definitive e non definitive nell’ambito del medesimo processo, che si fondano sulla conclusione per cui sulle questioni già decise interviene una sostanziale perdita della potestas iudicandi che è invece attribuita, ove sia fatta riserva, al solo giudice dell’impugnazione.

Ritiene quindi il Collegio di dover ribadire la propria risalente giurisprudenza secondo cui (Cass. n. 3069/1963) il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l’esame della causa per la decisione su altri capi di domanda, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va, tuttavia, applicata dal giudice di appello, che sia stato investito della impugnazione avverso la sentenza non definitiva.

Ne’ tale conclusione può ritenersi validamente contraddetta dal principio secondo cui il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza, nella specie, concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente (Cass. Sez. U n. 21691/2016), posto che nel precedente richiamato dalla difesa dei controricorrenti, il diritto sopravvenuto è applicato dal giudice che è legittimamente investito della decisione sull’intera controversia, a differenza del caso in esame, ove il potere del giudice del prosieguo è già delimitato dal contenuto della sentenza non definitiva che assume per lo stesso carattere intangibile.

Ne’ appare pertinente il richiamo, come precedente contrario, a quanto affermato da Cass. n. 16061/2000, secondo cui, in tema di liquidazione dell’indennità di espropriazione di suoli edificabili, i criteri introdotti dal D.L. n. 333 del 1992, art. bis convertito, con modificazioni, nella L. n. 359 del 1992, sono applicabili in tutte le ipotesi in cui, alla data della sua entrata in vigore, l’indennità non sia ancora “definita”, e cioè non sia stata ancora liquidata, mentre non può costituire limite all’applicabilità di detto “ius superveniens” la precedente pronuncia, non definitiva, con la quale sia stata dichiarata l’applicabilità, nella specie, del criterio del valore venale del bene di cui alla L. n. 2359 del 1865, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 385 del 1980, atteso che tale soluzione risente della diversa affermazione per cui, in ordine alla individuazione dei criteri legali di stima, non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo (così Cass. S.U. n. 9872/1994), così che, esclusa la formazione di siffatto giudicato, con la sentenza definitiva va fatta in ogni caso applicazione delle nuove norme. Viceversa, la questione sulla quale nella fattispecie ebbe a pronunciarsi la sentenza non definitiva, ove non validamente impugnata, avrebbe potuto evidentemente costituire un giudicato autonomo.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che si atterrà alle statuizioni della sentenza non definitiva peraltro non fatta oggetto di impugnazione, sebbene a suo tempo seguita dalla riserva di ricorso.

5. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104 recante la disciplina transitoria della riforma della filiazione di cui alla L. n. 219 del 2012, nonché degli artt. 533 e 737 c.c.

Si sostiene che la sentenza impugnata ha esteso gli effetti retroattivi della novella, come dettati dalla norma di diritto transitorio, anche al presente giudizio che invece non ha ad oggetto un’azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.

Nella specie la domanda di petizione ereditaria i che pur risultava inizialmente proposta, sotto forma di giudizio volto all’accertamento della qualità di erede, era stata decisa dal Tribunale di Crotone in senso favorevole agli attori, senza che tale statuizione fosse stata impugnata in appello, che invece verteva solo sulla divisione.

La Corte d’Appello ha invece inopinatamente sostenuto che il carattere recuperatorio tipico dell’azione di petizione non può essere scisso dalla contestuale azione di divisione proposta, atteso che anche la divisione mira ad assicurare all’erede il recupero dei beni ereditari, in questo caso, per la quota di sua spettanza.

Inoltre, ab origine non è mai stata avanzata una domanda di petizione di eredità, ma una semplice domanda di accertamento della qualità di erede, il che impedisce di poter applicare lo ius superveniens.

Di analogo tenore è il contenuto del quarto motivo del ricorso incidentale.

I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale ed incidentale.

6. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 4 e art. 62 e degli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c., con la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in merito all’applicazione dello ius superveniens.

Si deduce che nelle more del giudizio di appello era intervenuta la L. n. 69 del 2009 che ha previsto, al fine di conservare effetti alla trascrizione della domanda giudiziale, la necessità della sua rinnovazione entro un ventennio, dettando anche una disciplina di diritto intertemporale per le trascrizioni risalenti ad oltre venti anni prima della novella, prevedendo che entro un anno dalla sua entrata in vigore fosse necessario effettuare la rinnovazione della trascrizione.

Era stata posta la questione dell’applicazione della norma anche nel presente giudizio e gli appellanti e gli eredi di C.U.R., tra cui i ricorrenti incidentali, avevano sostenuto che l’omessa rinnovazione avrebbe fatto salvi gli atti traslativi intervenuti nel corso del giudizio nonché due atti di divisione dei beni comuni, conclusi tra i coeredi che ne avevano il possesso.

