Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29321 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26986-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZAGO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. GREGOROVIUS 20,

presso lo studio dell’avvocato SANDRO RICCOBELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORENZO PILON;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 62/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 22/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il concessionario per la riscossione notificava alla società Zago srl una cartella di pagamento per la somma complessiva di Euro 223.279, di cui Euro 46.514 per ritardato od omesso versamento Irap ed Irpeg ed Euro 176.759 pe recupero di credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 2002 e 2003, relativo al contributo del 10% sul prezzo di acquisto di nuovi macchinari per l’agricoltura, previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 17, comma 34, a titolo di incentivo per la rottamazione di macchine agricole.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova che lo accoglieva con sentenza n. 162 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 62 del 22.9.2010, confermando la cartella limitatamente alla somma non afferente il credito di imposta.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.

La società Zago s.r.l. resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 62 e D.M. 1 agosto 2011, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate non fosse legittimata alla effettuazione del recupero del credito di imposta in quanto la competenza esclusiva in materia spettava al Ministero delle politiche agricole.

Il motivo è fondato. Il D.M. 1 agosto 2001, art. 11, emanato in attuazione della L. n. 449 del 1997, art. 17, comma 34, assegna al Ministero delle politiche agricole (e alle Regioni) la vigilanza, mediante controlli a campione, sulla corretta applicazione delle disposizione sulla erogazione dei contributi per l’ammodernamento del parco agro-meccanico. L’attribuzione al Ministero delle politiche agricole di un potere di controllo, circa la sussistenza dei requisiti per beneficiare della specifica agevolazione fiscale, non include alcun trasferimento ad esso del potere di verifica fiscale e riscossione dei tributi che il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 62, attribuisce in via generale alla Agenzia delle Entrate, compresa la competenza in ordine alla liquidazione, mediante procedura automatizzata, delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis).

2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 17, comma 34, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: poichè l’Ufficio appellante aveva contestato la mancanza o insufficienza della documentazione richiesta dall’art. 17, comma 34 per la fruizione della agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta, e la società nulla aveva opposto, ad avviso della ricorrente la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto considerare accertate in fatto le violazione degli adempimenti prescritti dalla legge.

Il motivo è inammissibile perchè estraneo alla ratio decidendi seguita dalla sentenza impugnata, che non ha annullato l’atto di recupero del credito di imposta per ragioni di merito, ma sulla base di rilievi preliminari attinenti alla presunta incompetenza della Agenzia delle Entrate ad effettuare il recupero del credito di imposta non spettante, nonchè alla ritenuta inapplicabilità della procedura di controllo automatizzato prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis.

3. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’applicazione della procedura prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis.

Il motivo è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata, e non è controverso tra le parti, che la contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2002 e 2003 senza la compilazione del quadro RU, vale a dire senza fornire indicazione circa la sussistenza ed entità di crediti di imposta concessi alla società. Ne deriva che l’attività di liquidazione automatizzata dell’imposta è avvenuta entro i limiti previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, lett. e), che consente la riduzione dei crediti di imposta “non spettanti sulla base dei dati indicati in dichiarazione”, e nel caso di specie le dichiarazioni non esponevano alcun credito di imposta. Poichè il recupero del credito di imposta è stato effettuato sulla base del mero dato cartolare risultante dalle dichiarazioni dei redditi (privi della indicazione di credito di imposta) senza alcun ricorso ad elementi esterni alla dichiarazione stessa, non era necessaria l’emissione dell’ apposito atto di recupero di credito di imposta previsto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421, ovvero il ricorso alla procedura ordinaria di accertamento, trattandosi di modalità di accertamento che devono essere impiegate nella diversa fattispecie in cui il calcolo della maggiore imposta dovuta richiede la risoluzione di questioni giuridiche controverse ovvero l’utilizzo di dati non risultanti direttamente dalla dichiarazione controllata. (in tal senso Sez. 5 n. 14949 del 08/06/2018; Sez. 6 – 5, n. 11292 del 31/05/2016 nella parte in cui si precisa che, n tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche).

In accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai fini dello svolgimento del giudizio di rinvio occorre precisare che il contribuente che ha omesso di indicare l’esistenza di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi è comunque legittimato (con onere probatorio a suo carico) ad opporsi alla pretesa dell’Ufficio fornendo la prova, in sede contenziosa, della effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione della agevolazione fiscale (in tal senso Sez. U. n. 13378 del 2016).

PQM

Accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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