Poiché nella specie la rinnovazione era stata inizialmente effettuata in maniera invalida (non essedo stata rivolta anche agli aventi causa degli originari convenuti), la successiva rettifica si palesava tardiva e quindi non idonea a mantenere in vita gli effetti della originaria trascrizione.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la questione fosse irrilevante, posto che già il Tribunale di Crotone aveva dichiarato l’inopponibilità alla massa di tutti gli atti traslativi senza che tale statuizione fosse stata fatta oggetto di impugnazione, essendo quindi la relativa decisione passata in giudicato.

Deducono i ricorrenti incidentali che in realtà era stato proposto uno specifico motivo di appello in merito alla valenza degli atti di divisione, come confermato dalla decisione impugnata, che si è posta il problema della rilevanza di tali atti. Per l’effetto la questione era rilevante e la Corte d’Appello avrebbe dovuto riscontrare l’inefficacia della trascrizione della domanda, in quanto non validamente rinnovata nel termine di legge.

Il motivo deve essere disatteso.

In primo luogo, difetta evidentemente di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto, pur asserendo che i motivi di appello avessero posto in discussione l’affermazione del Tribunale circa l’inopponibilità alla massa degli atti traslativi posti in essere dai singoli condividenti e delle divisioni, sempre intervenute solo tra alcuni coeredi, omette però di riportare in ricorso il contenuto dell’atto di appello, quanto all’esplicita formulazione dei motivi direttamente idonei a censurare il dictum del Tribunale.

Ne’ appare verosimile che l’appello avesse potuto investire anche la questione dell’opponibilità degli atti traslativi alla massa, posto che la sentenza del Tribunale risulta emessa in epoca ben anteriore all’entrata in vigore della novella del 2009, il che rendeva ragionevolmente non contestabile la correttezza dell’affermazione del giudice di prime cure fondata sulla piana applicazione della norma all’epoca vigente.

Peraltro, ove si voglia dare credito all’affermazione contenuta nel motivo di ricorso, secondo cui tra i motivi di appello proposti vi fosse anche quello relativo alla valenza degli atti di divisione intervenuti tra i coeredi che avevano il possesso dei beni ereditari tra il 1980 ed il 1981, ciò consente in primo luogo di escludere che fosse stata fatta oggetto di appello anche la diversa questione relativa all’inopponibilità alla massa anche degli atti traslativi a favore dei terzi.

Relativamente poi ai soli atti di carattere divisorio, in disparte il rilievo che essendo intervenuti tra gli stessi condividenti e già parti del giudizio pendente, non assume rilevanza la trascrizione della domanda giudiziale (che invece mira ad assicurare l’opponibilità dell’emananda decisione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti nella pendenza del processo), in quanto per le parti del processo spiega efficacia di per sé la sentenza emessa, a prescindere dalla eventuale trascrizione della domanda giudiziale (e ciò anche a voler sorvolare sulla inidoneità della trascrizione della domanda giudiziale a risolvere conflitti tra aventi causa, attesa la peculiare funzione che tale trascrizione assume), resta assorbente il rilievo che trattandosi di atti negoziali di carattere divisorio intervenuti solo tra alcuni dei condividenti, comproprietari dei beni in comunione, gli stessi sono affetti da radicale nullità e quindi in radice privi di efficacia.

Questa Corte ha, infatti, affermato che (Cass. n. 1335/2000) per l’esistenza di un contratto di divisione di un bene immobile è necessario che tutti i comproprietari di esso partecipino, anche aderendo in tempi diversi, alla sua stipulazione per iscritto, e a tal fine è sufficiente la produzione del relativo atto in giudizio per farlo valere. Se invece taluno dei comunisti non ha firmato il documento, la divisione non è valida e il relativo vizio, ai sensi dell’art. 1350 c.c., n. 11, art. 1418 c.c., comma 2, e art. 1421 c.c., può esser denunciato in Cassazione, anche per la prima volta, ed altresì da chi vi ha aderito, ma l’ha impugnata nei gradi di merito per altri vizi.

Assumendo gli stessi ricorrenti che la divisione sarebbe intervenuta solo tra alcuni dei coeredi, risulta quindi evidente, ed il rilievo è ammesso anche in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 26242/2014) come siffatte divisioni siano affette da nullità, e quindi comunque inopponibili alla massa, a prescindere dalla valida rinnovazione o meno della trascrizione della domanda di divisione.

7. Il sesto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 292 c.p.c. e 789 c.p.c., nonché degli artt. 507 e 508 c.c.

La sentenza gravata ha ritenuto che non inficiasse la validità della sentenza che aveva approvato la divisione dei beni caduti in successione l’omessa comunicazione ai contumaci, quale nella specie il curatore nominato per l’eredità accettata con beneficio di inventario di C.U.R., del progetto di divisione e dell’udienza fissata per la discussione.

L’omessa notifica al contumace ha invece inficiato la correttezza dell’intero procedimento divisionale.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente ricordato come il Tribunale avesse approvato il progetto di divisione con sentenza, senza quindi ricorrere al procedimento non contenzioso invece dettato dall’art. 789 c.p.c.

La decisione sulla domanda di divisione con sentenza rendeva quindi superflua la previa notificazione dell’udienza fissata per l’approvazione del progetto di divisione alle parti contumaci.

Ritiene la Corte che la soluzione del giudice di merito sia incensurabile avendo lo stesso fatto corretta applicazione del tradizionale principio secondo cui nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall’art. 789 c.p.c. – ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell’udienza di discussione dello stesso – essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell’apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria. (Cass. n. 242/2010; Cass. n. 7525/1983; Cass. n. 13621/2017; Cass. n. 27405/2013).

In motivazione sono state puntualmente richiamate le condotte processuali delle parti, rappresentate dalle plurime contestazioni alle conclusioni del CTU, che lasciavano presagire l’impossibilità di un’approvazione del progetto di divisione con ordinanza secondo le forme di cui all’art. 789 c.p.c., palesandosi quindi non censurabile la decisione del giudice di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni in vista della decisione con sentenza, scelta questa che esonerava dal rispetto delle formalità procedimentali di cui all’art. 789 citato, tra le quali si pone anche la necessità della previa comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione del progetto alle parti contumaci.

8. Il settimo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1148,507,508 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2, nonché l’omesso esame di fatti e documenti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura investe la decisione della Corte d’Appello quanto alla condanna delle parti ricorrenti incidentali al rimborso in favore degli attori del valore dei frutti percetti per effetto del godimento esclusivo dei beni in comunione.

Si richiama l’erronea applicazione dell’art. 1148 c.c. laddove si è tratta da tale norma la conseguenza che i ricorrenti si potessero liberare dall’obbligazione de qua solo con la restituzione dei beni, omettendo però di considerare che tale norma non è applicabile alla divisione.

Ancora è stato erroneamente ritenuto che la decorrenza dell’obbligo di restituzione dei frutti vada fatta risalire al 1972, occorrendo invece avere riguardo alla data di proposizione della domanda (1995) o al più alla data cui risalirebbe l’accertamento giudiziale della paternità degli attori.

Inoltre, stante l’inapplicabilità dell’art. 1148 c.c., è erronea l’affermazione secondo cui i ricorrenti incidentali, quali eredi di C.U.R. avrebbero avuto il godimento dei beni, in quanto non si è tenuto conto dell’avvenuto rilascio dei beni stessi ai creditori nell’ambito della procedura di accettazione beneficiata.

Del pari non si è tenuto conto dell’efficacia degli atti di divisione intercorsi tra i condividenti, sicché bisognava calcolare i frutti in ragione dell’effettivo possesso dei beni ereditari, a seguito delle divisioni del 1980-81.

Inoltre, ha errato nel ritenere che nonostante il sequestro, i beni fossero rimasti nel godimento dei convenuti e dei loro aventi causa, trascurando la documentazione prodotta.

Il motivo deve essere rigettato, sebbene debba procedersi in parte alla correzione della motivazione del giudice di appello. Effettivamente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 20394/2013), sebbene in materia di comunione il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l’intero senza un titolo giustificativo debba corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione “pro quota” del bene comune, i frutti civili, tale obbligazione non trova la sua giustificazione nell’art. 1148 c.c., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede tenuto a restituire la cosa al rivendicante (conf. Cass. n. 640/2014).

Ma, avuto riguardo alla causa giustificativa della pretesa di rimborso dei frutti naturali e civili da parte dei coeredi che non abbiano avuto il godimento materiale dei beni, la domanda risulta in ogni caso meritevole di accoglimento, ancorché sul piano normativo la sua giustificazione non debba rinvenirsi nella norma di cui all’art. 1148 c.c.

Ed, infatti, essendo dovere del giudice individuare, sulla base dell’allegazione dei fatti compiuti dalla parte, la norma effettivamente applicabile, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 640/2014) il rimborso dei frutti è dovuto quale ristoro della privazione del godimento “pro quota” (conf. Cass. n. 7881/2011) e ciò al fine di evitare un indebito arricchimento in conseguenza dell’uso della cosa comune compiuto da parte del singolo condividente in violazione del precetto di cui all’art. 1102 c.c. con privazione del diritto degli altri condividenti a trarre i vantaggi scaturenti dall’uso della cosa comune.

E’ stato poi affermato che (Cass. n. 4162/2015) ove i comproprietari abbiano gestito insieme il bene comune, senza distinzioni di ruolo o ambiti diversi di attività, sono obbligati a rendere il conto al comproprietario non gestore e a restituirgli la sua quota di frutti in regime di solidarietà passiva, essendo unitaria sia la “causa obligandi”, sia la “res debita”.

Inoltre, (cfr. Cass. n. 7255/1986) l’obbligo del coerede nei confronti della massa – relativamente alla restituzione dei frutti goduti manente comunione in virtù di un mero rapporto di detenzione del bene ereditario comune, che li ha prodotti – decorre dal giorno dell’apertura della successione e non già da quello (successivo) di proposizione dell’istanza di divisione giudiziale, e ciò proprio in ragione del fatto che la norma dell’art. 1148 c.c. – attributiva al percettore di buona fede dei frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale – non estende la propria operatività fuori dell’ambito della sfera possessoria (in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 2320/1987 nonché Cass. n. 21013/2011, secondo cui il principio della dichiaratività della divisione, di cui all’art. 757 c.c., opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell’effetto distributivo, mentre – per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente “manente comunione” – il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità “pro quota” di ciascun coerede, dovendo quindi, all’atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione).

E’ stato, infine, precisato che (Cass. n. 16700/2015) la prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un’inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l’obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l’esigenza dell’imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti.

Una volta richiamati tali principi si evidenzia l’infondatezza delle censure mosse dal motivo in esame.

Ed, infatti, richiamata la nullità degli accordi divisionali intercorsi tra solo alcuni dei condividenti, va evidenziato che la sentenza impugnata ha tuttavia riscontrato che mancava la prova che(il possesso originariamente esercitato in comune da parte dei convenuti, fosse stato modificato nelle sue modalità di esercizio per effetto della divisione invocata dai ricorrenti incidentali, così che in assenza della prova di tale mutamento, correttamente l’obbligo di rimborso delle spese è stato posto in solido a carico dei convenuti e dei loro discendenti.

Ancora, si palesa priva di fondamento la richiesta di spostare al 1995 la data di maturazione dei frutti, atteso che nel fissare la decorrenza al 1972 (e cioè alla data della domanda originaria), la Corte ha offerto una soluzione comunque più favorevole ai convenuti, che invece sarebbero stati tenuti a rendere il conto del godimento esclusivo a far data dall’apertura della successione.

Quanto poi alle specifiche doglianze afferenti alla posizione degli eredi di C.U.R., la sentenza impugnata ha riscontrato che non era stato dimostrato che i beni rilasciati ai creditori dell’eredità beneficiata ex art. 507 c.c. fossero proprio quelli oggetto del presente giudizio, aggiungendo che in ogni caso non poteva essere effettuato il rilascio, trattandosi di beni dei quali non avevano la titolarità esclusiva, e non essendo stato compiuto al fine di soddisfare creditori del comune dante causa.

Tale motivazione non risulta autonomamente e specificamente attinta dal motivo di ricorso, il che rende inammissibile la censura nella parte in cui invoca, come causa di esonero dall’obbligazione de qua, le vicende collegate al rilascio dei beni ai creditori (e ciò anche a voler sorvolare circa il difetto di specificità del motivo nella parte in cui sostiene che la prova della veridicità delle proprie affermazioni risiederebbe in una non meglio specificata documentazione che è sì allegata al fascicolo di parte per il giudizio di legittimità, ma senza che sia stato specificato, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quando tale documentazione fosse stata prodotta nella fasi di merito ed ove la stessa sia reperibile all’interno delle produzioni di parte).

Analoga inammissibilità colpisce la censura nella parte in cui invoca l’omessa valutazione delle procedure di sequestro giudiziario dei beni disposte in corso di causa, atteso che la stessa non si confronta con il contenuto della decisione impugnata che ha sottolineato che mancava nell’appello la concreta individuazione di quali fossero stati i beni sottoposti a sequestro (affermazione questa non attinta dal motivo di ricorso in esame) e che il vincolo giuridico derivante dalla misura cautelare adottata non aveva però privato i convenuti del potere di gestione dei beni, accertando quindi in fatto che fosse rimasto intatto il godimento esclusivo dei beni.

Trattasi di valutazione in fatto rimessa in esclusiva al giudice di merito che non risulta nemmeno direttamente censurata con il motivo di ricorso.

In definitiva anche tale motivo deve essere disatteso.

9. Attesa la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, il giudice del rinvio, come sopra designato nella Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, e rigettati gli altri motivi del ricorso principale ed incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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